Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di prove indiziarie, l'incongruenza della opposta tesi difensiva non è idonea a conferire significato probatorio agli elementi dell'accusa che non siano già connotati delle qualità previste dall'art. 192 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 45894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45894 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/10/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1485
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 18708/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB PP N. IL 07/07/1968;
IA PP N. IL 12/01/1947;
avverso la sentenza n. 940/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 08/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del IA ed il rigetto del ricorso del BA.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza del 8.11.2012 la Corte di appello di Reggio Calabria - a seguito di gravame interposto dagli imputati RB PE e IA PE avverso la sentenza emessa il 19.10.2011 dal Tribunale di Reggio Calabria - ha riformato detta sentenza con la quale i predetti imputati erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, escludendo l'aggravante di cui al comma 6 e qualificando il fatto ai sensi dell'art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rideterminando la pena.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei difensori.
3. Per RB PE si deduce:
3.1. violazione degli artt. 12 e 16 c.p.p. in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza per connessione tra il reato contestato e quello di cui al cit. D.P.R., art. 74 per il quale stava procedendo l'A.G. di Napoli risultando illogica l'esclusione della connessione teleologia pur ammettendosi che la presunta operazione illecita per cui è processo sarebbe stata ideata dal ricorrente al fine di superare i problemi scaturiti dal sequestro di droga proveniente dal Venezuela e mantenere in essere la sua presunta partecipazione al sodalizio.
3.2. violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p. in quanto la derubricazione del fatto in tentativo avrebbe dovuto radicare la competenza dell'A.G. di Pavia, nel cui territorio si sarebbe verificato l'incontro tra i correi e la trattativa incriminata;
o, alternativamente, l'A.G. di Locri nel cui comprensorio i due imputati si sarebbero incontrati al fine di definire il presunto accordo.
3.3. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 56 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la conducenza probatoria della attività captativa dovesse essere valutata sulla base della esistenza e della plausibilità delle ricostruzioni alternative prospettate dall'imputato.
Cosicché l'affermazione di responsabilità sarebbe avallata sulla base di una interpretazione meramente congetturale delle captazioni - che, invece, non deponevano nel senso che l'oggetto delle conversazioni fra il RB ed il IA fosse lo stupefacente - in assenza di qualsiasi altro riscontro ed in contrasto con le dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni che ricostruivano il senso lecito delle conversazioni. Ancora, erroneamente - in ogni caso - sarebbe stato affermato il superamento della soglia di punibilità della condotta, non essendosi verificato nulla di più che un dialogo ipotetico in ordine alla presunta intenzione di porre in essere il delitto in materia di droga, potendosi solo ammettere una aspettativa da parte del RB dell'arrivo di un carico di droga della quale non conosceva ne' il prezzo ne' la quantità.
3.4. violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 bis c.p. non avendo la Corte considerato la modalità della condotta, non portandosi a termine il reato e la collaborazione fornita dal reo alla ricostruzione dei fatti, fissandosi una pena troppo elevata. Ancora, illogicamente è stata negata la concessione delle attenuanti generiche, pur ammessa per delitti più gravi e senza considerare la non gravità del fatto e la collaborazione dell'imputato ed anche il suo comportamento in corso di applicazione delle misure cautelari disposte nei suoi confronti.
4. Nell'interesse di IA PE si deduce:
4.1. violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 56 e 73.
Il percorso seguito dalla Corte farebbe capo, sostanzialmente, ad una inversione dell'onere della prova essendosi dato spessore probatorio ad un dato intercettivo equivoco ed addossandosi all'imputato l'onere di dimostrare l'effettivo contenuto dei dialoghi captati. Ciò in assenza persino di individuazione della specie della sostanza stupefacente trattata ed eludendo le censure mosse in appello in ordine alla portata probatoria degli elementi considerati, al fine di escludere la mancanza di riscontri relativi alla reità del IA.
4.2. violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 56 c.p. (in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) non potendosi giustificare l'integrazione della condotta tentata, sulla base dell'affermazione pure fatta in sentenza, secondo la quale non vi era alcun elemento che potesse far ritenere che lo stupefacente fosse nella disponibilità del CARCHIDI e che, dunque, questi avesse manifestato serio e concludente proposito di offrirlo in vendita.
