CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2026, n. 16456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16456 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI SA AE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21 gennaio 2025 emessa dalla Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Perugia del 27 giugno 2022 di condanna di SA RI per il reato di false dichiarazioni al Pubblico Ministero commesse il 3 febbraio 2016. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16456 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/01/2026 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso SA RI, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato sia dinanzi al Pubblico ministero il 3 febbraio 2016 che all'udienza del 22 giugno 2022 innanzi al Tribunale, in ordine alla ragione degli intensi traffici telefonici avvenuti anche dopo il 31 maggio 2013 tra l'Ambasciata KA e alti organi di Polizia. Queste, infatti, avevano ad oggetto la cattura del ricercato OV AR, e non l'espulsione della moglie del latitante dissidente, MA SH, come assunto, in modo congetturale, dall'annotazione di polizia giudiziaria. Infatti, quando RI aveva rappresentato di avere fatto da "cuscinetto riparatore" nelle varie interlocuzioni telefoniche, per proteggere il Ministro dell'Interno, si riferiva soltanto alla ricerca e alla cattura del latitante kazako, come risulta da pagina 12 della trascrizione dell'udienza del 27 giugno 2022 dinanzi al Tribunale di Perugia, così da risultare evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: un errore tale da disarticolare, secondo il ricorrente, l'intero ragionamento probatorio. A ciò si aggiunge che il ricorrente il 30 e 31 maggio 2013, come da lui stesso dichiarato, non era a conoscenza che fosse in corso l'operazione di espulsione di MA SH, anche perché all'epoca non era operativo, tanto che il Tribunale di Perugia, con sentenza numero 1594 del 2021, ha condannato i funzionari di polizia per avere omesso di comunicare al EF e al Questore di Roma l'emissione del provvedimento di espulsione, con ordine di trattenimento, di MA AN, sapendo che si trattasse di MA SH e senza che ve ne fossero le condizioni. Peraltro, nella specie, manca l'elemento costitutivo del reato, ovverosia che vi fosse un effettivo pregiudizio per le indagini, attesa la condanna dei responsabili dell'omissione. 2.2. Violazione di legge per la mancato pronuncia dell'estinzione del reato per prescrizione commesso il 3 febbraio 2016, data delle informazioni rese da RI al Pubblico Ministero, essendo la stessa maturata ad agosto 2024, prima della sentenza di appello del 21 gennaio 2025. 2.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., sebbene il ricorrente nel riferire i fatti avesse tenuto un comportamento volto a sottrarsi al pericolo di essere incriminato per reati commessi in precedenza, in ordine ai quali non vi erano ancora indizi di colpevolezza nei suoi. confronti, cosicché poteva rendere dichiarazioni volte a 2 evitare una possibile incriminazione per la vicenda relativa all'espulsione di SH. 3. In data 14 gennaio 2026 è pervenuta, via pec, memoria difensiva dell'Avvocato AE Giammarino, nell'interesse del ricorrente, in cui ha contestato specificamente tutti gli argomenti contenuti nella requisitoria scritta del Procuratore generale rappresentando, in particolare, che il valorizzato traffico telefonico del 31 maggio era riferibile alla sola ricerca del terrorista, di cui si erano perse le tracce, non essendo a conoscenza il RI che l'addetto dell'Ambasciata KA si trovasse all'aeroporto di Ciampino. Con riguardo all'esimente invocata, la memoria ne rileva la deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio per la quale, peraltro, il nocumento richiesto è in re ipsa, considerati sia la posizione rivestita dal ricorrente di capo segreteria del Dipartimento di pubblica sicurezza, sia gli effetti certi che avrebbe subito (sottoposizione a procedimento penale per depistaggio, falsità, favoreggiamento, ecc., con applicazione anche di misure cautelari;
