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Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2023, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN IO nato a [...] il [...] AN OM nato a [...] il [...] AN NI nato a [...] il [...] NI AL nato il [...] avverso il decreto del 13/06/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte del PG LUIGI ORSI il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto all'indicazione dell'arco temporale della pericolosità qualificata nonché quanto allo scrutinio di sproporzione riferito ad acquisti intervenuti nel predetto arco temporale, rigetto nel resto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di CI, con provvedimento in data 6 ottobre 2021, rigettava la proposta di confisca nei confronti di IT AN nonchè MA AN, OL AN e IC NI, il primo quale proposto e gli altri quali terzi interessati, ritenendo che non vi era prova 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5777 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 30/11/2022 della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. b) d. Igs. 159/2011 in quanto il proposto risultava indagato per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/1992 conv. con modificazioni dalla L. 356/1992 oggi art. 512 bis c.p. ma l'azione penale non era stata esercitata con riferimento a questa ipotesi d'accusa. I primi giudici osservavano, altresì, che il Tribunale di Mantova il 17 settembre 2018 aveva assolto il AN da reati aventi ad oggetto violazioni dell'art. 11 del d. Igs. 74/2000, strettamente connessi alle contestazioni di intestazione fittizia. 2. Su ricorso del Procuratore Generale distrettuale la Corte di appello di CI, con decreto in data 13 giugno 2022, disponeva la confisca dei beni meglio specificati nella tabella allegata al provvedimento. I giudici territoriali ritenevano che il proposto era sottoponibile alla detta misura di prevenzione perché indiziato del reato di cui all' art. 512 bis c.p., a nulla rilevando che il procedimento era in fase di indagini preliminari, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale ed apparendo priva di rilievo la pronuncia assolutoria rispetto alla violazione dell'art. 11 d. Igs. 74/2000 e ciò sia perché, in diritto, si trattava di fattispecie penali differenti e, comunque, in quanto la violazione tributaria riguardava una delle plurime società gestite dal proposto. Osservavano che, per contro, la pronuncia di condanna definitiva emessa dalla Corte di appello di CI in data dicembre 2020 e riguardante il reato di associazione per delinquere aveva incidentalmente accertato l'intestazione fittizia a terzi delle società KTM e FO EN, affidate a prestanome meramente esecutivi e che dovevano ritenersi nella disponibilità del proposto le due anzidette società ed, altresì, le società GHISIOLO, la IMMOBILIARE LI di AN ES & C. la IC e ciò in ragione di quanto emergeva dal compendio procedimentale avente ad oggetto captazioni ambientali e telefoniche, produzioni documentali e dichiarazioni di terzi. Rilevavano che sussistevano i presupposti di cui all'art. 24 d. Igs. 159/2011 per disporre la confisca, trattandosi di beni certamente sproporzionati rispetto al reddito dichiarato e dell'attività economica svolta dal proposto sulla scorta degli accertamenti compiuti dal 2002 al 2017 da cui emergeva che la famiglia di IT AN viveva con redditi irrisori rispetto alla spesa familiare annua sostenuta, dovendosi, quindi, ritenere i beni confiscati frutto di attività illecite o il loro reimpiego. 3. Contro detto provvedimento hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali, il proposto IT AN nonché i terzi interessati MA AN, OL AN e IC NI. 3.1. IT AN propone due motivi. 2 Con il primo motivo denuncia violazione di legge penale (art. 4, comma 1, lett. b) d.igs. cit. e art. 512 bis c.p.) quanto alla omessa valutazione del dolo specifico;
motivazione apparente in punto di pericolosità sociale del ricorrente. Deduce che, in difetto di una statuizione di responsabilità irrevocabile, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto accertare, in concreto, la sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 512 bis c.p. verificando, in particolare, la configurabilità del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice ed, in particolare, avrebbe dovuto accertare che la condotta fraudolenta fosse finalizzata a sottrarre i beni alla misura di prevenzione presumendone l'inizio. Evidenzia che: lo stesso non temeva una siffatta misura dal momento che egli non era a conoscenza della richiesta di misure di prevenzione nei suo confronti, misura non disposta giusta provvedimento di rigetto del 2011 e di non luogo a provvedere del 2014; il procedimento penale riguardante il reato associativo non stabiliva che il ricorrente avesse fatto ricorso ad intestazioni fittizie per eludere misure di prevenzione quanto piuttosto per allontanare da sé ogni responsabilità; la cessione delle quote della IMMOBILIARE LI s.a.s. a NU IS risaliva al lontano 6 ottobre 2006, molto prima dei citati procedimenti di prevenzione;
la IC costituiva una partecipazione che il ricorrente aveva acquistato nel lontano 2001; il procedimento n. 4266/2017 non riguardava alcuna contestazione di intestazione fittizia per IC e GHISIOLO;
relativamente alla assoluzione dal menzionato reato tributario, il provvedimento impugnato aveva ritenuto questa vicenda priva di rilievo in modo illogico ed erroneo laddove il Tribunale aveva rilevato che la violazione dell'art. 11 cit. era stata ascritta all'odierno ricorrente con riguardo all'alienazione fraudolenta del 96% delle quote della IMMOBILIARE LI. Osserva che la Corte di appello, nell' inquadrare il ricorrente nella categoria di pericolosità di cui art. 4 comma 1 lett. b d. Igs. cit., aveva violato il disposto di cui all' art. 649 c.p.p. non tenendo conto dei fatti coperti da giudicato in forza della sentenza n. 1019/2018 e, comunque, aveva fatto ricorso a ricostruzioni basate su meri sospetti. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge (art. 4 c. 1 lett. b) e 24 d. igs. cit.) nonché motivazione apparente quanto alla riconducibilità in capo al proposto dei beni confiscati. Rileva che la corte di merito aveva omesso di motivare sulla datazione della manifestazione della pericolosità sociale e sulla correlazione rispetto al momento di riferibilità dei beni confiscati. Evidenzia, in particolare, che i giudici non avevano considerato che la società IC era stata costituita nel 2001 e che la società IMMOBILIARE LI s.a.s. era stata costituita nel 2003 dalla propria madre con finanziamenti da parte di istituti di credito. Quanto alle società KTM e FO EN, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che si trattava di società riconducibili ai proposto. Deduce che appariva evidente che la corte di appello aveva omesso di verificare ed acclarare la correlazione fra le somme di provenienza illecita riferibili al proposto e i singoli atti di incremento patrimoniale. 3 Il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo sul secondo motivo relativo alla dedotta violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale ed in punto a riconducibilità in capo allo stesso dei beni confiscati. 