Ordinanza cautelare 28 novembre 2018
Sentenza 20 dicembre 2023
Improcedibile
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00612/2026REG.PROV.COLL.
N. 05320/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5320 del 2024, proposto dal signor EM GA, rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. 19300 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NI IA e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il signor EM GA ha impugnato la sentenza n. 19300 del 2023 del T.a.r. per il Lazio - Roma, che ha respinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego di autorizzazione all’esercizio temporaneo della professione di maestro di sci dell’11 giugno 2018, UPS0004853 P-4.31.1.3.
Si è costituita in giudizio, per resistere all’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con atto depositato in data 16 dicembre 2025, l’appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, dando atto di aver ottenuto, nelle more del giudizio, il riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Austria e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Con atto del 12 gennaio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aderito alla richiesta, insistendo a sua volta per la compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, il Collegio prende atto della dichiarazione che precede e, conseguentemente, dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN NE, Presidente
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
NI IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IA | EN NE |
IL SEGRETARIO