4.3. violazione ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 133 c.p. per omessa congrua motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta.
5. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
6. Quanto al primo motivo del ricorso RB, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione escludendo la connessione teleologica avanzata dalla difesa osservando che del tutto pacifica era la circostanza che l'operazione contestata esulasse dall'originario programma associativo e dai correlati reati fine costituendo un tentativo di superare l'impasse determinatosi dal sequestro dell'ingente carico di cocaina proveniente dal Venezuela.
6.1.1. Ritiene il Collegio che del tutto correttamente è stata esclusa la connessione in parola che ricorre solo quando i reati de quibus "sono stati commessi per eseguire...gli altri" posto che tale nesso di strumentalità non può riconoscersi tra il delitto in esame e quello associativo, sulla base della generica esigenza di rifinanziamento occasionata dal fallimento della precedente operazione.
6.2. Anche il secondo motivo del ricorso RB è inammissibile per genericità. Posto che la competenza per territorio deve essere correlata alla formulazione dell'editto accusatorio e non all'esito del giudizio sul fatto, la doglianza non si misura con la motivazione sul punto adottata dalla sentenza che non ha ritenuto sufficienti le informazioni acquisite alla collocazione spaziale del fatto con particolare riguardo all'incontro programmato per la mattina del 19 ottobre 2005 tra il IA ed il terzo correo, per la ricezione dello stupefacente da parte di quest'ultimo.
6.3. Quanto alle doglianze in ordine alla affermazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti, esse sono fondate nei termini che seguono.
6.3.1. La Corte territoriale ha ritenuto di avallare l'impostazione accusatoria negando, innanzitutto, attendibilità alla ricostruzione offerta dal RB, tacciata di interessato mendacio e ritenuta priva di qualsiasi prova documentale sin dalla asserita cessione di una autovettura che ne sarebbe stata alla base. Ha, quindi, ritenuto accertato che le relazioni economiche e commerciali tra RB e IA si appuntassero sul comune interesse al settore del narcotraffico in base al vissuto degli imputati, entrambi gravati da precedenti definitivi in materia di droga, ed al fatto che gli eventi per cui è processo si collocano immediatamente a valle del fallimento della grossa operazione di importazione di droga dal Venezuela (sequestro di circa 700 Kg di cocaina in Livorno del 14.9.2005) emergendo l'esigenza di porvi rimedio economico dalle successive captazioni dell'ottobre 2005 intercorse tra il IA ed il RB ed in cui emerge una terza persona "forse" identificabile nel CARCHIDI.
Il contenuto delle conversazioni captate è, quindi, valutato in senso favorevole all'accusa per la carenza di spiegazioni logicamente coerenti ad un senso lecito (conv. 12.10.2005); alla esigenza di incontro con riferimento alla "definizione" di una imprecisata "situazione" (conv. 19.10.2005 ore 00,01) . È, inoltre, valorizzato nello stesso senso l'utilizzo di utenze telefoniche pubbliche giustificata dalla esigenza di precludere l'identificazione del chiamante, tipica di siffatti contesti illeciti;
come pure il ricorso ad un linguaggio ellittico ed involuto accompagnato da apprezzamenti sulla eccellente qualità di qualcosa di cui il correo ignoto del IA si dice in possesso invitando ad informarne altri (conv. 25.10.2005, ore 15,55), identificato nel RB al quale il IA accenna alle favorevoli condizioni praticate, suscitando l'entusiastica reazione del sodale (conv. 26.10.2005, ore 12,49). Di qui la conclusione che "IA, in combutta con il RB, entrò in contatto, nelle regioni del Nord Italia, con un soggetto che, a sua volta, conseguì la disponibilità di qualcosa che, in un contesto di sicura illiceità, avrebbe dovuto essere trasportato in Calabria". Oggetto del commercio illecito che "va sicuramente identificato in un quantitativo di sostanza stupefacente di natura imprecisata e dal valore precisamente non appurato ma sicuramente non contenuto, per come si evince dalle quantità di denaro indicate nei dialoghi censurati e, soprattutto, dalla irresistibile considerazione di ordine logico per la quale movimenti del tipo di quelli evidenziati non sarebbero stati giustificati nell'ordine di poche centinaia di Euro" (pg. 35 sent. imp.). Di tanto darebbero contezza anche le conversazioni a far data del 26 ottobre 2005 e fino al sms del 13.11.2005 ed alla seguente conversazione con l'ignoto possessore della merce, significativamente invitato dal IA a dismettere le utenze fino allora utilizzate.
