Sentenza 21 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/10/2003, n. 15724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15724 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
99 Udienza dell' 1.4.2003 Oggetto: accertamento in rettifica cc 65139 6 8 9 E 5 1 N / . IO R.G. 112814 4 N Z / 6 A - R 2 A IST B I . Irpef R . R . G L P E . L A R D A T EPUBBLICA ITALIANA A . L U D B E B E D A I T T I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N R S A E 1 I S N T 3 E E R LA CORTELA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 S E . I T A N A SEZIONE TRIBUTARIA M composta dai sigg.ri Magistrati: Слои 32047 Presidente Dott. Francesco Cristarella Orestano Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Nino Fico Dott. Francesco Ruggiero Consigliere sez 16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES SA, elettivamente domiciliato in Roma, via Merulana 234, 1 presso lo studio dell'avv. Giuliano Bologna, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso -ricorrente- ملک کو
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
CONTRORICORRENTE intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 16, n. 40, del 23.3/20.4.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.4.2003 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 65139943 udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di EV SA ES impugnava l'avviso di accertamento in rettifica dell'Ufficio delle imposte dirette di quella città con cui, a fronte di un reddito dichiarato per l'anno 1989 di lire 86.020.000, era stato accertato il reddito di lire 147.461.000. L'Ufficio finanziario, deducendo che i ricavi relativi alla vendita di materiali elettrici erano stati dichiarati in lire 151.090.000, somma inferiore al costo delle merci pari a lire 151.750.000 come risultava dalla documentazione esibita, applicava su quest'ultima somma la percentuale del 30% di redditività normalmente praticata nel settore;
conseguentemente determinava i ricavi in lire 197.284.000, con una differenza di maggiori ricavi non contabilizzati di lire 46.194.000; recuperava, inoltre, a tassazione costi per lire 15.247.000. La Commissione tributaria di 1° grado di EV, con decisione del 12.12.1995 n. 525/1/1995, accoglieva il ricorso deducendo che l'Ufficio, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, non poteva procedere ad accertamento induttivo, salvo che non possedesse, ma non riguardava il caso di specie, elementi certi che facessero dubitare della sua attendibilità. Peraltro, quanto alla quantificazione della merce venduta, vi era un'obbiettiva difficoltà ad attribuire ad un solo settore di attività determinati acquisti confluiti nell'unico magazzino. I recuperi a tassazione di costi, sulla base della documentazione esibita in sede contenziosa dal contribuente, risultavano fondati solo per il minore importo di lire 4.340.676, somma che trovava capienza nella cd. franchigia, avendo il contribuente presentato dichiarazione integrativa semplice ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 413/1991. L'appello proposto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette veniva parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con : sentenza n. 40 del 20.4.1998. 2 Osservava il giudice di appello che risultava dagli atti che erano stati dichiarati dal contribuente ricavi per lire 151.090.000, addirittura inferiori al costo delle relative merci pari a lire 151.757.000; tale circostanza, del tutto anomala specie in assenza di puntuali giustificazioni al riguardo, rendeva inattendibili le risultanze delle scritture contabili sul punto e legittimava l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo dei ricavi. Era invece infondato il motivo di appello dell'Ufficio relativo al mancato riconoscimento del recupero a tassazione di alcuni costi. Propone ricorso per cassazione il contribuente enunciando due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 1. Il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973 in quanto, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento di maggiori ricavi non poteva essere fondato sui valori medi statisticamente riferiti al settore di appartenenza (1° motivo); l'Ufficio aveva poi presunto i maggiori ricavi basandosi sulla presunzione di una percentuale di ricarico, così operando una "praesumptio de praesumpto" (2° motivo). L'Amministrazione finanziaria contesta la fondatezza del ricorso deducendo che l'accertamento si fondava su presunzioni gravi, precise e concordanti.
2. La materia del contendere é ristretta alla questione dell'ammontare dei ricavi, posto che la Commissione tributaria regionale ha annullato il recupero a tassazione di costi pari a lire 5.215.494 per interessi passivi e a lire 5.521.378 per spese varie e sul punto le parti non hanno presentato ricorso, con conseguente formazione del giudicato. Per quanto concerne la questione relativa all'accertamento dell'Ufficio di maggiori ricavi per lire 46.194.000, il ricorso del contribuente non é fondato. Il giudice di appello ha ritenuto inattendibili al riguardo le scritture contabili non essendo plausibile, in assenza di qualunque giustificazione, che il contribuente avesse conseguito dalla vendita delle merci ricavi addirittura inferiori al costo delle merci risultante dagli atti. Legittimo deve quindi ritenersi, in presenza di una 3 : contabilità solo apparentemente regolare, l'accertamento per presunzioni, (art. 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 600/1973) operato dalla Commissione regionale, la quale, dai fatti noti dei costi delle merci e dei prezzi medi praticati nel settore, ha fatto derivare la prova dei maggiori ricavi realizzati rispetto a quelli dichiarati (fatto ignoto). Né può nella specie invocarsi il divieto della "praesumptio de presumpto", in quanto l'accertamento dei costi e della percentuale di “ricarico” non derivano a loro volta da presunzioni ma da cognizione diretta dei costi risultanti dalle scritture contabili e dei prezzi medi di vendita praticati nel settore. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida in euro 800,00, di cui euro 700,00 per onorario ed euro 100,00 per spes oltre le spese prenotate a debito. Roma, 1.4.2003 Il Presidente Il Consigliere est. витела Олен Eng 's Arconic' SUPREM IL CANCELLIERE CANCELLERIA dott Quigi Riitano IN DEPOSITATO 21-811.2003 IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano oggi, 4