conseguenze sul piano lavorativo e massmediatico) se avesse riferito della reale conoscenza dell'identità della cittadina KA, del suo trattenimento illegale e della sua espulsione. Peraltro, il Pubblico ministero il 3 febbraio 2016 si era limitato a chiedere al ricorrente cosa ricordasse dell'espulsione di SH. Infine, si contesta il calcolo della prescrizione in quanto, nella specie, il procedimento era già in corso e dunque del tutto autonomo rispetto alla sentenza numero 1594 del 2020. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile perché declinato in fatto. Il ricorso contesta l'accertamento descritto dall'impugnata sentenza, denunciando travisamenti della prova non ammessi in presenza di una doppia pronuncia conforme, come quella in esame, che ha ritenuto in primo e secondo grado la penale responsabilità dell'imputato. Infatti, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. consente la deduzione del vizio di travisamento della prova nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia 3 richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sez. 2, n. 2945 del 17/05/2013, Marchi, Rv. 256468). Peraltro, il ricorso, pur denunciando formalmente l'avvenuto travisamento delle prove, da intendersi come incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, nella sostanza ha rappresentato un vero e proprio travisamento dei fatti oggetto di esame per sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, soprattutto dichiarativo, emerso dai tabulati telefonici, rispetto a quella privilegiata dai Giudici di merito. 2.1. La vicenda oggetto del presente procedimento riguarda il trattenimento nel CIE di Ponte Galeria di MA SH, moglie di OV AR, ritenuto un pericoloso terrorista, dal 29 al 31 maggio 2013 con successiva espulsione, insieme alla figlia, verso la Repubblica del Kazakistan alle ore 19:01 del 31 maggio 2013. Questa era avvenuta su sollecitazione dell'Ambasciatore kazako e del Ministro dell'Interno; era stata eseguita in modo precipitoso dalla Polizia, con il coinvolgimento dei suoi massimi vertici, incluso SA RI, a capo del Dipartimento di Pubblica sicurezza, e con modalità del tutto diverse rispetto a quelle ordinariamente utilizzate per i cittadini extracomunitari. 2.2. La Corte distrettuale, con argomenti logici e completi, fondati sull'esame dei tabulati telefonici, ha confermato la sentenza di primo grado, emessa con il rito abbreviato. Dall'informativa contenente i contatti telefonici intrattenuti tra tutti i protagonisti della vicenda, incluso il EF RI, era risultato che RE Cortese - all'epoca reggente della Squadra Mobile di Roma - nel pomeriggio del 28 maggio 2013 era stato sollecitato dalle Autorità kazake di catturare OV AR. Da quel momento vi era stato un frenetico succedersi di telefonate che aveva coinvolto l'intera catena di comando della Polizia di Stato italiana, compreso SA RI, oltre che l'Ambasciatore kazako e il Ministero dell'Interno, fino al giorno della fulminea espulsione dall'aeroporto di Ciampino della moglie del latitante e della figlia, avvenuta il 31 maggio 2013 alle ore 19:01, con registrazione del contatto tra il ricorrente e l'Ambasciatore kazako due minuti dopo il decollo dell'aereo. Le sentenze di merito hanno ritenuto, sulla base di argomenti logici e cronologici, che fosse priva di fondamento la tesi difensiva, sostenuta da RI anche davanti al Pubblico ministero il 3 febbraio 2016, secondo la quale le numerose telefonate intercorse con le diverse Autorità di Polizia e l'Ambasciata KA riguardassero solo la cattura del latitante, ma non anche l'espulsione della 4 moglie e della figlia di cui il ricorrente era stato messo al corrente solo dal 2 giugno 2013. Per superare detta ipotesi ricostruttiva le sentenze di merito hanno congruamente valorizzato: a) la partecipazione di RI alla riunione del 28 maggio 2013 alle ore 21:00, convocata dal Capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, presso tale Ministero, con l'Ambasciatore del Kazakistan che sollecitava l'arresto del latitante, nascostosi a Casal Palocco;
2) la sentenza emessa nei confronti di TE VO per il delitto di sequestro di persona di MA SH dalla quale risultava che, già la mattina del 28 maggio 2013, la Questura di Roma e la DI erano state informate dall'Ambasciata del Kazakistan della presenza del latitante in una villa a Casal Palocco plausibilmente anche con la moglie;
