CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8401 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE LV nato a [...] il [...] NA RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore dell'imputato LV NE, Avv. ROBERTO CUOMO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
udito il difensore dell'imputato RI NA, Avv. FORTUNATO MASSIMILIANO LANFRANCO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
(Th Penale Sent. Sez. 2 Num. 8401 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18(01/2022, confermava la condanna di LV EN e OR NA per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi ai danni di RA IN. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di LV EN, eccependo che, in merito alla asserita insussistenza del diritto di EN alla restituzione della res identificabile nella autovettura Smart nella temporanea disponibilità della persona offesa, doveva precisarsi che : a) la persone offesa RA IN aveva riferito in denuncia che "l'autovettura era di sua proprietà"; b) l'autovettura in oggetto era stata ritrovata dai Carabinieri nella stessa giornata nei pressi dell'abitazione di LV EN;
c) NZ Malafronte, escusso ex art. 391 bis e ter cod. proc. pen. aveva riferito che la predetta autovettura era stata acquistata da LV EN, il quale aveva provveduto a pagare il relativo prezzo ed aveva chiesto l'intestazione dell'autovettura ad UE OR, figlia della IN. Pertanto, l'affermazione dei giudici di merito secondo cui non sussisteva alcun diritto azionabile da EN per la restituzione dell'autovettura, costituiva una vera e propria congettura in ordine alla configurabilità o meno dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 393 cod. pen., non essendovi tra l'altro stato, contrariamente a quanto scritto in sentenza, nessun trasferimento della proprietà del bene in favore della IN;
inoltre, l'eccessività della violenza esercitata nei confronti della IN, sostenuta come motivazione dalla Corte di appello per negare l'applicazione dell'art. 393 cod. pen., appariva priva di idonea giustificazione, visto che le conseguenze dell'aggressione narrate dalla IN non erano stata riscontrate dai medici del Pronto Soccorso. 1.2 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del minimo della pena. 2. Propone ricorso il difensore di OR NA. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta ai motivi di appello, ribadendo che vi era riscontro alle dichiarazioni fornite dalla persona offesa, senza addurre alcuna argomentazione sul punto e, in particolare, senza precisare la condotta concorsuale che sarebbe stata posta in essere dal ricorrente, vista anche la mancanza totale di un movente da parte di NA che motivasse l'aggressione alla persona offesa;
inoltre,in merito al riscontro alle dichiarazioni della IN, che sarebbe stato costituito dal referto medico, nulla aveva risposto la Corte di appello alla censura relativa alle contraddizioni emergenti dallo stesso e non era stato spiegato perché non fossero state prese 2 in considerazione le dichiarazioni rese sia dal coimputato che da NN RI, madre della IN, che ribadivano la totale estraneità di NA 2.2 Il difensore propone un secondo motivo di ricorso identico al primo ricorso proposto nell'interesse di EN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono infondati. 1.1 Partendo dal motivo comune proposto dai due ricorrenti, si deve rilevare che dalla stessa prospettazione dei fatti emerga che non sussisteva alcun diritto che EN potesse azionare in giudizio nei confronti della IN, posto che, come dallo stesso affermato, l'autovettura di cui aveva pagato il prezzo era stata intestata alla figlia della IN, UE OR, per cui semmai era nei confronti di quest'ultima che avrebbe potuto agire in giudizio;
neppure poteva essere proposta una azione possessoria nei confronti della IN, posto che VI non aveva mai avuto il possesso dell'autovettura. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina, e cioè sia l'impossessamento con violenza di un bene altrui, sia l'elemento psicologico costituito dal fine di profitto, che può essere costituito da una qualsiasi utilità che il reo si riprometta di ottenere;
alla luce di quanto sopra esposto, non esisteva un diritto che l'imputato potesse far valere in giudizio;
pertanto, seppure la motivazione della Corte di appello sia errata nel punto in cui afferma che l'uso smodato della violenza impedirebbe la riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., basata su un orientamento giurisprudenziale ormai superato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo, Rv. 280027 - 02), è invece corretta nell'affermazione della mancanza di un titolo azionabile in un giudizio civile. 1.2 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale alla luce della gravità dell'aggressione subita dalla persona offesa;
lí deve pertato ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, essendo stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di NA è infondato. 3 2.1 I giudici di merito hanno infatti valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali NA aveva preso attivamente parte all'aggressione ai danni della IN, Si deve infatti rilevare- che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto;
inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che il narrato della persona RA IN (secondo il quale erano stati EN e NA ad aggredirla e ad impossessarsi della autovettura Smart dopo essere scesi da un furgone bianco), ha trovato riscontro nel fatto che il furgone bianco e la Smart erano stati poi ritrovati nel parcheggio ove era ubicata l'abitazione di EN;
peraltro, la sentenza di primo grado ha affermato che EN e NA si erano presentati spontaneamente presso i Carabinieri di Torre Annunziata, ammettendo i fatti contestati (pag.7 sentenza di primo grado, in cui si si fa riferimento alla informativa dei Carabinieri dell'8 aprile 2020), argomento non contestato né nell'atto di appello, né nel ricorso per cassazione, con conseguente genericità del motivo. 4 '"\ A • 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore dell'imputato LV NE, Avv. ROBERTO CUOMO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
