Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2018, n. 3538
CASS
Sentenza 17 dicembre 2018

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Massime1

E' inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata davanti alla Corte di cassazione, atteso che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere; ne consegue che, quando procede la Corte di cassazione, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l'ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni.

Commentario1

  • 1Tracce di DNA possono essere prova (Cass. 18871/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2021

    L'individuazione delle tracce genetiche dell'imputato corrisponde alla prova della certa partecipazione alle condotte in contestazione a nulla rilevando la mancanza di ulteriori tracce e la mancanza di conferme dai tabulati telefonici, tanto più ove si consideri che nemmeno il ricorrente è riuscito a spiegare in quale altro modo sia finito il DNA sul calzino se non proponendo una versione complottistica ed inverosimile, logicamente disattesa dai giudici del merito e nemmeno riproposta in sede di ricorso. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 12 marzo – 13 maggio 2021, n. 18871 Presidente Gallo – Relatore Tutinelli Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2018, n. 3538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3538
Data del deposito : 17 dicembre 2018

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