3) il contenuto dell'informativa del 30 maggio 2013, formalmente indirizzata alla sola DI e ragionevolmente illustrata alla riunione della sera del 28 maggio 2013, in cui veniva esposto, tra l'altro, come nella villa di Casal Palocco si trovasse verosimilmente anche la moglie del latitante, identificata in MA SH, della quale si chiedeva l'estradizione in Kazakistan se si fosse accertato l'irregolare soggiorno in Italia, con falsi documenti;
4) il contratto tra RI e l'addetto all'Ambasciata un minuto dopo il decollo dell'aereo con a bordo MA SH;
5) la testimonianza di IE ON, all'epoca CE dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura di Roma, secondo il quale la donna qualificatasi come MA AN, portata in Questura, si sapeva che fosse MA SH e che il suo trattenimento presso il CIE avrebbe consentito di portare allo scoperto il marito;
6) il contenuto dell'interrogatorio di RI dinanzi al Tribunale di Perugia, nel quale egli aveva riferito che il 31 maggio 2013 era stato contattato dal Gabinetto del Ministro degli Interni per sapere se fosse a conoscenza dei problemi relativi all'espulsione di una cittadina KA, di cui ignorava il nome, tanto da avere chiesto informazioni al dirigente dell'ufficio stranieri e ad altri funzionari anche della Polizia e dell'Ambasciata KA, e che comunque aveva dovuto fare da "cuscinetto riparatore" nei giorni immediatamente successivi all'espulsione, per proteggere il Ministro dell'Interno che aveva negato la circostanza. 2.3. Alla luce di questi convergenti elementi, la censura difensiva, come sostenuto anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, è volta ad ottenere una rilettura alternativa delle prove rispetto a quella accolta in primo grado, per come confermata dalla sentenza in questa sede impugnata, in quanto tale inammissibile nel giudizio di legittimità. Come è noto il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito circoscritto in quanto è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della 5 ;91 decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente e il sindacato di legittimità al riguardo è limitato ai rilievi macroscopici restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.214794), peraltro non sussistenti nel caso di specie. La Corte di merito ha rigettato, con valutazioni logiche, la fondatezza della ricostruzione alternativa proposta dall'imputato ritenendola inverosimile proprio per «il ruolo di raccordo tra vertici di uffici diversi presso il ministero dell'interno», escludendo sia che gli incontri e le telefonate, che avevano coinvolto RI, riguardassero la sola cattura del latitante, che aveva fatto perdere le tracce già dalla mattina del 31 maggio 2013; sia che la cittadina KA, di cui si stava procedendo all'espulsione, fosse una "sconosciuta", anziché la moglie del ricercato. 2.4. Manifestamente infondata è la censura secondo la quale mancherebbe l'elemento costitutivo del reato in assenza di un effettivo pregiudizio alle indagini, avuto riguardo alle condanne inflitte ai responsabili dell'omissione posta a monte del delitto contestato. Premesso che la norma non menziona espressamente «il pregiudizio» alle indagini quale elemento della fattispecie penale, nel caso in esame, oltre a non essere stata proposta la questione alla Corte di appello - così da non consentire neanche alle parti e, soprattutto al Pubblico Ministero, di fornire elementi in ordine alla configurabilità di detto "requisito" -, del tutto irrilevante deve ritenersi la circostanza che gli imputati del processo principale siano stati condannati. Infatti, il delitto in esame, analogamente all'art. 372 cod. pen., sul cui schema descrittivo si modella (Sez. 6, n. 35329 del 14/07/2003, Maiotti, Rv. 226688), è un reato di pericolo per il quale è irrilevante che le false dichiarazioni risultino successivamente ininfluenti ai fini dell'accertamento della verità dei fatti (Sez. 6, n. 7358 del 26/01/2010, Tedeschi, Rv. 246175), che si consuma allorché sia in qualche misura impedita, ostacolata o sviata l'attività del Pubblico Ministero di raccogliere, correttamente e compiutamente, gli elementi necessari a decidere sulla notitia criminis, essendo sufficiente per la sua integrazione la volontaria dichiarazione mendace (Sez. 6, n. 7300 del 20/12/2023, dep. 2024, Giustini, Rv.286065, non massimata sul punto). Infatti, il bene giuridico tutelato è la genuinità del patrimonio investigativo potenziale nel suo concreto svolgersi da parte del Pubblico Ministero che deve assumere informazioni, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., da persone «che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini» e che hanno l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande loro poste. 