3.2. MA AN, terzo interessato nel procedimento di prevenzione quale socio ed amministratore della IMMOBILIARE LI di AN MA & C. s.a.s. nonché erede di ES AN socio unico della IC s.r.l. ed, ancora, socio della GHISIOLO s.r.l. con un unico motivo, articolato in più censure, lamenta violazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011 quanto alla sottoposizione a confisca delle quote delle predette società nonché motivazione apparente quanto alla riconducibilità al proposto delle stesse. Evidenzia che, del tutto erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto sussistere la riconducibilità al proposto delle società IC e GHISIOLO pur in difetto di alcuna contestazione a carico dello stesso di intestazione fittizia di tali beni, presupposto indefettibile per l'applicazione della misura di prevenzione. Rileva che la motivazione della corte di appello era meramente apparente in quanto aveva omesso di confrontarsi con il dato fondamentale dell'assenza di prova in ordine alla immissione di capitali illeciti all' interno IC s.r.l. da parte del proposto, sul dato storico della costituzione di detta società dalla signora NU IS nel 2001 e della certa riferibilità a quest' ultima di tale società poi ceduta a ES AN e che i giudici di merito avevano omesso di confrontarsi con la mancanza assoluta di prova circa l' eventuale accrescimento patrimoniale effettuata dal prevenuto. Parimenti lamenta la omessa perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del AN nonché l'assenza di una esatta quantificazione dei capitali illeciti asseritamente confluiti nelle società. Assume, inoltre, che non poteva fondatamente ritenersi la riconducibilità al AN sulla base del solo fatto che lo stesso aveva concesso in locazione i suoi locali a società ipoteticamente asservite all' associazione a delinquere di cui alla sentenza n. 2918/2020 della Corte di Appello di CI e della circostanza che lo stesso utilizzava una imbarcazione riferibile alla società. Osserva, ancora, che la corte di appello non aveva considerato che la società GHISIOLO s.r.I., attiva nel capo immobiliare, era stata gestita in via esclusiva da ES AN il quale aveva condotto personalmente tutte le operazioni immobiliari di detta società con capitali propri e di provenienza lecita e che, peraltro, nessuna contestazione ex art. 12 quinquiés cit. era stata mai mossa a IT AN. Rileva che la corte di appello, omettendo di esaminare le risultanze contabili della società, aveva ritenuto che gli importi immessi nella società erano di sicura provenienza di IT AN in base ad elementi presuntivi che vedevano prelevamenti dai conti del AN in epoca prossima agli investimenti di ES AN nella società in assenza di alcun elemento a 4 supporto e senza operare alcuna vaglio in ordine alla perimetrazione cronologia della pericolosità sociale di IT FF. Deduce, altresì, che analoghe considerazioni valevano per la IMMOBILIARE LI di AN MA & C. s.a.s. non avendo la corte di appello valutato tutta la documentazione riguardante la vita della società certamente non riferibile al proposto (in difetto di prova di una intestazione fittizia) non essendo in alcun modo emerso che detta società era stata finanziata dal proposto il quale ne era stato amministratore per un limitato arco temporale. Evidenzia che la corte di appello aveva omesso ogni considerazione in relazione alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto così come ogni valutazione in ordine alla correlazione temporale di questa ed il momento della riferibilità della società oggetto di confisca ed aveva, altresì, omesso di considerare che nessuna contestazione ex art. 12 quinquies cit. era stata mai mossa a IT AN in relazione a tale società. 3.3. IN NI, terza interessata nel procedimento di prevenzione quale socio ed amministratore della IMMOBILIARE LI di FF MA & C. s.a.s. con un unico motivo, articolato in più censure, lamenta violazione dell'art. 24 cl. Igs. 159/2011 quanto alla sottoposizione a confisca delle quote della predetta società nonché motivazione apparente quanto alla riconducibilità al proposto delle stesse ed alla valutazione delle ragioni del terzo lamentando la carenza assoluta di motivazione in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità del proposto ed alla correlazione di questa rispetto ai beni oggetto di confisca nonché relativamente alla supposte immissioni di flussi di provenienza illecita nella società, formulando delle contestazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate da MA AN con riferimento a tale società. 3.4. OL AN, figlia del proposto, terza interessata in quanto legale rappresentante della KTM, svolge unico motivo di censura con il quale deduce illogicità della motivazione in relazione all'art. 12 quinquies I. 356 1992 ed alla pericolosità sociale del proposto. Lamenta che la corte di appello aveva omesso di considerare che società era inattiva;
che il proposto ne fosse socio al 5%, situazione che legittimava lo stesso ad interessarsi della gestione societaria, parlandone nelle conversazioni captate con LE AN detentore del 90% delle quote;
che difettava nel provvedimento impugnato uno scrutinio improntato alla correlazione temporale e che mancava la prova della "sproporzione" e della riferibilità del bene al proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di procedere all'esame dei ricorsi ragioni di economia processuale e di ordine sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale sui limiti del sindacato di legittimità nel giudizio di prevenzione allo scopo sia di evitare inutili ripetizioni che di illustrare i principi di diritto cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei motivi presentati dai ricorrenti. 5 Deve essere ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, soltanto, per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15/4/2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; da ultimo v. Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione). Con altra pronunzia le Sezioni unite hanno nuovamente affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione). La Suprema Corte ha, poi, anche precisato in più occasioni che si verte nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va, infine, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Anche il vizio di travisamento della prova per omissione deve ritenersi estraneo al procedimento di legittimità avente ad oggetto le misure di prevenzione ove sono deducibili - appunto - solo i motivi che denuncino violazione di legge;
e ciò a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente 6 od inesistente riconducibile alla violazione di legge (di recente, Cass. sez. 2, sent. n.20968 del 06/07/2020 - dep. 15/07/2020 - Rv. 279435). E' ora possibile procedere all' esame dei singoli ricorsi. 2. Il ricorso di IT AN può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2.1. Risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso svolto dalla difesa del proposto, con il quale si articola una duplice censura: quella (in violazione di legge) di avere ritenuto il ricorrente sottoponibile alla confisca perché indiziato del reato di cui all'art. 12 quinquíes D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 325 del 1992 pure in mancanza di una statuizione definitiva di condanna ed, invece, in presenza di un avviso di conclusione delle indagini;
quella (formulata in termini di motivazione mancante) di avere ritenuto il predetto sottoponibile alla confisca mancando di scrutinare il dolo specifico che la norma incriminatrice predetta esige. Le censure ripropongono, in sostanza, la problematica dei rapporti fra giudizio penale e giudizio di prevenzione. Ora, prima di chiarire quali siano tali rapporti è opportuno effettuare una rapida ricognizione delle disposizioni normative di riferimento. L'art. 29 del d.lgs. cit. (rubricato come "indipendenza dall'esercizio dell'azione penale") stabilisce che «l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale». Tale norma trova, innanzitutto, un riscontro nell'art. 18 che, ai commi secondo e terzo, stabilisce, da una parte, che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (comma secondo) e, dall'altra (comma terzo), che «il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca;
in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso». In secondo luogo, anche nell' ipotesi di cui all' art. 28 (che prevede la revocazione della confisca), vale il principio per cui in materia di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del d.igs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dai giudicato costituiscono solo una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione;
b) il giudizio di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penale;
c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale. (Sez. 1, Sentenza n. 13638 del 16/01/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 275244 - 01. 7 Tali dati normativi consentono, quindi, di ribadire il risalente e consolidato principio secondo il quale i procedimenti penali e di prevenzione sono assolutamente autonomi, proprio perché l'uno non è pregiudiziale all'altro. Infatti, è diverso l'oggetto dell'accertamento in quanto, com'è stato condivisibilmente osservato: «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di "conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità»: Sez. 1, 36258/2017; Sez. 1, n. 31209/2015. Invero, le «misure di prevenzione previste dalle leggi italiane [....] non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali L. Inoltre, la loro imposizione non dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per infrazione penale [....] esse non possono dunque essere paragonate ad una pena»: Corte EDU del 17/05/2011, Italia