Purtuttavia la Corte non ritiene realizzato il trasporto della droga verso la Calabria, in assenza del perfezionamento del relativo accordo sulla quantità e sul corrispettivo, ma comunque essendosi consumato il tentativo da parte degli imputati attraverso il sollecito fatto allo sconosciuto trafficante di procurarsi la droga, nel curare il reperimento dei mezzi finanziari per l'acquisto e nel l'organizza re il trasporto verso la Calabria e l'incontro del venditore o suo rappresentante con "il ragioniere" o "notaio".
6.3.2. Nell'esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile inoltre ribadire, in via generale, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito. Invero, come da consolidato orientamento (Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636, P.C. in proc. Buraschi), ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1, 26 settembre 2003, Castellana ed altri). I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
6.3.3. In tema di mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza, l'uno o l'altro di tali vizi (o entrambi) sussiste, a seconda dei casi, quando la motivazione non risponda ad uno o a più dei tre requisiti costituiti: dalla completezza (cioè dalla presa in esame di tutte e sole le risultanze potenzialmente utili ai fini del decidere); dalla correttezza (cioè dalla rispondenza tra gli elementi assunti a base della decisione e quelli effettivamente offerti dal processo); dalla logicità (cioè dalla osservanza, nella ricostruzione dei fatti e nella formulazione dei giudizi, delle regole dettate dalla ragione e dalla esperienza) (Sez. 1, Sentenza n. 7522 del 04/06/1991 Rv. 187793 Imputato: Passante).
6.3.4. In materia di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche, il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale di esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione. La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contento ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco ed la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi (Sez. 5, Sentenza n. 3643 del 14/07/1997Rv. 209620 Imputato: Ingrosso P.);
ancora, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. (Sez. 6, Sentenza n. 11794 del 11/02/2013 Rv. 254439 Imputato: Melfi.).
6.3.5. Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi. (Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 Rv. 251527 Imputato: Annunziata).
6.3.6. Ritiene il Collegio che debba essere condivisa la doglianza difensiva che deduce l'errata impostazione metodologica della sentenza allorquando assume dover esaminare la fondatezza dell'assunto accusatorio, innanzitutto, alla stregua della verifica della versione alternativa fornita dalla difesa.
6.3.7. Questa Corte ha già insegnato che, in tema di prove, mentre la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato è irrilevante, può invece essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti la proposizione di un alibi riconosciuto mendace, perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia. Il principio tuttavia va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice può valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando però l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa (Sez. U, Sentenza n. 1653 del 21/10/1992 Rv. 192470 Imputato: AR ed altri); che mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia (Sez. 2, Sentenza n. 11840 del 04/02/2004 Rv. 228386 Imputato: Gallazzi e altro); ancora, non può essere ritenuto rilevante a fini probatori il fallimento o la mancanza di alibi da parte dell'imputato, in quanto essi costituiscono elementi di segno neutro, inidonei a sorreggere la deduzione indiziaria (Sez. 1, Sentenza n. 5631 del 17/01/2008 Rv. 238647 Imputato: Maccioni e altri).
6.3.8. Ampliando il concetto, può dirsi che la incongruenza della opposta versione difensiva non è idonea a conferire significato probatorio a quegli elementi dell'accusa che non siano già connotati delle qualità previste dall'art. 192 c.p.p.. Nella specie, deve quindi verificarsi, innanzitutto, se ed in quale misura il ritenuto fondamentale apporto intercettivo abbia rispettato tali connotati.