6 3.11 secondo motivo di ricorso è infondato. L'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. stabilisce che «Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere». La norma prevede, per i casi diversi dal rifiuto di rendere informazioni al Pubblico ministero, ossia per le condotte di falsità o reticenza, quale quella in esame, una causa di sospensione del procedimento penale fino a quando, nell'ambito del diverso procedimento ove le informazioni sono state rese, sia stata pronunciata la sentenza di primo grado o sia stato comunque definito con un decreto di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla requisitoria del Procuratore generale, si tratta di una sospensione ope legis in forza della quale il giudice per le indagini preliminari, ove gli sia richiesta l'archiviazione, è privo del potere di adottare qualsivoglia provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale ovvero della definizione di questo con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (Sez. 6, n. 3145 del 15/10/1996, dep. 1997, Di Trocchio, Rv. 207358). All'effetto sospensivo del procedimento per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. si ricollega la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 19775 del 07/02/2019, Cedro, Rv. 275683). Nel caso in esame, come indicato nella sentenza di primo grado (pag. 3): a) l'audizione dell'imputato è avvenuta nell'ambito del procedimento penale a carico di AV TE ed altri in data 3 febbraio 2016, dinanzi al Pubblico Ministero, procedimento definito con la sentenza numero 1594 del 14 ottobre 2020; b) nella motivazione di detta sentenza «veniva dato atto della falsità e reticenza delle dichiarazioni rese» da RI;
c) il 14 gennaio 2021 era stata iscritta la notizia di reato a carico di RI per il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. Ne consegue che, nella specie, il calcolo della prescrizione indicato dal ricorso è del tutto errato, in quanto non tiene conto della peculiare causa sospensiva prevista dall'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen., cessata solo con la pronuncia della richiamata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Perugia il 14/10/2020 nel procedimento in cui sono state rese le false informazioni ascritte al ricorrente. 4.11 terzo motivo di ricorso, non devoluto alla Corte di merito, è inammissibile sia perché prospettato per la prima volta in questa sede, sia per aspecificità. 7 Infatti, in assenza di una ricostruzione univoca dello svolgimento dei fatti si chiede in sede di legittimità di operare un accertamento nel merito da cui evincere che RI, quale persona informata dei fatti, potesse subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, censurando al contempo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. Detta disposizione sancisce la non punibilità di colui che abbia commesso alcuno dei delitti previsti dagli artt. 361,362,363,364,365,366,369,371 bis, 371 ter, 372,373,374 e 378 c.p., «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore» e trova, la propria ragion d'essere nel principio dell' inesigibilità di condotte giuridiche autolesive (tra le tante, Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Di Sanzo, Rv. 280840). Secondo le Sezioni unite di questa Corte l'art. 384, primo comma, cod. pen. introduce una causa di esclusione della colpevolezza volta ad evitare la punibilità di chi abbia posto in essere uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia espressamente indicati dalla norma, al fine di non nuocere all'onore o alla libertà propri o di un prossimo congiunto (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), secondo una lettura tassativizzante del contesto costrittivo, non invocabile, pertanto, sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico. L'esimente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, può