contro
AP e Campanella;
Corte Cost. n. 24 del 2019 (§ 9.7. ss). Ma è diverso anche l'onere probatorio che occorre, da una parte, per la condanna penale e, dall'altra, per l'accertamento della pericolosità sociale. In sede penale, l'imputato può essere condannato solo ove l'accusa abbia fornito un quadro probatorio formato da indizi "gravi, precisi e concordanti" (art. 192 cod. proc. pen.) che consenta di ritenere l'imputato colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.), tant'è che deve pronunciarsi assoluzione anche «quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile» (art. 530 comma 2 cod. proc. pen.). Non è così per il giudizio di prevenzione che non prevede una soglia così elevata per l'accertamento della pericolosità, tant'è che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: a) «nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione della sua autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., con la logica conseguenza che le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità»: ex plurimis Sez. 6, n. 921/2014, dep. 2015, Rv 261842; Sez. 1, n. 6613/2008 Rv 239358; b) possono essere ritenuti sufficienti anche quegli indizi che, in sede penale, hanno portato all'assoluzione dell'imputato ex art. 530/2 cod. proc. pen.: ex plurimis, Sez. 6 n. 921/2014 cit.; Sez. 1, n. 806/1988 Rv 178117; Sez. 1, n. 2/1985, Rv 167762; c) è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato: Sez. 1, n. 2142/1998, Rv 211032. 8 Questa decisiva differenza fra il giudizio penale e quello di prevenzione è stata puntualizzata dalla medesima Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 24 del 2019, ha chiarito che «occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità [....] inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame. Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza - nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione - di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle "fattispecie di pericolosità generica" descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti .... con riferimento alla lettera b) - nel vivere essi «abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». Precisato il concetto di autonomia fra i due procedimenti ed il contenuto all'art. 1/1 lett. b) d.lgs cit., resta ora da verificare in concreto se e in che termini il processo penale possa interferire con quello di prevenzione. Le ipotesi che la prassi può evidenziare sono due: a) materiale probatorio prodotto nell'ambito del giudizio di prevenzione, derivante da processi penali già conclusosi;
b) materiale probatorio acquisito dal Pubblico Ministero a seguito di indagini: - non sottoposto al vaglio del giudice penale;
- sottoposto al vaglio di un giudizio penale in corso. Nella prima ipotesi, se pure è vero che il processo di prevenzione è indipendente da quello penale, è, però, del tutto intuitivo che il giudice della prevenzione non può ignorare la decisione del giudice penale che ha già esaminato quegli stessi fatti sulla base dei quali è chiesta la misura di prevenzione. Il processo penale, però, può concludersi anche con il proscioglimento dell'imputato, sicché, ove quegli stessi fatti siano posti a fondamento dell'azione di prevenzione, resta da esaminare se e in che termini possano essere utilizzati dal giudice della prevenzione. Se il processo si è concluso con l'assoluzione piena (nel merito) dell'imputato, e la misura di prevenzione viene richiesta sulla base di quello stesso materiale probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, fin da epoca risalente, ha statuito che «benché non sussista rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tuttavia, ove nel corso di quest'ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione 9 perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, il giudice della prevenzione deve tenerne conto, per l'effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sempre che il fatto sia identico e che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale»: Sez. 1, n. 806/1988 Rv 178117. Tale principio è stato condivisibilmente ribadito da Sez. 1, n. 43826/2018, Rv. 273976. Invero il processo penale può concludersi con il proscioglimento dell'imputato per motivi diversi dall'assoluzione nel merito: può, infatti, concludersi anche con una sentenza di non doversi procedere (art. 529 cod. proc. pen.) o di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 cod. proc. pen.). In questi casi, com'è intuitivo, ove i fatti-reato siano accertati (ad es. mancanza o remissione di querela per reati di truffa o di appropriazione indebita;
intervenuta prescrizione,), non vi è dubbio che il giudice della prevenzione possa utilizzare quegli stessi fatti, dare ad essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità. Il giudizio di prevenzione, pertanto, può essere promosso anche ove, a carico del proposto, non sia mai stato proposto un giudizio penale: ad es. perché la notitia criminis, è stata archiviata;
perché l'indagato è deceduto;
perché le prove raccolte non furono ritenute sufficienti a sostenere un'accusa penale;
perché l'azione penale era già paralizzata, al momento della conoscenza della notitia criminis, da una causa di estinzione o di improcedibilità. In questi casi, il giudice della prevenzione, dopo avere ritenuto - sia pure incidentalmente - la valenza penale di quelle condotte (e, quindi, dopo averle sussunto entro precise fattispecie penali), deve valutare - senza i limiti stringenti della prova penale - se quelle condotte siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano congiuntamente tutti i requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 lett. b) dlgs cit., dandone conto nella motivazione: in terminis Sez. 1, 31209/2015, Rv 264320. Dalle superiori considerazioni discende la manifesta infondatezza del primo motivo apparendo sul punto la sentenza immune da censure rilevabili in sede di legittimità. In proposito va osservato che, con ragionamento tutt' altro che assente o meramente apparente oltre corretto in diritto, il provvedimento impugnato ha ritenuto sufficiente l'incolpazione formulata all'esito delle indagini, non richiedendosi - data l'autonomia del procedimento di prevenzione del processo penale - una pronuncia affermativa della responsabilità. Neppure è richiesto che il giudice della prevenzione formuli un giudizio di responsabilità penale con riguardo alla fattispecie di reato in relazione alla quale il proposto è indiziato, apparendo, quindi, prive di rilievo alcuno le contestazioni circa la assenza di prova dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Il secondo motivo è da ritenere fondato. Quanto alla "perimetrazione temporale" della "pericolosità sociale" ai fini della individuazione dei cespiti o delle attività patrimoniali da ritenersi acquisite con mezzi non leciti, è noto che con la sentenza "Spinelli" del 26.6.2014 le SS.UU. di questa Corte hanno affermato 10 il principio secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza per cui, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. In realtà, la portata del principio va calibrata alla luce del problema che era stato sottoposto al vaglio delle SS.UU. che hanno avuto cura di ribadire, in motivazione, che siffatta conclusione "... discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da "patologia ontologica") ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame"; hanno spiegato, infatti, che "diversamente, ove fosse possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione "pertinenziale" e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l'assumere connotati di vera e propria sanzione. Una siffatta misura sarebbe, così, 9 difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost, oltreché con i principi convenzionali (segnatamente, con il dettato dell'art. 1, Prot. 1, CEDU)". In definitiva, quel che rileva, ai fini della "perimetrazione" sul piano cronologico degli acquisti suscettibili di essere aggrediti con la misura patrimoniale, è la relazione "pertinenziale" che possa essere ravvisata tra il periodo di accertata pericolosità sociale e le acquisizioni patrimoniali nel senso che queste ultime debbono trovare un collegamento con i presupposti della misura personale e con l'accumulazione di proventi da attività illecite reimpiegati nell'acquisto. Il che, ordinariamente, può avvenire quando vi sia una sovrapposizione cronologica tra i fatti che