Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) O . B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D 1 A - E R 1 T 2 C S I I . 02840 /0 1 G D L REPUBBLICA ITALIANA E U 9 I R 3 G A 5 D E 6 E 4 N T . . N T T E T S S I R E ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 707/99 Cron. 5898 Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere - Dott. Alessandro CRISCUOLO · Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 576 IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 30 il 27 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ACLI COMUNALI Srl, in persona del Commissario Governativo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
IN RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. FAA' DI BRUNO 43, presso l'avvocato DEL SETTE AUGUSTO, che la rappresenta e difende, giusta procura 2000 a margine del controricorso;
1767
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 8246/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 10/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tirone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, l'inammissibilità del terzo e queato motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Roma, con la sentenza pubblicata il 10 novembre 1997, accogliendo l'opposizione proposta da IR IN, revocava il decreto di ingiunzione pronunciato il 25 settembre 1996 dallo stesso giudice di pace nei confronti della IN su ricorso della società a r.l. Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali (per il pagamento di lire 1.536.000 pretese dal Consorzio a titolo di "quote consortili"). Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società a r.l. Consorzio Cooperative Edilizie ACLI Comunali, nel primo motivo di impugnazione eccependo la nullità della sentenza per difetto nella "indicazione del giudice che l'ha pronunciata" (e quindi in violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, lett. a) c.p.c.), poiché la intestazione della sentenza stessa reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio De Falco, Sez. V" che non consente la "individuazione territoriale" dell'Ufficio. Con gli altri motivi la società ricorrente prospetta violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (per avere il giudice di pace negato alla IN, come socia della cooperativa consorziata, losow la legittimazione dal lato passivo del rapporto violazione dell'art. 1363 C.C., obbligatorio); vizio di motivazione (criticando la nonché interpretazione data dalla sentenza agli articoli 23 e 45 dello statuto del Consorzio), omessa ○ insufficiente motivazione sulle ragioni opposte dal Consorzio ai motivi subordinati della opposizione. Ha resistito con controricorso la intimata IN. Il Consorzio ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- IR IN nel controricorso eccepisce la inammissibilità del ricorso per invalidità della procura che, stesa a margine dell'atto, sarebbe priva del necessario carattere di specialità. La eccezione è infondata. Il riferimento - nella intestazione del ricorso alla _reciproco procura stesa a margine ei nella procura così apposta, all'atto con il quale essa fa corpo, conferisce incontestabile carattere di specialità alla procura sul fondamento della quale il difensore è legittimato a proporre il ricorso per cassazione. Infondata è pure l'altra eccezione di inammissibilità del ricorso perché la decisione, losow benchè attinente a controversia di valore inferiore a lire 2 milioni, è stata fondata su ragioni secondo diritto e non su apprezzamenti secondo equità, sicchè essa sarebbe impugnabile con l'appello. Basti rilevare, infatti, che entro quei limiti di valore la decisione della controversia deve intendersi pronunciata secondo equità "pur se il norma di giudice si sia limitato ad applicare una legge" (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n.716) e perciò essa è ricorribile in cassazione per violazione di norme processuali, e per violazione di legge limitatamente alle norme costituzionali e alle norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria (mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione o di mera apparenza ovvero di radicale e insanabile contraddittorietà di essa). 2.- Il primo motivo del ricorso, ammissibile perché prospetta - a norma dell'art. 360 n.4 c.p.c. un vizio attinente al processo (la asserita nullità della sentenza impugnata), è infondato. Deduce la ricorrente che il testo della lolaw 5 consentirebbe di identificare il sentenza non l'ha pronunciata, poiché la giudice che intestazione reca la espressione "Il giudice di pace avv. Antonio di Falco, V sezione", priva del necessario riferimento territoriale. Ma è vero al contrario - rileva il collegio - che la sentenza impugnata con il duplice riferimento al "decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Roma" oggetto del giudizio di opposizione, contenuto così nella sezione dedicata allo "svolgimento del processo" come nel dispositivo, nonché con la indicazione conclusiva del luogo della decisione ("così deciso in Roma ..") consente la identificazione incontrovertibile del giudice che l'ha pronunciata nel giudice di pace di Roma. 3.- Inammissibili invece sono tutti gli altri motivi di impugnazione che attengono al merito della decisione e prospettano violazione di norme di legge e vizio di motivazione con l'espresso richiamo al motivo tipizzato nel n.5) dell'art. 360 c.p.c.. Il secondo motivo, in particolare, benchè enunciato come violazione di una norma processuale (l'art. 100 c.p.c.) critica in realtà la pronuncia di merito che ha negato la legittimazione passiva della IN come socia della cooperativa consorziata, personalmente perciò non obbligata verso il Consorzio e dunque censura la (asserita) erronea interpretazione degli statuti di cooperativa e Consorzio, sulla quale il giudice di pace ha fondato il suo convincimento sul punto. Il terzo motivo espressamente deduce la violazione di un criterio normativo di ermeneutica contrattuale con riguardo a talune clausole dello statuto del Consorzio. Il quarto motivo infine prospetta specifici difetti di motivazione esplicitamente censurati a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 4.- Il ricorso, affidato a un motivo infondato e ad altri tutti inammissibili, deve essere rigettato e il Consorzio ricorrente - soccombente - deve essere condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 1.018. 000 delle quali lire 1milione per onorari di avvocato. ter lo Roma, 10 ottobre 2000 Il Relatore Siemilzer, est. 1 0 0 . 2 0 6 B 116 E F 7 2 E N E _ R IE L i Njuzzo L E I C V N A Di Marig. D C IL 8 Il Presidente lomar вашет IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo NavNavro O 4 L L 7 3 O . B N E ) , 1 E E 9 N C 9 O 1 A I - Z P 1 A I 1 - R 1 D T S 2 I E . G L C E I 9 R D 3 A U E I D 6 G E 4 T . E N T E N T S . R E T A S I (