Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
6 6 1 2 /0 1 Aula 'B' REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 9041/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron.14851 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.30/01/01 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE ha pronunciato la seguente 125 S ENTENZA sul ricorso proposto da: PI CE, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LOJODICE NICOLA, LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato difeso dagli avvocati STARNONI 507 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1973/97 del Tribunale di BARI, depositata il 29/04/97 R.G.N. 1347/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16 febbraio 1993 NZ IN, riconosciuto beneficiario di assegno ordinario di invalidità dal 1991, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari 1'INPS, chiedendone la condanna al pagamento della pensione di invalidità. Espletata consulenza tecnica, il Pretore adito con sentenza in data 18 gennaio 1996 accoglieva la domanda condannando 1'INPS a corrispondere al IN la pensione di invalidità a decorrere dal primo luglio 1992, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei maturati. Condannava, infine, l'Istituto al pagamento delle spese giudiziali che liquidava in favore del difensore anticipatario. Con sentenza in data 24/29 aprile 1997 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello interposto dall'INPS, riformava la sentenza preto- rile impugnata disponendo il rigetto della domanda proposta dal IN con il ricorso depositato il 16 febbraio 1993. Compensava le spese del doppio grado del giudizio di merito. Il Tribunale osservava che attraverso le indagini cliniche e gli accertamenti complementari eseguiti e fatti eseguire in primo grado era emerso che l'assicurato era affetto da infarto anteriore destro in pregressa necrosi settale e che durante il giudizio era stato sottoposto a duplice intervento di by-pass aorto-coronarico. Ciò nonostante l'assicurato aveva un discreto compenso clinico, con buone condizioni emodina- miche, polso ritmico simmetrico bilaterale sulle arterie periferiche e dimensioni delle cavità nei limiti. Pertanto, secondo il Tribunale, il IN poteva continuare a svolgere attività di meccanico artigiano sia pure evitando impegni fisici di particolare penosità. Era da escludere, comunque, l'assoluta incapa- cità lavorativa. L'assicurato ricorre per cassazione con unico motivo. L'INPS ha depositato procura ma non ha parte- cipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso il IN denunzia omessa insufficiente e/o contraddittoria motiva- zione con violazione e falsa applicazione dell'art. ་ ཟ 149 disp. att. c.p.c., dell'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 lamentando, però, nella sostanza, una insufficiente motivazione concretizzatasi in una erronea valutazione della grava infermità cardiaca da cui era affetto;
valutazione eseguita, peraltro, senza tener conto dei possibili aggravamenti che potevano essersi verificati nel corso del giudizio e in contrasto con il qualificato parere espresso dal consulente tecnico nominato in primo grado. Il ricorso è infondato. Il Tribunale, pur dissentendo dalla valutazione espressa dall'ausiliare nominato in primo grado, non è incorso, tuttavia, in alcun vizio di motiva- zione, avendo offerto del suo dissenso una motiva- zione esauriente. D'altra parte il giudice può sempre dissentire motivatamente dal parere espresso dall'ausiliare in quanto "peritus peritorum", anche se tale dissenso non può essere espresso in modo arbitrario. Il Tribunale, però, non aveva espresso un giudizio arbitrario, non avendo mancato di rilevare che l'assicurato aveva un discreto compenso clinico con buone condizioni emodinamiche, un polso ritmico simmetrico bilaterale sulle arterie periferiche e dimensioni delle cavità nei limiti in assenza di modifiche ischemiche. Da tutto ciò il Tribunale aveva correttamente desunto che il duplice intervento di by-pass aorto- coronarico, al quale il IN s'era sottoposto nel corso del giudizio, non avesse comportato una condizione di totale inabilità assoluta, necessaria per il richiesto beneficio della pensione di inabilità, potendo l'assicurato svolgere l'attività di meccanico artigiano sia pure evitando impegni fisici di particolare penosità. Tale motivazione non appare, perciò sindacabile in questa sede di legittimità, ove non è consentito un riesame delle valutazioni delle risultanze processuali del giudice di merito se non sotto il profilo del vizio della motivazione nella specie insussistente. Il proposto ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo l'Istituto intimato parte- cipato all'udienza di discussione, dopo essersi costituito con il semplice deposito della procura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. 6 Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001 II Presidente: 1: Cons, estensore: ET AN дне AB CANCELLERIA osita in Cantelleria MAG. 2001 Le OLLABORATOREY DI CANCELLERIA 3 3 5 . N 3 7 - 8 - 1 1 E G G E L A L L E D 0 1 . T R A ' L L E D I S N E S I A O T T I R I D O A S S A T , A S E P S I N G O A D E , O R T S I G E R I D , O L L O B I D A T S O P M I A D E T N E S E 7