siano ritenuti manifestazione di pericolosità sociale ed acquisizioni patrimoniali fermo restando, tuttavia, che tale "collegamento" può essere ravvisato anche quando questa perfetta coincidenza non sussista ma si abbia motivo di ritenere che quelle acquisizioni patrimoniali siano avvenute mediante provviste accumulate in un periodo in cui il soggetto era stato giudicato socialmente pericoloso. Questa stessa Sezione (cfr., Cass. Pen., 2, 13.3.2018 n. 14.165, Alma) ha avuto modo di affrontare il problema addivenendo ad una soluzione che il Collegio condivide pienamente: si è affermato che dal dato della necessaria "perimetrazione cronologica" posto dalle SS.UU. "... non può essere tratta la conclusione, come pretenderebbe il ricorrente, di ritenere esaurito il "raccordo cronologico" tra la fase di insorgenza dell'illecita accumulazione di denaro ed il relativo reimpiego, quasi a voler sottolineare che in tanto possa sussistere un collegamento tra beni di 11 illecita provenienza e condotta criminosa in quanto il relativo acquisto sia stato effettuato perdurante la condizione di associato a delinquere" in quanto "ciò determinerebbe di fatto una sorta di "condono" per tutte le condotte di acquisizione che, pur effettuate attraverso la provvista creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfezionativo, in una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di pericolosità"; si è correttamente sottolineato, in quella occasione, che una siffatta conclusione "... a ben guardare, evocherebbe ciò che l'ordinamento ha legislativamente inteso "scardinare": vale a dire la sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e la applicabilità nei suoi confronti della misura di prevenzione patrimoniale. La confisca al contrario presenta connotati, come si è detto, dì pericolosità in rem di tipo relazionale, nel senso che non è il bene in quanto tale a presentare i requisiti di res intrinsecamente pericolosa, ma il fatto che quel bene appartenga e, quindi, continui ad essere gestito, da un determinato soggetto che ne dispone in ragione specifica dei propri connotati e trascorsi di persona "penalmente qualificata". E' d'altra parte un dato di comune esperienza quello secondo il quale l'autore di reati destinati direttamente o indirettamente a generare un arricchimento sul versante patrimoniale eviti di regola di provocare fenomeni di "appariscenza" del suo nuovo status economico, ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l'attività svolta, anche perché, non a caso, il sistema non solo tende a prevenire e reprimere le intestazioni fraudolente e le altre manovre volte a rendere "etero vestite" le disponibilità patrimoniali, ma espressamente fa riferimento (art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992) a condotte elusive, volte proprio a scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali"; in definitiva, si è condivisibilmente sostenuto che "... allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata ed il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrative che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca"; "d'altra parte, il parametro della "ragionevolezza temporale" non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all'epoca di permanenza di quelle stesse condizioni. Ove così non fosse, il dato temporale anziché fungere da indice della logicità di un costrutto argomentativo sulla cui base dedurre l'esistenza dei presupposti, diverrebbe esso stesso parametro "scriminante" agli effetti dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: ciò che né la lettera, né la ratio del sistema tollererebbero". Nel caso in esame, come ben rilevato del resto anche dal P.G. nella sua requisitoria scritta in atti, la Corte di appello ha omesso del tutto di affrontare il tema della c.d. ragionevolezza 12 temporale, non preoccupandosi in alcun modo di tracciare il periodo di manifestazione della pericolosità. Risulta, invero, che la corte di merito ha operato una confisca indiscriminata sui beni indicati senza chiarire l'arco temporale all'interno del quale ha ritenuto sussistente la pericolosità qualificata e senza effettuare alcuna verifica circa la risorse via via impiegate durante la vita delle singole compagini sociali oggetto di confisca. Appare emblematico il caso della SOCIETÀ IMMOBILIARE LI costituita nel 2003 dalla madre del proposto mediante il conferimento di beni immobili di famiglia: orbene pure ipotizzando che il proposto abbia successivamente apportato risorse a tale società e anche ritenendo che queste risorse possano dirsi di provenienza illecita, occorreva verificare se la confisca riguardava beni o utilità scaturenti da apporti illeciti del proposto. In definitiva, il provvedimento impugnato viene meno al criterio secondo il quale "in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita. (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017). Deve essere, dunque disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nei confronti del proposto in ordine alla c.d. "perimetrazione cronologica": va da sé che il giudice del rinvio dovrà operare anche un nuovo scrutinio sulla "sproporzione" relativa agli acquisti intervenuti nell' arco temporale rilevante ai fini che occupano. 3. I ricorsi dei terzi interessati MA AN, OL AN e IC NI sono da ritenere inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. 3.1. In relazione alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo deve ritenersi che costui, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. Risulta, quindi, chiaro che, per il terzo rimangono irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - il ricorso meramente "adesivo" del proposto che, aderendo alla posizione processuale del terzo intestatario (ritenuto fittizio), chieda che il bene confiscato sia riconosciuto di proprietà esclusiva del suddetto terzo, è inammissibile in quanto carente di legittimazione attiva (cfr., Sez. 2, n. 13 30935 del 07/05/2015, Ciotta e altri, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario e altro, Rv. 265767); - ugualmente carente di legittimazione è il terzo che sostenga che il bene è del proposto;
- è, di contro, ammissibile, l'impugnazione del terzo che sostenga che il bene è suo (e, quindi, non del proposto), ma, in questo caso, la sua difesa dovrà limitarsi solo ed esclusivamente a dimostrare che il terzo è reale proprietario essendo egli del tutto estraneo ed indifferente alle questioni giuridiche che riguardano il solo proposto (come detto pericolosità, sproporzione ecc.). Va in questa sede data, quindi, continuità all' orientamento secondo cui secondo cui nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere. (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 - dep. 17/07/2019, SIMPLY SOC. COOP, Rv. 27722504). Ne discende la inammissibilità di tutte le censure di cui ai menzionati ricorsi con le quali viene esclusivamente contestata violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti idonei a legittimare la applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sotto il profilo della assenza del requisito della correlazione temporale fra la presunta pericolosità sociale e l' acquisto dei beni immobili confiscati ai congiunti ed in ordine alla insussistenza del requisito della "sproporzione" ed alla mancata considerazione della sussistenza di ricorse lecite da parte del nucleo familiare. 3.2. Risulta, poi, di immediata evidenza che tutte le censure riguardanti la riferibilità dei beni al proposto sono totalmente generiche ed inidonee ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito (vedi ff. 12 e segg.) quanto alla attribuibilità dei beni de quibus a IT AN o comunque mirano ad una diversa ricostruzione in fatto preclusa in questa sede. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi dei suindicati ricorrenti quali terzi interessati devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato nei confronti di AN IT in ordine all'omessa perimetrazione temporale della pericolosità sociale e al connesso giudizio di 14 sproporzione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di CI Sezione Misure di prevenzione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN MA, AN OL e NI IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente
