Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
Il divieto di concessione di determinati benefici penitenziari per i condannati per evasione si estende anche a coloro i quali hanno patteggiato la pena per detto reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2009, n. 15187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15187 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1148
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 41067/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 ottobre 2008 dal Tribunale di sorveglianza di Bari;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà presentate da IT AR, osservando:
- che le richieste erano riferite alla pena di mesi sei di reclusione irrogata dal Tribunale di Andria con sentenza in data 30 ottobre 2007 per il reato di evasione commesso il 20 luglio 2007;
che l'esecuzione di detta pena era stata sospesa, ai sensi dell'art.656 c.p.p., comma 5, dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani;
- che, a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater, comma 1, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare (articolo 47 ter) e la semilibertà (art. 50) non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.;
- che, peraltro, la Corte Costituzionale (C. Cost. 16 marzo 2007, n. 79) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione anzidetta nella parte in cui non prevede che i benefici in essa indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata L. n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti;
- che AR non aveva, prima dell'8 dicembre 2007, intrapreso alcun percorso rieducativo adeguata alle misure alternative alla detenzione di cui aveva richiesto l'applicazione;
che non soltanto aveva commesso il reato di evasione, ma pendeva altresì nei suoi confronti un procedimento per un fatto di ricettazione accertato il 25 maggio 2007;
- che, anche dopo l'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n.251, aveva, pertanto, continuato a commettere reati, a "vivere quindi fuori dagli ambiti della legalità e nell'inosservanza delle regole che disciplinano la convivenza sociale".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento. Deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà della motivazione.
Sostiene il difensore che la disposizione della L. 26 luglio 1975, n.354, art. 58 guater, comma 1, riguarderebbe soltanto le sentenze di condanna, passate in giudicato, per il reato di evasione commesso nel tempo successivo all'inizio dell'espiazione della pena. Non rileverebbe, in altre parole l'evasione realizzata nel corso della custodia cautelare (nella specie, AR era evaso mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari). Inoltre nei suoi confronti non era stata pronunciata una sentenza di condanna ma una sentenza di patteggiamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. È da escludere, anzi tutto, che la disposizione citata dal ricorrente riguardi soltanto "l'evasione realizzata nel corso della custodia cautelare".
La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 guater, comma 1, come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 7, esclude, invero, dai benefici penitenziari (segnatamente l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti della citata L. n. 354 del 1975, art. 47 la detenzione domiciliare e la semilibertà) i condannati che siano stati riconosciuti colpevoli di una "condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.". E le condotte punibili a norma dell'art. 385 c.p. riguardano sia l'esecuzione delle misure coercitive, sia l'esecuzione della pena, consistendo:
- nell'evasione di chi sia "legalmente arrestato o detenuto per un reato" perché sottoposto a custodia cautelare in carcere ovvero in esecuzione di pena (comma 1);
- nell'allontanamento dell'imputato o indagato che sia "in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento" (comma 3), del condannato o dell'internato dal luogo esterno di cura in cui si trovi ricoverato (citata L. n. 354 del 1975, art. 11, comma 4) e del condannato che sia in stato di detenzione nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza (art. 47 ter, comma 8, e art. 46 sexies, comma 2, della legge anzidetta);
- nell'assenza dall'istituto del condannato "ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale" (art. 385 c.p., comma 3), del condannato "allo scadere del permesso" (L. n. 354 del 1975, art. 30, comma 3, e art. 30 ter, comma 6) e del condannato ammesso al regime di semilibertà (art. 51, comma 3, e art. 52, u.c., della medesima legge).
3.1. Va, in secondo luogo, escluso che la disposizione in esame non riguardi la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti. Se non è diversamente stabilito, invero, detta pronuncia è equiparata alla sentenza di condanna (cfr. art. 445 c.p.p., comma 1 bis).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009