operare soltanto quando la condotta illecita si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 31168 del 09/05/2023, Pedone, Rv. 285083; Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148). È questa situazione coercitiva ad alterare le motivazioni dell'agente nella consumazione del delitto e ad abbassare la pretesa statuale di pretendere da quel medesimo soggetto la conformità ad una condotta giuridicamente lecita, prevalendo il condizionamento conseguente all'obiettivo rilievo di specifiche circostanze. Nella specie, invece, il ricorso si limita ad indicare una teorica lista di delitti ascrivibili al RI (depistaggio, falsità, favoreggiamento), la cui eterogeneità, di per sé, è sufficiente a dimostrare la sola supposizione di incorrere nel pericolo ipotizzato (Sez. 6, n. 10271 del 15/11/2012, dep. 2013, Rv. 255716) e, di conseguenza, l'assenza di una condizione limitativa della libertà di scelta tale da incidere sulla volontà dell'agente e configurare in suo favore l'esimente di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen. 8 5. Sulla base delle considerazioni su esposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/01/2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Perugia del 27 giugno 2022 di condanna di SA RI per il reato di false dichiarazioni al Pubblico Ministero commesse il 3 febbraio 2016. Penale Sent. Sez. 6 Num. 16456 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/01/2026 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso SA RI, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato sia dinanzi al Pubblico ministero il 3 febbraio 2016 che all'udienza del 22 giugno 2022 innanzi al Tribunale, in ordine alla ragione degli intensi traffici telefonici avvenuti anche dopo il 31 maggio 2013 tra l'Ambasciata KA e alti organi di Polizia. Queste, infatti, avevano ad oggetto la cattura del ricercato OV AR, e non l'espulsione della moglie del latitante dissidente, MA SH, come assunto, in modo congetturale, dall'annotazione di polizia giudiziaria. Infatti, quando RI aveva rappresentato di avere fatto da "cuscinetto riparatore" nelle varie interlocuzioni telefoniche, per proteggere il Ministro dell'Interno, si riferiva soltanto alla ricerca e alla cattura del latitante kazako, come risulta da pagina 12 della trascrizione dell'udienza del 27 giugno 2022 dinanzi al Tribunale di Perugia, così da risultare evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata: un errore tale da disarticolare, secondo il ricorrente, l'intero ragionamento probatorio. A ciò si aggiunge che il ricorrente il 30 e 31 maggio 2013, come da lui stesso dichiarato, non era a conoscenza che fosse in corso l'operazione di espulsione di MA SH, anche perché all'epoca non era operativo, tanto che il Tribunale di Perugia, con sentenza numero 1594 del 2021, ha condannato i funzionari di polizia per avere omesso di comunicare al EF e al Questore di Roma l'emissione del provvedimento di espulsione, con ordine di trattenimento, di MA AN, sapendo che si trattasse di MA SH e senza che ve ne fossero le condizioni. Peraltro, nella specie, manca l'elemento costitutivo del reato, ovverosia che vi fosse un effettivo pregiudizio per le indagini, attesa la condanna dei responsabili dell'omissione. 2.2. Violazione di legge per la mancato pronuncia dell'estinzione del reato per prescrizione commesso il 3 febbraio 2016, data delle informazioni rese da RI al Pubblico Ministero, essendo la stessa maturata ad agosto 2024, prima della sentenza di appello del 21 gennaio 2025. 2.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., sebbene il ricorrente nel riferire i fatti avesse tenuto un comportamento volto a sottrarsi al pericolo di essere incriminato per reati commessi in precedenza, in ordine ai quali non vi erano ancora indizi di colpevolezza nei suoi. confronti, cosicché poteva rendere dichiarazioni volte a 2 evitare una possibile incriminazione per la vicenda relativa all'espulsione di SH. 3. In data 14 gennaio 2026 è pervenuta, via pec, memoria difensiva dell'Avvocato AE Giammarino, nell'interesse del ricorrente, in cui ha contestato specificamente tutti gli argomenti contenuti nella requisitoria scritta del Procuratore generale rappresentando, in particolare, che