lette le conclusioni scritte del PG LUIGI ORSI il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto all'indicazione dell'arco temporale della pericolosità qualificata nonché quanto allo scrutinio di sproporzione riferito ad acquisti intervenuti nel predetto arco temporale, rigetto nel resto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di CI, con provvedimento in data 6 ottobre 2021, rigettava la proposta di confisca nei confronti di IT AN nonchè MA AN, OL AN e IC NI, il primo quale proposto e gli altri quali terzi interessati, ritenendo che non vi era prova 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5777 Anno 2023 Presidente: BORSELLINO MARIA DANIELA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 30/11/2022 della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. b) d. Igs. 159/2011 in quanto il proposto risultava indagato per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306/1992 conv. con modificazioni dalla L. 356/1992 oggi art. 512 bis c.p. ma l'azione penale non era stata esercitata con riferimento a questa ipotesi d'accusa. I primi giudici osservavano, altresì, che il Tribunale di Mantova il 17 settembre 2018 aveva assolto il AN da reati aventi ad oggetto violazioni dell'art. 11 del d. Igs. 74/2000, strettamente connessi alle contestazioni di intestazione fittizia. 2. Su ricorso del Procuratore Generale distrettuale la Corte di appello di CI, con decreto in data 13 giugno 2022, disponeva la confisca dei beni meglio specificati nella tabella allegata al provvedimento. I giudici territoriali ritenevano che il proposto era sottoponibile alla detta misura di prevenzione perché indiziato del reato di cui all' art. 512 bis c.p., a nulla rilevando che il procedimento era in fase di indagini preliminari, stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale ed apparendo priva di rilievo la pronuncia assolutoria rispetto alla violazione dell'art. 11 d. Igs. 74/2000 e ciò sia perché, in diritto, si trattava di fattispecie penali differenti e, comunque, in quanto la violazione tributaria riguardava una delle plurime società gestite dal proposto. Osservavano che, per contro, la pronuncia di condanna definitiva emessa dalla Corte di appello di CI in data dicembre 2020 e riguardante il reato di associazione per delinquere aveva incidentalmente accertato l'intestazione fittizia a terzi delle società KTM e FO EN, affidate a prestanome meramente esecutivi e che dovevano ritenersi nella disponibilità del proposto le due anzidette società ed, altresì, le società GHISIOLO, la IMMOBILIARE LI di AN ES & C. la IC e ciò in ragione di quanto emergeva dal compendio procedimentale avente ad oggetto captazioni ambientali e telefoniche, produzioni documentali e dichiarazioni di terzi. Rilevavano che sussistevano i presupposti di cui all'art. 24 d. Igs. 159/2011 per disporre la confisca, trattandosi di beni certamente sproporzionati rispetto al reddito dichiarato e dell'attività economica svolta dal proposto sulla scorta degli accertamenti compiuti dal 2002 al 2017 da cui emergeva che la famiglia di IT AN viveva con redditi irrisori rispetto alla spesa familiare annua sostenuta, dovendosi, quindi, ritenere i beni confiscati frutto di attività illecite o il loro reimpiego. 3. Contro detto provvedimento hanno proposto ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali, il proposto IT AN nonché i terzi interessati MA AN, OL AN e IC NI. 3.1. IT AN propone due motivi. 2 Con il primo motivo denuncia violazione di legge penale (art. 4, comma 1, lett. b) d.igs. cit. e art. 512 bis c.p.) quanto alla omessa valutazione del dolo specifico;
motivazione apparente in punto di pericolosità sociale del ricorrente. Deduce che, in difetto di una statuizione di responsabilità irrevocabile, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto accertare, in concreto, la sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 512 bis c.p. verificando, in particolare, la configurabilità del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice ed, in particolare, avrebbe dovuto accertare che la condotta fraudolenta fosse finalizzata a sottrarre i beni alla misura di prevenzione presumendone l'inizio. Evidenzia che: lo stesso non temeva una siffatta misura dal momento che egli non era a conoscenza della richiesta di misure di prevenzione nei suo confronti, misura non disposta giusta provvedimento di rigetto del 2011 e di non luogo a provvedere del 2014; il procedimento penale riguardante il reato associativo non stabiliva che il ricorrente avesse fatto ricorso ad intestazioni fittizie per eludere misure di prevenzione quanto piuttosto per allontanare da sé ogni responsabilità; la cessione delle quote della IMMOBILIARE LI s.a.s. a NU IS risaliva al lontano 6 ottobre 2006, molto prima dei citati procedimenti di prevenzione;
la IC costituiva una partecipazione che il ricorrente aveva acquistato nel lontano 2001; il procedimento n. 4266/2017 non riguardava alcuna contestazione di intestazione fittizia per IC e GHISIOLO;
relativamente alla assoluzione dal menzionato reato tributario, il provvedimento impugnato aveva ritenuto questa vicenda priva di rilievo in modo illogico ed erroneo laddove il Tribunale aveva rilevato che la violazione dell'art. 11 cit. era stata ascritta all'odierno ricorrente con riguardo all'alienazione fraudolenta del 96% delle quote della IMMOBILIARE LI. Osserva che la Corte di appello, nell' inquadrare il ricorrente nella categoria di pericolosità di cui art. 4 comma 1 lett. b d. Igs. cit., aveva violato il disposto di cui all' art. 649 c.p.p. non tenendo conto dei fatti coperti da giudicato in forza della sentenza n. 1019/2018 e, comunque, aveva fatto ricorso a ricostruzioni basate su meri sospetti. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge (art. 4 c. 1 lett. b) e 24 d. igs. cit.) nonché motivazione apparente quanto alla riconducibilità in capo al proposto dei beni confiscati. Rileva che la corte di merito aveva omesso di motivare sulla datazione della manifestazione della pericolosità sociale e sulla correlazione rispetto al momento di riferibilità dei beni confiscati. Evidenzia, in particolare, che i giudici non avevano considerato che la società IC era stata costituita nel 2001 e che la società IMMOBILIARE LI s.a.s. era stata costituita nel 2003 dalla propria madre con finanziamenti da parte di istituti di credito. Quanto alle società KTM e FO EN, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che si trattava di società riconducibili ai proposto. Deduce che appariva evidente che la corte di appello aveva omesso di verificare ed acclarare la correlazione fra le somme di provenienza illecita riferibili al proposto e i singoli atti di incremento patrimoniale. 3 Il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente deducendo sul secondo motivo relativo alla dedotta violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale ed in punto a riconducibilità in capo allo stesso dei beni confiscati. 3.2. MA AN, terzo interessato nel procedimento di prevenzione quale socio ed amministratore della IMMOBILIARE LI di AN MA & C. s.a.s. nonché erede di ES AN socio unico della IC s.r.l. ed, ancora, socio della GHISIOLO s.r.l. con un unico motivo, articolato in più censure, lamenta violazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011 quanto alla sottoposizione a confisca delle quote delle predette società nonché motivazione apparente quanto alla riconducibilità al proposto delle stesse. Evidenzia che, del tutto erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto sussistere la riconducibilità al proposto delle società IC e GHISIOLO pur in difetto di alcuna contestazione a carico dello stesso di intestazione fittizia di tali beni, presupposto indefettibile per l'applicazione della misura di prevenzione. Rileva che la motivazione della corte di appello era meramente apparente in quanto aveva omesso di confrontarsi con il dato fondamentale dell'assenza di prova in ordine alla immissione di capitali illeciti all' interno IC s.r.l. da parte del proposto, sul dato storico della costituzione di detta società dalla signora NU IS nel 2001 e della certa riferibilità a quest' ultima di tale società poi ceduta a ES AN e che i giudici di merito avevano omesso di confrontarsi con la mancanza assoluta di prova circa l' eventuale accrescimento patrimoniale effettuata dal prevenuto. Parimenti lamenta la omessa perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del AN nonché l'assenza di una esatta quantificazione dei capitali illeciti asseritamente confluiti nelle società. Assume, inoltre, che non poteva fondatamente ritenersi la riconducibilità al AN sulla base del solo