Sentenza 17 dicembre 2018
Massime • 1
E' inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata davanti alla Corte di cassazione, atteso che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere; ne consegue che, quando procede la Corte di cassazione, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l'ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni.
Commentario • 1
- 1. Tracce di DNA possono essere prova (Cass. 18871/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2021
L'individuazione delle tracce genetiche dell'imputato corrisponde alla prova della certa partecipazione alle condotte in contestazione a nulla rilevando la mancanza di ulteriori tracce e la mancanza di conferme dai tabulati telefonici, tanto più ove si consideri che nemmeno il ricorrente è riuscito a spiegare in quale altro modo sia finito il DNA sul calzino se non proponendo una versione complottistica ed inverosimile, logicamente disattesa dai giudici del merito e nemmeno riproposta in sede di ricorso. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 12 marzo – 13 maggio 2021, n. 18871 Presidente Gallo – Relatore Tutinelli Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2018, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2018 |
Testo completo
03538-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3407/2018 ENRICO VITTORIO STANISLAO - Presidente - SCARLINI UP 17/12/2018 MARIA TERESA BELMONTE R.G.N. 36860/2018 RENATA SESSA ELISABETTA MARIA MOROSINI Relatore MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI IN JR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Agnese Del Nord, che ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese. Deposita copia della istanza, già avanzata alla Corte di cassazione, di ammissione del suo assistito al gratuito patrocinio e chiede che la Corte decida sul medesimo;
udito il difensore dell'imputato, avv. Federico Bagattini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. е RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di AN IN Jr. per il reato di lesioni gravi, aggravate dall'uso dell'arma, per avere colpito, con un coltello, BO AL LI cagionandogli una malattia di durata superiore a quaranta giorni.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto e di scriminante della legittima difesa. I testimoni e la persona offesa avrebbero fornito "quattro ricostruzioni dell'accaduto tra loro del tutto incompatibili" che avrebbero richiesto uno sforzo argomentativo ben superiore rispetto a quello compiuto dalla Corte di appello. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, nessuno avrebbe smentito la versione dell'imputato. La Corte di appello ignorerebbe le acquisizioni medico-legali circa "l'incidenza assunta dalla posizione del soggetto colpito sulla traiettoria del colpo" rilevanti al fine di riconoscere l'esimente della legittima difesa o quantomeno l'eccesso colposo ai sensi dell'art. 55 cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analogo vizio in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito applicato la pena nella misura edittale massima (tre anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti), senza motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è generico e reiterativo.
2.1 Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. La sentenza di secondo grado aderisce alla attenta ricostruzione fattuale offerta dal primo giudice (pagg. 3-6), mentre già i motivi di appello costituiscono esposizione, senza significativi elementi di novità, delle tesi difensive sottoposte al vaglio del Tribunale, e da quest'ultimo disattese. 2 Я I giudici di merito, con una cd. "doppia conforme", hanno ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa e quelle degli altri testimoni oculari fossero convergenti nei punti essenziali e fornissero un solido apparato probatorio sul quale fondare la decisione. AN ha avuto un primo alterco, quindi si è scontrato con AT RO LL, che lo colpiva in testa con una bottiglia;
per separare i due, è intervenuto BO AL LI, il quale ha ricevuto dall'imputato una prima coltellata al collo e una seconda al torace. A fronte di tanto, il ricorrente non può opporre la mera prospettazione di una diversa, e per lui più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944).
2.2 Tale difetto di impostazione del ricorso travolge anche la censura afferente alla legittima difesa, che si fonda su una alternativa ricostruzione del fatto, che tuttavia è stata disattesa nel doppio grado di giudizio (pag. 6 sentenza primo grado, seconda pagina della motivazione della sentenza di appello). La persona offesa ha subito la violenta aggressione armata dell'imputato, il quale non si stava affatto difendendo dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, ma, impugnando un coltello, stava sferrando fendenti. È evidente che in tal caso difettano le condizioni della legittima difesa. L'assenza dei presupposti della scriminante impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione del pericolo, nella specie insussistente, e della adeguatezza dei mezzi usati. (Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Olari, Rv. 242349 - 01; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, Stabile, Rv. 247898 - 01; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017).
3. Il secondo motivo è generico. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nella specie il giudice di merito ha spiegato le ragioni che giustificano l'applicazione di una pena nella misura del massimo edittale valorizzando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. "/a notevolissima gravità del fatto, per la 3 zona del corpo attinta, per il pericolo di vita che ha corso la persona offesa, per l'entità delle lesioni cagionate per i postumi che residuano" (terza pagina della motivazione della sentenza impugnata). La doglianza del ricorrente è priva di specificità, poiché si limita a richiamare principi astratti, senza mai accennare a quale sarebbe l'elemento positivo in concreto trascurato o sottovalutato dai giudici di merito.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che, tenuto conto della natura e caratteri dell'opera prestata nel presente grado di giudizio, si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. 5. È inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla parte civile, in sede di discussione, dinanzi a questa Corte.
5.1 Il sistema disegnato dal testo unico spese di giustizia (d.p.r. n. 115 del 2002) prevede che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possa essere chiesta in ogni stato e grado del processo (art. 78), tuttavia riserva ai giudici di merito la competenza a provvedere sull'istanza di ammissione (artt. 93 e 96). In particolare quando procede la Corte di cassazione l'istanza deve essere presentata nell'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93) ed è quest'ultimo che ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano le condizioni (art. 96).
5.2 La parte civile non risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicché non opera il disposto dell'art. 110 comma 3 d.p.r. n. 152 del 2002, secondo cui le spese liquidate alla parte civile vanno "distratte" in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge Così deciso il 17/12/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 24 GEN 2019 Il Funzionario Giudiziario Diana UBALD