Sentenza 25 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10136 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E N IO Z A e R T IS G G E R DE POPO On19136 / 01 A REPUBBLICA ITALIAN. D E T N E U C LMA DI CASSAZIONE LA CORT Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE sottrazione di cosa in deposito Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15339/98 Dott. Francesco SABATINI Presidente Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE FINOCCHIARO Consigliere Cron.22744 Dott. Mario Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 08/02/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIARA DOROTEA, corrente in Napoli, nella qualità di titolare della Orologeria Carbone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SUVERETO 50, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CESAREO, difesa dagli avvocati CARMELO MARIA ADINOLFI, FABRIZIO ADINOLFI, OSVALDO ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO LF, elettivamente domiciliato in ROMA PZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 2001 MASULLO che lo difende anche disgiuntamente 267 all'avvocato ANTONIO MENNA, giusta delega in atti;
и г у р
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/98 del Giudice conciliatore di NAPOLI Sez. FUORIGROTTA, emessa il 24/02/98 e depositata il 02/03/98 (R.G.3910/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Carmelo Maria ADINOLFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel mese di aprile dell'anno 1993 LF IN consegnava alla Orologeria Carbone in Napoli, della quale era titolare DO SC, un suo orologio ta- scabile perché fosse riparato. Alcuni giorni dopo ignoti ladri sottraevano dal ne- gozio tutta la merce ivi esistente, compreso l'orologio del IN, il quale, assumendo che trattavasi di og- getto d'epoca per il quale non aveva ottenuto in resti- tuzione l'equivalente, conveniva in giudizio, innanzi giudice conciliatore di Napoli, la titolareal dell'orologeria per ottenerne la condanna al risarci- mento del danno patito. Decidendo nel contraddittorio delle parti costitui- 2 м и з te con sentenza depositata il 2 marzo 1998, il giudice conciliatore condannava la convenuta a pagare all'attore la somma complessiva di lire novecentomila, oltre gli interessi di legge su detto importo dalla do- manda e le spese del giudizio, attribuite al procurato- re antistatario. Il giudice conciliatore, che aveva deferito all'attore giuramento suppletorio reso dal IN al- la udienza del 27 novembre 1997, decideva la controver- sia in base a quanto l'attore aveva giurato, conside- rando, in particolare, che la di lui moglie ben poteva essere stata assunta come teste, più non sussistendo il divieto di cui all'art. 247 c.p.c., e che la responsa- bilità della convenuta era basata sul fatto che la stessa non aveva denunziato immediatamente al deposi- tante il fatto per cui aveva perduto la detenzione del bene e che eccepiva non essere a lei imputabile. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO DO SC, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, ai quali resiste con controricorso LF IN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -denunciando, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. m 3 u f 2738, 1256, 1780, 2736, 2739 cod. civ. ed agli artt. 240, 241, 311 e 62 disp. att. C.p.c.- la ricorrente deduce che il giudice conciliatore aveva ammesso il giuramento sup- pletorio nella considerazione errata che l'attore aves- se fornito elementi probanti della sua tesi, quando detti elementi di prova erano stati tratti dalla depo- sizione resa dal coniuge, che aveva nella causa un in- teresse che lo rendeva incapace a testimoniare (art. 246 c.p.c.) data la proprietà comune dell'orologio; che l'obbligo di immediata denunzia al depositante ex art. 1780 cod. civ., che la norma prevede perché il deposita- rio possa essere esonerato dall'obbligo di risarcimen- to, nella specie il giudice di merito non avrebbe dovu- to richiedere, in quanto il IN era a conoscenza dell'avvenuto furto;
che lo stesso giudice avrebbe do- vuto, perciò, assolverla dalla obbligazione per la cau- sa, a lei non imputabile, che aveva determinato la im- possibilità della prestazione restitutoria. La complessa censura, articolata nei diversi profi- li innanzi enunciati, non può essere accolta. Nel caso in cui ritenga di dovere ammettere il giu- suppletorio, il giudice è tenuto a motivare ramento circa l'esistenza della cd. "semplena probatio"; ma l'apprezzamento della sussistenza di tale requisito, nella individuazione di quanto si colloca al limite tra и и з la prova mancata e la prova compiuta, è demandato alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabi- le in cassazione, se non in relazione alla congruità ed alla logicità della relativa motivazione (ex plurimis: Cass. n. 5752/99; Cass. n. 1257/95). Nella sussistenza di una motivazione idonea ed ade- guata, risulta