fatto che lo stesso aveva concesso in locazione i suoi locali a società ipoteticamente asservite all' associazione a delinquere di cui alla sentenza n. 2918/2020 della Corte di Appello di CI e della circostanza che lo stesso utilizzava una imbarcazione riferibile alla società. Osserva, ancora, che la corte di appello non aveva considerato che la società GHISIOLO s.r.I., attiva nel capo immobiliare, era stata gestita in via esclusiva da ES AN il quale aveva condotto personalmente tutte le operazioni immobiliari di detta società con capitali propri e di provenienza lecita e che, peraltro, nessuna contestazione ex art. 12 quinquiés cit. era stata mai mossa a IT AN. Rileva che la corte di appello, omettendo di esaminare le risultanze contabili della società, aveva ritenuto che gli importi immessi nella società erano di sicura provenienza di IT AN in base ad elementi presuntivi che vedevano prelevamenti dai conti del AN in epoca prossima agli investimenti di ES AN nella società in assenza di alcun elemento a 4 supporto e senza operare alcuna vaglio in ordine alla perimetrazione cronologia della pericolosità sociale di IT FF. Deduce, altresì, che analoghe considerazioni valevano per la IMMOBILIARE LI di AN MA & C. s.a.s. non avendo la corte di appello valutato tutta la documentazione riguardante la vita della società certamente non riferibile al proposto (in difetto di prova di una intestazione fittizia) non essendo in alcun modo emerso che detta società era stata finanziata dal proposto il quale ne era stato amministratore per un limitato arco temporale. Evidenzia che la corte di appello aveva omesso ogni considerazione in relazione alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto così come ogni valutazione in ordine alla correlazione temporale di questa ed il momento della riferibilità della società oggetto di confisca ed aveva, altresì, omesso di considerare che nessuna contestazione ex art. 12 quinquies cit. era stata mai mossa a IT AN in relazione a tale società. 3.3. IN NI, terza interessata nel procedimento di prevenzione quale socio ed amministratore della IMMOBILIARE LI di FF MA & C. s.a.s. con un unico motivo, articolato in più censure, lamenta violazione dell'art. 24 cl. Igs. 159/2011 quanto alla sottoposizione a confisca delle quote della predetta società nonché motivazione apparente quanto alla riconducibilità al proposto delle stesse ed alla valutazione delle ragioni del terzo lamentando la carenza assoluta di motivazione in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità del proposto ed alla correlazione di questa rispetto ai beni oggetto di confisca nonché relativamente alla supposte immissioni di flussi di provenienza illecita nella società, formulando delle contestazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate da MA AN con riferimento a tale società. 3.4. OL AN, figlia del proposto, terza interessata in quanto legale rappresentante della KTM, svolge unico motivo di censura con il quale deduce illogicità della motivazione in relazione all'art. 12 quinquies I. 356 1992 ed alla pericolosità sociale del proposto. Lamenta che la corte di appello aveva omesso di considerare che società era inattiva;
che il proposto ne fosse socio al 5%, situazione che legittimava lo stesso ad interessarsi della gestione societaria, parlandone nelle conversazioni captate con LE AN detentore del 90% delle quote;
che difettava nel provvedimento impugnato uno scrutinio improntato alla correlazione temporale e che mancava la prova della "sproporzione" e della riferibilità del bene al proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di procedere all'esame dei ricorsi ragioni di economia processuale e di ordine sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale sui limiti del sindacato di legittimità nel giudizio di prevenzione allo scopo sia di evitare inutili ripetizioni che di illustrare i principi di diritto cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei motivi presentati dai ricorrenti. 5 Deve essere ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, soltanto, per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15/4/2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi della illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590; da ultimo v. Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272521, in motivazione). Con altra pronunzia le Sezioni unite hanno nuovamente affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione). La Suprema Corte ha, poi, anche precisato in più occasioni che si verte nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va, infine, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Anche il vizio di travisamento della prova per omissione deve ritenersi estraneo al procedimento di legittimità avente ad oggetto le misure di prevenzione ove sono deducibili - appunto - solo i motivi che denuncino violazione di legge;
e ciò a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente 6 od inesistente riconducibile alla violazione di legge (di recente, Cass. sez. 2, sent. n.20968 del 06/07/2020 - dep. 15/07/2020 - Rv. 279435). E' ora possibile procedere all' esame dei singoli ricorsi. 2. Il ricorso di IT AN può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2.1. Risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso svolto dalla difesa del proposto, con il quale si articola una duplice censura: quella (in violazione di legge) di avere ritenuto il ricorrente sottoponibile alla confisca perché indiziato del reato di cui all'art. 12 quinquíes D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 325 del 1992 pure in mancanza di una statuizione definitiva di condanna ed, invece, in presenza di un avviso di conclusione delle indagini;
quella (formulata in termini di motivazione mancante) di avere ritenuto il predetto sottoponibile alla confisca mancando di scrutinare il dolo specifico che la norma incriminatrice predetta esige. Le censure ripropongono, in sostanza, la problematica dei rapporti fra giudizio penale e giudizio di prevenzione. Ora, prima di chiarire quali siano tali rapporti è opportuno effettuare una rapida ricognizione delle disposizioni normative di riferimento. L'art. 29 del d.lgs. cit. (rubricato come "indipendenza dall'esercizio dell'azione penale") stabilisce che «l'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale». Tale norma trova, innanzitutto, un riscontro nell'art. 18 che, ai commi secondo e terzo, stabilisce, da una parte, che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (comma secondo) e, dall'altra (comma terzo), che «il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca;
in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso». In secondo luogo, anche nell' ipotesi di cui all' art. 28 (che prevede la revocazione della confisca), vale il principio per cui in materia di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del d.igs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dai giudicato costituiscono solo una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione;
b) il giudizio di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penale;
c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale. (Sez. 1, Sentenza n. 13638 del 16/01/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 275244 - 01. 7 Tali dati normativi consentono, quindi, di ribadire il risalente e consolidato principio secondo il quale i procedimenti penali e di prevenzione sono assolutamente autonomi, proprio perché l'uno non è pregiudiziale all'altro. Infatti, è diverso l'oggetto dell'accertamento in quanto, com'è stato condivisibilmente osservato: «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di "conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità»: Sez. 1, 36258/2017; Sez. 1, n. 31209/2015. Invero, le «misure di prevenzione previste dalle leggi italiane [....] non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali L. Inoltre, la loro imposizione non dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per infrazione penale [....] esse non possono dunque essere paragonate ad una pena»: Corte EDU del 17/05/2011, Italia
contro
AP e Campanella;
