Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5055
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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Il principio secondo il quale, in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisca proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna (o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato), alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni quale contraddittore necessario, non si estende all'ipotesi di ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di Cassazione che abbia definito un giudizio del quale il liquidatore stesso non sia mai stato parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5055
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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