6.3.9. Ritiene il Collegio che debba però essere dapprima sgomberato il campo da suggestioni che - da un lato - introducono vieti criteri riferibili alla c.d. colpa d'autore (il "vissuto" degli imputati riferito ai precedenti penali specifici) e - dall'altro - correlano le vicende di cui ci si occupa con quella precedente che diede luogo all'ingente sequestro di cocaina in Livorno. Questa, sia nella sentenza di primo grado che in quella oggi impugnata, è attribuita all'attuale ricorrente senza alcuna motivazione ne' tale omissione può essere giustificata dalla estraneità dell'episodio al petitum giudiziale, trattandosi di fatto che, in quanto valorizzato dall'accusa deve essere provato. Non solo quella vicenda è immotivatamente attribuita al RB, ma le due sentenze non fanno neanche emergere in base a quali eventuali successivi elementi - in particolare intercettivi - il RB avesse palesato urgenze determinate da quell'episodio. Pertanto, quella che è assunta come chiave di lettura dei successivi accadimenti è priva di giustificazione.
6.3.10. Quanto specificamente alle emergenze captative, che del tutto pacificamente non contengono espliciti riferimenti alla sostanza stupefacente, subito si coglie un analogo errato apprezzamento quando si ritiene ininfluente la mancata identificazione dell'ignoto correo dei due imputati, facendo mancare all'intera vicenda - in ragione della centrale posizione di tale soggetto al quale è attribuita la fornitura della partita di droga - una altra sicura atea chiave di lettura. Ed anche in questo caso - per quanto già sopra detto - si palesa inconcludente la giustificazione di tale mancato approfondimento perché si tratta di soggetto non imputato nello stesso processo. Non può, poi, ritenersi appagante, al fine della certa attribuzione al contenuto intercettivo dell'oggetto illecito ipotizzato, la rilevata genericità dei riferimenti a "situazioni" da "definire", a "cose" qualificate come "buone", ad entusiastici apprezzamenti sulla qualità ".. è una bomba" "...guardate una cosa la fine del mondo", al riferimento a "bancali", "pedane" e "lande". Si tratta, appunto, di riferimenti generici o, comunque di riferimenti che se criptici, non sono stati decriptati attribuendo ai termini usati corrispondenti sicuri significati che potessero condurre all'oggetto illecito ipotizzato dall'accusa, la cui qualità, quantità e prezzo non è stata neanche individuata. Ancora, anche gli elementi circostanziali non soccorrono a giustificare l'interpretazione cantra reum voluta dalla sentenza: non quella della emergenza di soggetti quali "ragionere" e "notaio" che non si comprende chi fossero e quale funzione o compito potessero avere nell'economia della operazione illecita (ma la cui emergenza è valorizzata nell'ambito della mancata congruenza con la versione difensiva); non quella delle vicende sul presunto trasporto dello stupefacente che pare, prima, dovesse essere effettuato personalmente dal IA e di cui, successivamente, invece sembrano occuparsi altri ignoti. E fino a doversi registrare - da parte del giudice impugnato - che tale trasporto, per motivi rimasti oscuri, non doveva essersi verificato.
6.3.11. Cosicché, ritiene il Collegio che la giustificazione data dalla sentenza in ordine alla interpretazione del compendio intercettivo esuli dai criteri di legittimità che possono conferirgli quella valenza dimostrativa che, unitamente al preordinato mendacio - da dimostrare - possa fondare probatoriamente l'accusa.
6.3.12. Quanto a quest'ultimo apprezzamento della Corte territoriale, non può giustificarlo l'assenza di qualsiasi preordinazione: nessun documento - per stesso dire della sentenza - è stato preconfezionato per avallare la versione difensiva, nessuna condotta risulta tenuta al di fuori del processo per "costruirla", cosicché manca alla versione difensiva quella connotazione che renderla idonea a rovesciarne gli effetti, facendola concorrere alla realizzazione del compendio indiziario a carico dell'imputato.
7. Purtuttavia, deve rilevarsi la intervenuta prescrizione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 (secondo la formulazione vigente all'epoca del fatto) ritenuto accertato in sentenza, verificatasi nell'aprile del 2013 allorché è spirato il termine massimo previsto ex art. 161 c.p., comma 2. 8. In applicazione dell'art. 129 c.p.p., deve quindi disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013