Art. 846.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2001, N. 228, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 29 MARZO 2004, N. 99))
[…] Per gli altri beni l'ordinamento non rimette interamente al proprietario le scelte in ordine al loro utilizzo (es. il codice civile detta una disciplina differenziata per la proprietà dei beni di interesse storico ed artistico ex artt 839 ss c.c.; per la proprietà edilizia ex artt 869 ss c.c.; per la proprietà fondiaria ex artt 840-845 e 873-892 c.c.; per la proprietà rurale ex art 846 ss c.c.). […]
Leggi di più…[…] Dapprima era stato introdotto il parametro della minima unità colturale previsto agli articoli 846 e seguenti del codice civile ora abrogati. […]
Leggi di più…[…] Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati. 11. […]
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