insindacabile in sede di legittimità anche la scelta del giudice di deferire il mezzo istruttorio di prova legale all'una piuttosto che all'altra parte in causa. Nella specie, la sentenza impugnata nella premessa non controversa tra le parti circa l'avvenuta consegna dell'orologio, perché se ne effettuasse la riparazione, e circa il furto in danno del negozio- contiene motiva- zione certamente idonea ad illustrare compiutamente la situazione di “semiplena probatio" circa il fatto CO- stitutivo della domanda e spiega anche le ragioni della scelta dell'attore quale parte cui il giuramento era deferito, dato che la controparte, secondo quanto la stessa sentenza precisa, lungi dal fornire alcun ele- mento utile alla definizione del giudizio, si era osti- natamente attestata nelle sue eccezioni "sterili ed in- fondate". La sussistenza di adeguata motivazione in ordine situazione di "semiplena probatio", rafforzata, alla и 5 н и з altresì, dalla valutazione della denuncia di furto agli atti (che il giudice di merito pure dichiara essere di- mostrativa del fatto che la orologeria era stata "svaligiata da ignoti"), assorbe l'esame della censura relativa alla pretesa nullità della deposizione testi- moniale del coniuge dell'attore per la violazione del divieto di cui all'art. 246 c.p.c., giacchè, ove anche di detta deposizione il giudice di merito non avesse potuto tener conto, la ammissibilità del deferito giu- ramento era, comunque, giustificata dall'accertata "semiplena probatio" in base agli altri elementi presi in esame. Assume, altresì, la ricorrente che il giudice di merito avrebbe dato una errata interpretazione della norma di cui all'art. 1780, 1° comma, cod.civ. nel ne- gare valenza sostitutiva della denuncia di furto ad opera del depositario alla conoscenza che dell'evento il depositante già aveva. La censura non è ammissibile. Trattasi, nella specie, di decisione del concilia- tore secondo equità (art. 113, secondo comma, c.p.c. vecchio testo), per la quale la censura di violazione di legge è consentita per violazione di norme costitu- zionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria ovvero di norme processuali e di quelle и 6 н з sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio (Cass., Sez. Un. 15 giugno 1991 n. 6794), sicché non è denunciabile in questa sede la suddetta norma sostan- ziale dell'art. 1780, 1° comma, cod. civ. né è prospet- tabile il vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c. quanto all'altra norma sostanziale di cui all'art. 1256 stesso codice. Con il secondo motivo di impugnazione -denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- deduce la ri- corrente che il giudice di merito avrebbe dovuto rite- nere la falsità del giuramento, che, peraltro, sarebbe stato irritualmente ammesso senza alcuna preventiva istruttoria sulla questione relativa al valore del be- ne. Con il terzo mezzo di doglianza -denunciando il mancato esame della documentazione allegata agli atti di causa- la ricorrente assume che il conciliatore non avrebbe preso in considerazione la denuncia di furto, gli atti delle indagini dei Carabinieri nonché il cer- tificato di matrimonio. Anche le censure di cui ai due motivi indicati van- no disattese per analoga ragione di inammissibilità. La pronuncia secondo equità, secondo conforme e consolidato indirizzo risalente alla predetta Cass. n. n a y 7 u z 6794/91, non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5, allorchè l'enunciazione del criterio di equità sia in- ficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. Nella specie, non è ravvisabile alcuna delle ipote- si nelle quali, secondo il suindicato indirizzo giuri- sprudenziale, il vizio di motivazione è prospettabile, onde non Occorre neppure aggiungere -con riferimento alle doglianze di cui al secondo motivo- che nessuna indagine è consentita nella sede civile circa la even- tuale falsità del giuramento (in presenza della quale la decisione da adottare non può che essere conforme a quanto la parte ha giurato, salvi gli effetti ex art. 2738, 1° e 2° comma, cod. civ. in caso di accertamento del falso nella sede penale) e che, circa la pretesa invalidità della ordinanza ammissiva del mezzo di prova legale, l'accertamento della situazione di "semplena probatio" è stato compiuto nel rispetto del contraddit- torio delle parti e nella sede opportuna della valuta- zione delle prove raccolte, dopo l'avvenuta precisazio- ne delle conclusioni. m 8 u z Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la totale compensazione tra le parti delle spese del pre- sente giudizio sussistendone i giusti motivi. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 8 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE flour Елаин бв ал IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 25 LUG. 2001 CAIL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista REGISTRAZIONE DA ESENTE 9