il valorizzato traffico telefonico del 31 maggio era riferibile alla sola ricerca del terrorista, di cui si erano perse le tracce, non essendo a conoscenza il RI che l'addetto dell'Ambasciata KA si trovasse all'aeroporto di Ciampino. Con riguardo all'esimente invocata, la memoria ne rileva la deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio per la quale, peraltro, il nocumento richiesto è in re ipsa, considerati sia la posizione rivestita dal ricorrente di capo segreteria del Dipartimento di pubblica sicurezza, sia gli effetti certi che avrebbe subito (sottoposizione a procedimento penale per depistaggio, falsità, favoreggiamento, ecc., con applicazione anche di misure cautelari;
conseguenze sul piano lavorativo e massmediatico) se avesse riferito della reale conoscenza dell'identità della cittadina KA, del suo trattenimento illegale e della sua espulsione. Peraltro, il Pubblico ministero il 3 febbraio 2016 si era limitato a chiedere al ricorrente cosa ricordasse dell'espulsione di SH. Infine, si contesta il calcolo della prescrizione in quanto, nella specie, il procedimento era già in corso e dunque del tutto autonomo rispetto alla sentenza numero 1594 del 2020. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile perché declinato in fatto. Il ricorso contesta l'accertamento descritto dall'impugnata sentenza, denunciando travisamenti della prova non ammessi in presenza di una doppia pronuncia conforme, come quella in esame, che ha ritenuto in primo e secondo grado la penale responsabilità dell'imputato. Infatti, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. consente la deduzione del vizio di travisamento della prova nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia 3 richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sez. 2, n. 2945 del 17/05/2013, Marchi, Rv. 256468). Peraltro, il ricorso, pur denunciando formalmente l'avvenuto travisamento delle prove, da intendersi come incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, nella sostanza ha rappresentato un vero e proprio travisamento dei fatti oggetto di esame per sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, soprattutto dichiarativo, emerso dai tabulati telefonici, rispetto a quella privilegiata dai Giudici di merito. 2.1. La vicenda oggetto del presente procedimento riguarda il trattenimento nel CIE di Ponte Galeria di MA SH, moglie di OV AR, ritenuto un pericoloso terrorista, dal 29 al 31 maggio 2013 con successiva espulsione, insieme alla figlia, verso la Repubblica del Kazakistan alle ore 19:01 del 31 maggio 2013. Questa era avvenuta su sollecitazione dell'Ambasciatore kazako e del Ministro dell'Interno; era stata eseguita in modo precipitoso dalla Polizia, con il coinvolgimento dei suoi massimi vertici, incluso SA RI, a capo del Dipartimento di Pubblica sicurezza, e con modalità del tutto diverse rispetto a quelle ordinariamente utilizzate per i cittadini extracomunitari. 2.2. La Corte distrettuale, con argomenti logici e completi, fondati sull'esame dei tabulati telefonici, ha confermato la sentenza di primo grado, emessa con il rito abbreviato. Dall'informativa contenente i contatti telefonici intrattenuti tra tutti i protagonisti della vicenda, incluso il EF RI, era risultato che RE Cortese - all'epoca reggente della Squadra Mobile di Roma - nel pomeriggio del 28 maggio 2013 era stato sollecitato dalle Autorità kazake di catturare OV AR. Da quel momento vi era stato un frenetico succedersi di telefonate che aveva coinvolto l'intera catena di comando della Polizia di Stato italiana, compreso SA RI, oltre che l'Ambasciatore kazako e il Ministero dell'Interno, fino al giorno della fulminea espulsione dall'aeroporto di Ciampino della moglie del latitante e della figlia, avvenuta il 31 maggio 2013 alle ore 19:01, con registrazione del contatto tra il ricorrente e l'Ambasciatore kazako due minuti dopo il decollo dell'aereo. Le sentenze di merito hanno ritenuto, sulla base di argomenti logici e cronologici, che fosse priva di fondamento la tesi difensiva, sostenuta da RI anche davanti al Pubblico ministero il 3 febbraio 2016, secondo la quale le numerose telefonate intercorse con le diverse Autorità di Polizia e l'Ambasciata KA riguardassero solo la cattura del latitante, ma non anche l'espulsione della 4 moglie e della figlia di cui il ricorrente era stato messo al corrente solo dal 2 giugno 2013. Per superare detta ipotesi ricostruttiva le sentenze di merito hanno congruamente valorizzato: a) la partecipazione di RI alla riunione del 28 maggio 2013 alle ore 21:00, convocata dal Capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, presso tale Ministero, con l'Ambasciatore del Kazakistan che sollecitava l'arresto del latitante, nascostosi a Casal Palocco;