Corte Cost. n. 24 del 2019 (§ 9.7. ss). Ma è diverso anche l'onere probatorio che occorre, da una parte, per la condanna penale e, dall'altra, per l'accertamento della pericolosità sociale. In sede penale, l'imputato può essere condannato solo ove l'accusa abbia fornito un quadro probatorio formato da indizi "gravi, precisi e concordanti" (art. 192 cod. proc. pen.) che consenta di ritenere l'imputato colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.), tant'è che deve pronunciarsi assoluzione anche «quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile» (art. 530 comma 2 cod. proc. pen.). Non è così per il giudizio di prevenzione che non prevede una soglia così elevata per l'accertamento della pericolosità, tant'è che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: a) «nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione della sua autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., con la logica conseguenza che le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità»: ex plurimis Sez. 6, n. 921/2014, dep. 2015, Rv 261842; Sez. 1, n. 6613/2008 Rv 239358; b) possono essere ritenuti sufficienti anche quegli indizi che, in sede penale, hanno portato all'assoluzione dell'imputato ex art. 530/2 cod. proc. pen.: ex plurimis, Sez. 6 n. 921/2014 cit.; Sez. 1, n. 806/1988 Rv 178117; Sez. 1, n. 2/1985, Rv 167762; c) è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l'imputato: Sez. 1, n. 2142/1998, Rv 211032. 8 Questa decisiva differenza fra il giudizio penale e quello di prevenzione è stata puntualizzata dalla medesima Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 24 del 2019, ha chiarito che «occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità [....] inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame. Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi sforzi della giurisprudenza - nella perdurante e totale assenza, nella legislazione vigente, di indicazioni vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione - di selezionare le tipologie di evidenze (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «elementi di fatto») suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali delle "fattispecie di pericolosità generica" descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti consistenti .... con riferimento alla lettera b) - nel vivere essi «abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». Precisato il concetto di autonomia fra i due procedimenti ed il contenuto all'art. 1/1 lett. b) d.lgs cit., resta ora da verificare in concreto se e in che termini il processo penale possa interferire con quello di prevenzione. Le ipotesi che la prassi può evidenziare sono due: a) materiale probatorio prodotto nell'ambito del giudizio di prevenzione, derivante da processi penali già conclusosi;
b) materiale probatorio acquisito dal Pubblico Ministero a seguito di indagini: - non sottoposto al vaglio del giudice penale;
- sottoposto al vaglio di un giudizio penale in corso. Nella prima ipotesi, se pure è vero che il processo di prevenzione è indipendente da quello penale, è, però, del tutto intuitivo che il giudice della prevenzione non può ignorare la decisione del giudice penale che ha già esaminato quegli stessi fatti sulla base dei quali è chiesta la misura di prevenzione. Il processo penale, però, può concludersi anche con il proscioglimento dell'imputato, sicché, ove quegli stessi fatti siano posti a fondamento dell'azione di prevenzione, resta da esaminare se e in che termini possano essere utilizzati dal giudice della prevenzione. Se il processo si è concluso con l'assoluzione piena (nel merito) dell'imputato, e la misura di prevenzione viene richiesta sulla base di quello stesso materiale probatorio, la giurisprudenza di questa Corte, fin da epoca risalente, ha statuito che «benché non sussista rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tuttavia, ove nel corso di quest'ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile di assoluzione 9 perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso, il giudice della prevenzione deve tenerne conto, per l'effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sempre che il fatto sia identico e che non sussistano altri elementi, diversi da quelli valutati dal giudice penale, sui quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale»: Sez. 1, n. 806/1988 Rv 178117. Tale principio è stato condivisibilmente ribadito da Sez. 1, n. 43826/2018, Rv. 273976. Invero il processo penale può concludersi con il proscioglimento dell'imputato per motivi diversi dall'assoluzione nel merito: può, infatti, concludersi anche con una sentenza di non doversi procedere (art. 529 cod. proc. pen.) o di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 cod. proc. pen.). In questi casi, com'è intuitivo, ove i fatti-reato siano accertati (ad es. mancanza o remissione di querela per reati di truffa o di appropriazione indebita;
intervenuta prescrizione,), non vi è dubbio che il giudice della prevenzione possa utilizzare quegli stessi fatti, dare ad essi una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell'ambito di fattispecie penalmente rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità. Il giudizio di prevenzione, pertanto, può essere promosso anche ove, a carico del proposto, non sia mai stato proposto un giudizio penale: ad es. perché la notitia criminis, è stata archiviata;
perché l'indagato è deceduto;
perché le prove raccolte non furono ritenute sufficienti a sostenere un'accusa penale;
perché l'azione penale era già paralizzata, al momento della conoscenza della notitia criminis, da una causa di estinzione o di improcedibilità. In questi casi, il giudice della prevenzione, dopo avere ritenuto - sia pure incidentalmente - la valenza penale di quelle condotte (e, quindi, dopo averle sussunto entro precise fattispecie penali), deve valutare - senza i limiti stringenti della prova penale - se quelle condotte siano sintomatiche della pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano congiuntamente tutti i requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 lett. b) dlgs cit., dandone conto nella motivazione: in terminis Sez. 1, 31209/2015, Rv 264320. Dalle superiori considerazioni discende la manifesta infondatezza del primo motivo apparendo sul punto la sentenza immune da censure rilevabili in sede di legittimità. In proposito va osservato che, con ragionamento tutt' altro che assente o meramente apparente oltre corretto in diritto, il provvedimento impugnato ha ritenuto sufficiente l'incolpazione formulata all'esito delle indagini, non richiedendosi - data l'autonomia del procedimento di prevenzione del processo penale - una pronuncia affermativa della responsabilità. Neppure è richiesto che il giudice della prevenzione formuli un giudizio di responsabilità penale con riguardo alla fattispecie di reato in relazione alla quale il proposto è indiziato, apparendo, quindi, prive di rilievo alcuno le contestazioni circa la assenza di prova dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Il secondo motivo è da ritenere fondato. Quanto alla "perimetrazione temporale" della "pericolosità sociale" ai fini della individuazione dei cespiti o delle attività patrimoniali da ritenersi acquisite con mezzi non leciti, è noto che con la sentenza "Spinelli" del 26.6.2014 le SS.UU. di questa Corte hanno affermato 10 il principio secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, con la conseguenza per cui, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. In realtà, la portata del principio va calibrata alla luce del problema che era stato sottoposto al vaglio delle SS.UU. che hanno avuto cura di ribadire, in motivazione, che siffatta conclusione "... discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da "patologia ontologica") ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame"; hanno spiegato, infatti, che "diversamente, ove fosse possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione "pertinenziale" e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l'assumere connotati di vera e propria sanzione. Una siffatta misura sarebbe, così, 9 difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost, oltreché con i principi convenzionali (segnatamente, con il dettato dell'art. 1, Prot. 1, CEDU)". In definitiva, quel che rileva, ai fini della "perimetrazione" sul piano cronologico degli acquisti suscettibili di essere aggrediti con la misura patrimoniale, è la relazione "pertinenziale" che possa essere ravvisata tra il periodo di accertata pericolosità sociale e le acquisizioni patrimoniali nel senso che queste ultime debbono trovare un collegamento con i presupposti della misura personale e con l'accumulazione di proventi da attività illecite reimpiegati