udito il difensore dell'imputato RI NA, Avv. FORTUNATO MASSIMILIANO LANFRANCO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
(Th Penale Sent. Sez. 2 Num. 8401 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18(01/2022, confermava la condanna di LV EN e OR NA per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, commessi ai danni di RA IN. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di LV EN, eccependo che, in merito alla asserita insussistenza del diritto di EN alla restituzione della res identificabile nella autovettura Smart nella temporanea disponibilità della persona offesa, doveva precisarsi che : a) la persone offesa RA IN aveva riferito in denuncia che "l'autovettura era di sua proprietà"; b) l'autovettura in oggetto era stata ritrovata dai Carabinieri nella stessa giornata nei pressi dell'abitazione di LV EN;
c) NZ Malafronte, escusso ex art. 391 bis e ter cod. proc. pen. aveva riferito che la predetta autovettura era stata acquistata da LV EN, il quale aveva provveduto a pagare il relativo prezzo ed aveva chiesto l'intestazione dell'autovettura ad UE OR, figlia della IN. Pertanto, l'affermazione dei giudici di merito secondo cui non sussisteva alcun diritto azionabile da EN per la restituzione dell'autovettura, costituiva una vera e propria congettura in ordine alla configurabilità o meno dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 393 cod. pen., non essendovi tra l'altro stato, contrariamente a quanto scritto in sentenza, nessun trasferimento della proprietà del bene in favore della IN;
inoltre, l'eccessività della violenza esercitata nei confronti della IN, sostenuta come motivazione dalla Corte di appello per negare l'applicazione dell'art. 393 cod. pen., appariva priva di idonea giustificazione, visto che le conseguenze dell'aggressione narrate dalla IN non erano stata riscontrate dai medici del Pronto Soccorso. 1.2 II difensore lamenta la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione del minimo della pena. 2. Propone ricorso il difensore di OR NA. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta ai motivi di appello, ribadendo che vi era riscontro alle dichiarazioni fornite dalla persona offesa, senza addurre alcuna argomentazione sul punto e, in particolare, senza precisare la condotta concorsuale che sarebbe stata posta in essere dal ricorrente, vista anche la mancanza totale di un movente da parte di NA che motivasse l'aggressione alla persona offesa;
inoltre,in merito al riscontro alle dichiarazioni della IN, che sarebbe stato costituito dal referto medico, nulla aveva risposto la Corte di appello alla censura relativa alle contraddizioni emergenti dallo stesso e non era stato spiegato perché non fossero state prese 2 in considerazione le dichiarazioni rese sia dal coimputato che da NN RI, madre della IN, che ribadivano la totale estraneità di NA 2.2 Il difensore propone un secondo motivo di ricorso identico al primo ricorso proposto nell'interesse di EN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono infondati. 1.1 Partendo dal motivo comune proposto dai due ricorrenti, si deve rilevare che dalla stessa prospettazione dei fatti emerga che non sussisteva alcun diritto che EN potesse azionare in giudizio nei confronti della IN, posto che, come dallo stesso affermato, l'autovettura di cui aveva pagato il prezzo era stata intestata alla figlia della IN, UE OR, per cui semmai era nei confronti di quest'ultima che avrebbe potuto agire in giudizio;
neppure poteva essere proposta una azione possessoria nei confronti della IN, posto che VI non aveva mai avuto il possesso dell'autovettura. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina, e cioè sia l'impossessamento con violenza di un bene altrui, sia l'elemento psicologico costituito dal fine di profitto, che può essere costituito da una qualsiasi utilità che il reo si riprometta di ottenere;
alla luce di quanto sopra esposto, non esisteva un diritto che l'imputato potesse far valere in giudizio;
pertanto, seppure la motivazione della Corte di appello sia errata nel punto in cui afferma che l'uso smodato della violenza impedirebbe la riqualificazione del reato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., basata su un orientamento giurisprudenziale ormai superato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo, Rv. 280027 - 02), è invece corretta nell'affermazione della mancanza di un titolo azionabile in un giudizio civile. 1.2 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale alla luce della gravità dell'aggressione subita dalla persona offesa;
lí deve pertato ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, essendo stati indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di NA è infondato. 3 2.1 I giudici di merito hanno infatti valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, secondo le quali NA aveva preso attivamente parte all'aggressione ai danni della IN, Si deve infatti rilevare- che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto;
inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, evidenziando che il narrato della persona RA IN (secondo il quale erano stati EN e NA ad aggredirla e ad impossessarsi della autovettura Smart dopo essere scesi da un furgone bianco), ha trovato riscontro nel fatto che il furgone bianco e la Smart erano stati poi ritrovati nel parcheggio ove era ubicata l'abitazione di EN;
peraltro, la sentenza di primo grado ha affermato che EN e NA si erano presentati spontaneamente presso i Carabinieri di Torre Annunziata, ammettendo i fatti contestati (pag.7 sentenza di primo grado, in cui si si fa riferimento alla informativa dei Carabinieri dell'8 aprile 2020), argomento non contestato né nell'atto di appello, né nel ricorso per cassazione, con conseguente genericità del motivo. 4 '"\ A • 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/02/2023