2) la sentenza emessa nei confronti di TE VO per il delitto di sequestro di persona di MA SH dalla quale risultava che, già la mattina del 28 maggio 2013, la Questura di Roma e la DI erano state informate dall'Ambasciata del Kazakistan della presenza del latitante in una villa a Casal Palocco plausibilmente anche con la moglie;
3) il contenuto dell'informativa del 30 maggio 2013, formalmente indirizzata alla sola DI e ragionevolmente illustrata alla riunione della sera del 28 maggio 2013, in cui veniva esposto, tra l'altro, come nella villa di Casal Palocco si trovasse verosimilmente anche la moglie del latitante, identificata in MA SH, della quale si chiedeva l'estradizione in Kazakistan se si fosse accertato l'irregolare soggiorno in Italia, con falsi documenti;
4) il contratto tra RI e l'addetto all'Ambasciata un minuto dopo il decollo dell'aereo con a bordo MA SH;
5) la testimonianza di IE ON, all'epoca CE dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura di Roma, secondo il quale la donna qualificatasi come MA AN, portata in Questura, si sapeva che fosse MA SH e che il suo trattenimento presso il CIE avrebbe consentito di portare allo scoperto il marito;
6) il contenuto dell'interrogatorio di RI dinanzi al Tribunale di Perugia, nel quale egli aveva riferito che il 31 maggio 2013 era stato contattato dal Gabinetto del Ministro degli Interni per sapere se fosse a conoscenza dei problemi relativi all'espulsione di una cittadina KA, di cui ignorava il nome, tanto da avere chiesto informazioni al dirigente dell'ufficio stranieri e ad altri funzionari anche della Polizia e dell'Ambasciata KA, e che comunque aveva dovuto fare da "cuscinetto riparatore" nei giorni immediatamente successivi all'espulsione, per proteggere il Ministro dell'Interno che aveva negato la circostanza. 2.3. Alla luce di questi convergenti elementi, la censura difensiva, come sostenuto anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, è volta ad ottenere una rilettura alternativa delle prove rispetto a quella accolta in primo grado, per come confermata dalla sentenza in questa sede impugnata, in quanto tale inammissibile nel giudizio di legittimità. Come è noto il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito circoscritto in quanto è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della 5 ;91 decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente e il sindacato di legittimità al riguardo è limitato ai rilievi macroscopici restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.214794), peraltro non sussistenti nel caso di specie. La Corte di merito ha rigettato, con valutazioni logiche, la fondatezza della ricostruzione alternativa proposta dall'imputato ritenendola inverosimile proprio per «il ruolo di raccordo tra vertici di uffici diversi presso il ministero dell'interno», escludendo sia che gli incontri e le telefonate, che avevano coinvolto RI, riguardassero la sola cattura del latitante, che aveva fatto perdere le tracce già dalla mattina del 31 maggio 2013; sia che la cittadina KA, di cui si stava procedendo all'espulsione, fosse una "sconosciuta", anziché la moglie del ricercato. 