nell'acquisto. Il che, ordinariamente, può avvenire quando vi sia una sovrapposizione cronologica tra i fatti che siano ritenuti manifestazione di pericolosità sociale ed acquisizioni patrimoniali fermo restando, tuttavia, che tale "collegamento" può essere ravvisato anche quando questa perfetta coincidenza non sussista ma si abbia motivo di ritenere che quelle acquisizioni patrimoniali siano avvenute mediante provviste accumulate in un periodo in cui il soggetto era stato giudicato socialmente pericoloso. Questa stessa Sezione (cfr., Cass. Pen., 2, 13.3.2018 n. 14.165, Alma) ha avuto modo di affrontare il problema addivenendo ad una soluzione che il Collegio condivide pienamente: si è affermato che dal dato della necessaria "perimetrazione cronologica" posto dalle SS.UU. "... non può essere tratta la conclusione, come pretenderebbe il ricorrente, di ritenere esaurito il "raccordo cronologico" tra la fase di insorgenza dell'illecita accumulazione di denaro ed il relativo reimpiego, quasi a voler sottolineare che in tanto possa sussistere un collegamento tra beni di 11 illecita provenienza e condotta criminosa in quanto il relativo acquisto sia stato effettuato perdurante la condizione di associato a delinquere" in quanto "ciò determinerebbe di fatto una sorta di "condono" per tutte le condotte di acquisizione che, pur effettuate attraverso la provvista creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfezionativo, in una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di pericolosità"; si è correttamente sottolineato, in quella occasione, che una siffatta conclusione "... a ben guardare, evocherebbe ciò che l'ordinamento ha legislativamente inteso "scardinare": vale a dire la sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e la applicabilità nei suoi confronti della misura di prevenzione patrimoniale. La confisca al contrario presenta connotati, come si è detto, dì pericolosità in rem di tipo relazionale, nel senso che non è il bene in quanto tale a presentare i requisiti di res intrinsecamente pericolosa, ma il fatto che quel bene appartenga e, quindi, continui ad essere gestito, da un determinato soggetto che ne dispone in ragione specifica dei propri connotati e trascorsi di persona "penalmente qualificata". E' d'altra parte un dato di comune esperienza quello secondo il quale l'autore di reati destinati direttamente o indirettamente a generare un arricchimento sul versante patrimoniale eviti di regola di provocare fenomeni di "appariscenza" del suo nuovo status economico, ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l'attività svolta, anche perché, non a caso, il sistema non solo tende a prevenire e reprimere le intestazioni fraudolente e le altre manovre volte a rendere "etero vestite" le disponibilità patrimoniali, ma espressamente fa riferimento (art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992) a condotte elusive, volte proprio a scongiurare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali"; in definitiva, si è condivisibilmente sostenuto che "... allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata ed il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrative che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale "ingiustificato" che ha generato i beni oggetto di confisca"; "d'altra parte, il parametro della "ragionevolezza temporale" non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all'epoca di permanenza di quelle stesse condizioni. Ove così non fosse, il dato temporale anziché fungere da indice della logicità di un costrutto argomentativo sulla cui base dedurre l'esistenza dei presupposti, diverrebbe esso stesso parametro "scriminante" agli effetti dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale: ciò che né la lettera, né la ratio del sistema tollererebbero". Nel caso in esame, come ben rilevato del resto anche dal P.G. nella sua requisitoria scritta in atti, la Corte di appello ha omesso del tutto di affrontare il tema della c.d. ragionevolezza 12 temporale, non preoccupandosi in alcun modo di tracciare il periodo di manifestazione della pericolosità. Risulta, invero, che la corte di merito ha operato una confisca indiscriminata sui beni indicati senza chiarire l'arco temporale all'interno del quale ha ritenuto sussistente la pericolosità qualificata e senza effettuare alcuna verifica circa la risorse via via impiegate durante la vita delle singole compagini sociali oggetto di confisca. Appare emblematico il caso della SOCIETÀ IMMOBILIARE LI costituita nel 2003 dalla madre del proposto mediante il conferimento di beni immobili di famiglia: orbene pure ipotizzando che il proposto abbia successivamente apportato risorse a tale società e anche ritenendo che queste risorse possano dirsi di provenienza illecita, occorreva verificare se la confisca riguardava beni o utilità scaturenti da apporti illeciti del proposto. In definitiva, il provvedimento impugnato viene meno al criterio secondo il quale "in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita. (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017). Deve essere, dunque disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nei confronti del proposto in ordine alla c.d. "perimetrazione cronologica": va da sé che il giudice del rinvio dovrà operare anche un nuovo scrutinio sulla "sproporzione" relativa agli acquisti intervenuti nell' arco temporale rilevante ai fini che occupano. 3. I ricorsi dei terzi interessati MA AN, OL AN e IC NI sono da ritenere inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. 3.1. In relazione alla legittimazione dell'impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo deve ritenersi che costui, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. Risulta, quindi, chiaro che, per il terzo rimangono irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - il ricorso meramente "adesivo" del proposto che, aderendo alla posizione processuale del terzo intestatario (ritenuto fittizio), chieda che il bene confiscato sia riconosciuto di proprietà esclusiva del suddetto terzo, è inammissibile in quanto carente di legittimazione attiva (cfr., Sez. 2, n. 13 30935 del 07/05/2015, Ciotta e altri, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario e altro, Rv. 265767); - ugualmente carente di legittimazione è il terzo che sostenga che il bene è del proposto;
- è, di contro, ammissibile, l'impugnazione del terzo che sostenga che il bene è suo (e, quindi, non del proposto), ma, in questo caso, la sua difesa dovrà limitarsi solo ed esclusivamente a dimostrare che il terzo è reale proprietario essendo egli del tutto estraneo ed indifferente alle questioni giuridiche che riguardano il solo proposto (come detto pericolosità, sproporzione ecc.). Va in questa sede data, quindi, continuità all' orientamento secondo cui secondo cui nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere. (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 - dep. 17/07/2019, SIMPLY SOC. COOP, Rv. 27722504). Ne discende la inammissibilità di tutte le censure di cui ai menzionati ricorsi con le quali viene esclusivamente contestata violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti idonei a legittimare la applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sotto il profilo della assenza del requisito della correlazione temporale fra la presunta pericolosità sociale e l' acquisto dei beni immobili confiscati ai congiunti ed in ordine alla insussistenza del requisito della "sproporzione" ed alla mancata considerazione della sussistenza di ricorse lecite da parte del nucleo familiare. 3.2. Risulta, poi, di immediata evidenza che tutte le censure riguardanti la riferibilità dei beni al proposto sono totalmente generiche ed inidonee ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito (vedi ff. 12 e segg.) quanto alla attribuibilità dei beni de quibus a IT AN o comunque mirano ad una diversa ricostruzione in fatto preclusa in questa sede. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi dei suindicati ricorrenti quali terzi interessati devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato nei confronti di AN IT in ordine all'omessa perimetrazione temporale della pericolosità sociale e al connesso giudizio di 14 sproporzione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di CI Sezione Misure di prevenzione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN MA, AN OL e NI IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente