Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5573
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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In materia di contratti agrari, il diritto di prelazione in favore del proprietario confinante con quello venduto, di cui all'art. 7, secondo comma, legge n. 817 del 1971, sussiste anche nell'ipotesi in cui, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della confinanza fisica tra i suoli, onde precludere l'esercizio del diritto di prelazione. Allo scopo, peraltro, non è sufficiente che una porzione di fondo sia stata riservata alla parte alienante esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione o che lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che non la conduzione dell'intero, originario, complesso, ma è indispensabile che la porzione costituente la fascia confinaria, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere sterile e incolta o sia, comunque, inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, sì che possa concludersi che la porzione non ceduta è priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

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    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5573
Data del deposito : 9 aprile 2003

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