Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
Il principio secondo il quale, in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisca proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna (o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato), alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni quale contraddittore necessario, non si estende all'ipotesi di ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di Cassazione che abbia definito un giudizio del quale il liquidatore stesso non sia mai stato parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.CO.RI. S.p.A. IMPRESA COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del Liquidatore, e per quanto possa occorrere per la LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA DEI BENI DELLA I.CO.RI. S.p.A. in concordato preventivo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l'avvocato ANTONIO CAIAFA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza di revocazione n. 5677/98 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 09/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso di entrambe le ricorrenti, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del 27 ottobre 1971, il Consorzio di Bonifica di Caltagirone appaltava alla I.CO.RI. - Impresa Costruzioni e Ricostruzioni S.p.A. l'esecuzione dei lavori di allacciamento al fiume Dittaino del lago - serbatoio Ogliastro. Insorte controversie tra le parti in dipendenza di detti lavori, si attivava il giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 45 d.p.r. 1063/62. Con lodo del 6 giugno 1986, gli arbitri accoglievano in parte le domande dell'impresa e condannavano il Consorzio al pagamento della somma di L.
2.691.418.614. Il Consorzio impugnava detta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, che, con sentenza non definitiva del 15 maggio 1989, dichiarava la nullità del giudizio arbitrale e disponeva la prosecuzione della causa.
La stessa Corte, con sentenza definitiva del 15 aprile 1996, accoglieva le domande proposte dalla I.CO.RI., condannando il Consorzio al pagamento della somma di Lire 2.745.542.893, con gli interessi legali.
Avverso tale sentenza proponevano separati ricorsi per cassazione il consorzio di Bonifica di Caltagirone e l'I.CO.RI. S.p.A. in liquidazione.
Con sentenza del 9 giugno 1998, n. 5677, questa Corte riuniva i ricorsi;
accoglieva il ricorso principale del Consorzio ed il primo motivo di quello incidentale proposto dall'I.CO.RI.; dichiarava assorbiti gli altri motivi, dello stesso ricorso incidentale;
cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Con ricorso notificato il 20 luglio 1999, la I.CO.RI. S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo, nonché la liquidazione concordatizia dei beni della I.CO.RI. S.p.A. in c.p. hanno chiesto la revocazione della sentenza n. 5677/98, depositando anche memoria. Resiste, con controricorso, il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da entrambe le ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dalla liquidazione concordatizia dei beni della I.CO.RI. S.p.A. in concordato preventivo, che non è stata parte del giudizio di legittimità definito con la sentenza impugnata. Non vale addurre, in senso contrario, la sentenza di questa Corte n. 4301 del 1999, secondo cui, in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni: infatti, da tale principio (enunciato con riferimento ad intervento spiegato dal liquidatore concordatizio nel giudizio di appello) non è possibile dedurre la legittimazione del liquidatore concordatizio a proporre ricorso per revocazione di una sentenza di questa Corte che abbia concluso un giudizio di cui detto liquidatore non sia stato parte. La I.CO.RI. S.p.A. in liq. e c.p. deduce che, nel giudizio di rinvio dinanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, instaurato con atto di riassunzione notificato l'11 dicembre '98 al Consorzio di Bonifica di Caltagirone, si e' costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, facendo presente che il Consorzio di Bonifica di Caltagirone è stato soppresso con legge regionale siciliana 25 maggio 1995 n. 45, "con il conseguente subentro dell'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste nei rapporti attivi e passivi non trasferiti al consorzio di nuova istituzione". Secondo la ricorrente, ciò comporta che il Consorzio di Bonifica di Caltagirone non era legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, iscritto a ruolo nel 1996, di talché la sentenza n. 5677/98 deve ritenersi affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., essendo "fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa". Osserva il Collegio che l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale;
che l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
che deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa;
che deve essere essenziale e decisivo;
che, con particolare riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, detto errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve o può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso (da ultimo, SS.UU. 561/2000). Ciò premesso, va rilevato che la legge regionale siciliana n. 45/95 ha disposto (art. 24, comma 1) che gli originari consorzi di bonifica sarebbero stati soppressi soltanto al momento dell'istituzione dei nuovi enti consortili e che il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, succeduto parzialmente al Consorzio di Bonifica di Caltagirone, è stato istituito con D.P.R.S. 23 maggio 1997 (art. 1), il quale ha precisato che "è dichiarata la soppressione del Consorzio di Bonifica di Caltagirone" (art. 2). La ricorrente richiama anche la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, secondo cui spetta al commissario liquidatore l'individuazione dei rapporti attivi e passivi non trasferiti al nuovo Consorzio e di competenza dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. Se per un verso, quindi, al momento della proposizione del ricorso per cassazione iscritto a ruolo nel 1996 il Consorzio di Bonifica di Caltagirone non era stato ancora soppresso, per altro verso va posto in rilievo che nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n. 5677/98 non risulta esser stato prodotto alcun atto o documento riguardante tale questione, mai prospettata. Ne deriva l'insussistenza di un errore di fatto, che non è configurabile quando difetti radicalmente la supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa dagli atti interni al giudizio di legittimità.
Come ha osservato il Procuratore Generale, la ricorrente finisce, in realtà, per denunciare una violazione di norme di diritto, con riferimento alla legge regionale n. 45/95 (ed a quella n. 16/97):
anche sotto tale profilo, quindi, la prospettazione esula dall'ambito di applicazione degli art. 391 - bis, in relazione all'art. 395 n. 4 c.p.c.. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di entrambe le ricorrenti, che condanna in solido alle spese del giudizio, liquidate in Lire102.900=, oltre Lire 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001