Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16645 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16645/2026 Roma, li, 09/06/2026
Composta da
UC VI
EUGENIA SERRAO
- Presidente -
IA RE EN
- Relatrice -
Sent. n. sez. 300/2026 UP - 27/02/2026 R.G.N. 37752/2025
CA LORENZETTI
ID LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NA nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera IA RE NA;
lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata nell'interesse della AN.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 ottobre 2025 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da NA AN avverso la pronuncia del Tribunale di Lodi con la quale la stessa era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posta alla guida di un'autovettura, in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, accertato mediante alcoltest da cui risultava un tasso alcolemico pari a 2,62 g/l. Il Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato la AN alla pena del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, da prestare presso il Comune di Rottofreno (PC) per la durata di giomi 124, in sostituzione della pena di mesi quattro di arresto ed euro
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Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3a5bc6116d8098d5 - Firmato Da: UC VI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e4bcf Firmato Da: IA RE EN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
1.000 di ammenda, oltre la sospensione della patente di guida per la durata di un
anno.
2. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello mediante l'espresso richiamo all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. secondo il quale sono "in ogni caso" inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, [...], Rv. 285634 -01), la Corte territoriale ha, altresì, rilevato che l'atto di appello non poteva essere convertito in ricorso per cassazione, per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., ricorrendo in tal caso la sanzione di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse della AN affidato a un unico motivo con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 20 bis cod. pen., d.lgs. n. 274/2000 e al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen. In tesi difensiva la Corte territoriale avrebbe "confuso" l'istituto del lavoro di pubblica utilità previsto dal d.lgs. 274/2000 con quello del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva delle pene detentive brevi introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia. Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, Cod. strada è autonomamente regolato sul modello previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 di cui mutua la modalità esecutive, con la sola deroga per cui il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis cit. ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità». La disciplina dettata dai novellati artt. 56 bis e 56 ter della legge 23 novembre 1981 n. 689 come introdotti dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 riguarda la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Si tratta di istituto distinto e autonomo, regolato in modo autosufficiente. La Corte territoriale ha dunque errato nel dichiarare inammissibile l'appello proposto dal difensore, ritenendo che la sentenza inerisse alla diversa fattispecie di cui all'art. 56 bis della legge n. 689 del 1981.
4. Le parti hanno concluso per iscritto, come in epigrafe.
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Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 - Firmato Da: UC VI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e4bcf Firmato Da: IA RE EN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Con il ricorso si lamenta la ritenuta inappellabilità della sentenza di primo grado, come affermata dalla Corte territoriale, in base al disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come novellato dal d.lgs. 19 ottobre 2022, n. 150 secondo il quale sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». In tesi difensiva, tuttavia, nel caso in esame, non è stato applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ma la diversa ipotesi prevista dall'art. 186, comma 9 bis, Cod. strada, regolata in modo autosufficiente rispetto alla disciplina delle pene sostitutive, con conseguente appellabilità della sentenza. Al netto della questione interpretativa relativa al terzo comma dell'art. 593 cod. proc. pen. intende questo Collegio evidenziare che, nel caso oggetto del presente ricorso, la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello si fonda anche sulla mancanza di specificità dei motivi di appello. Come diffusamente argomentato nella sentenza impugnata (pag. 9), contrariamente al disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. e incorrendo nella sanzione di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'atto di impugnazione «si limita ad esporre un mero dissenso teorico, assertivo e perplesso avverso la motivazione della sentenza di primo grado, che ha già puntualmente analizzato e confutato tutte le obiezioni difensive qui riproposte (anche con una certa eccentricità, laddove la difesa sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto condannare l'imputata per un reato, quello di cui all'art. 186, comma 7, C.d.s., non contestato)». La Corte territoriale ha ulteriormente precisato che il gravame «evita un reale confronto con la pronuncia di primo grado che ha invece fornito una motivazione completa, logica, immune da censure, poiché in sintonia con le risultanze probatorie, i principi di diritto e le massime di esperienza in ordine alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputata, risultando pacifico il tasso alcolemico accertato (mentre l'imputata era alla guida del veicolo) di ben 2,62 g/l e la presenza di sintomi evidenti, chiaramente riconducibili alla assunzione di alcool». In altri termini, la Corte territoriale, facendo applicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte "Galtelli" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268823), ha respinto i motivi di gravame ritenendo gli stessi privi di specificità in quanto privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
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Il ricorso in esame, nel limitarsi a censurare la ritenuta inappellabilità della sentenza, difetta del tutto di critica argomentata con riferimento alla parte della sentenza impugnata che ha ritenuto comunque inammissibili i motivi di gravame per violazione dell'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., così destinandosi alla inammissibilità.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2026
La Consigliera est.
IA RE NA
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La Presidente Lucia Vignale
Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5-Firmato Da: UC VI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e4bcf Firmato Da: IA RE EN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1e6968c33e2c5bd3