2.4. Manifestamente infondata è la censura secondo la quale mancherebbe l'elemento costitutivo del reato in assenza di un effettivo pregiudizio alle indagini, avuto riguardo alle condanne inflitte ai responsabili dell'omissione posta a monte del delitto contestato. Premesso che la norma non menziona espressamente «il pregiudizio» alle indagini quale elemento della fattispecie penale, nel caso in esame, oltre a non essere stata proposta la questione alla Corte di appello - così da non consentire neanche alle parti e, soprattutto al Pubblico Ministero, di fornire elementi in ordine alla configurabilità di detto "requisito" -, del tutto irrilevante deve ritenersi la circostanza che gli imputati del processo principale siano stati condannati. Infatti, il delitto in esame, analogamente all'art. 372 cod. pen., sul cui schema descrittivo si modella (Sez. 6, n. 35329 del 14/07/2003, Maiotti, Rv. 226688), è un reato di pericolo per il quale è irrilevante che le false dichiarazioni risultino successivamente ininfluenti ai fini dell'accertamento della verità dei fatti (Sez. 6, n. 7358 del 26/01/2010, Tedeschi, Rv. 246175), che si consuma allorché sia in qualche misura impedita, ostacolata o sviata l'attività del Pubblico Ministero di raccogliere, correttamente e compiutamente, gli elementi necessari a decidere sulla notitia criminis, essendo sufficiente per la sua integrazione la volontaria dichiarazione mendace (Sez. 6, n. 7300 del 20/12/2023, dep. 2024, Giustini, Rv.286065, non massimata sul punto). Infatti, il bene giuridico tutelato è la genuinità del patrimonio investigativo potenziale nel suo concreto svolgersi da parte del Pubblico Ministero che deve assumere informazioni, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., da persone «che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini» e che hanno l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande loro poste. 6 3.11 secondo motivo di ricorso è infondato. L'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. stabilisce che «Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere». La norma prevede, per i casi diversi dal rifiuto di rendere informazioni al Pubblico ministero, ossia per le condotte di falsità o reticenza, quale quella in esame, una causa di sospensione del procedimento penale fino a quando, nell'ambito del diverso procedimento ove le informazioni sono state rese, sia stata pronunciata la sentenza di primo grado o sia stato comunque definito con un decreto di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla requisitoria del Procuratore generale, si tratta di una sospensione ope legis in forza della quale il giudice per le indagini preliminari, ove gli sia richiesta l'archiviazione, è privo del potere di adottare qualsivoglia provvedimento prima della pronuncia della sentenza di primo grado nel procedimento principale ovvero della definizione di questo con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (Sez. 6, n. 3145 del 15/10/1996, dep. 1997, Di Trocchio, Rv. 207358). All'effetto sospensivo del procedimento per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. si ricollega la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 19775 del 07/02/2019, Cedro, Rv. 275683). Nel caso in esame, come indicato nella sentenza di primo grado (pag. 3): a) l'audizione dell'imputato è avvenuta nell'ambito del procedimento penale a carico di AV TE ed altri in data 3 febbraio 2016, dinanzi al Pubblico Ministero, procedimento definito con la sentenza numero 1594 del 14 ottobre 2020; b) nella motivazione di detta sentenza «veniva dato atto della falsità e reticenza delle dichiarazioni rese» da RI;
c) il 14 gennaio 2021 era stata iscritta la notizia di reato a carico di RI per il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen. Ne consegue che, nella specie, il calcolo della prescrizione indicato dal ricorso è del tutto errato, in quanto non tiene conto della peculiare causa sospensiva prevista dall'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen., cessata solo con la pronuncia della richiamata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Perugia il 14/10/2020 nel procedimento in cui sono state rese le false informazioni ascritte al ricorrente. 4.11 terzo motivo di ricorso, non devoluto alla Corte di merito, è inammissibile sia perché prospettato per la prima volta in questa sede, sia per aspecificità. 7 Infatti, in assenza di una ricostruzione univoca dello svolgimento dei fatti si chiede in sede di legittimità di operare un accertamento nel merito da cui evincere che RI, quale persona informata dei fatti, potesse subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, censurando al contempo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. Detta disposizione sancisce la non punibilità di colui che abbia commesso alcuno dei delitti previsti dagli artt. 361,362,363,364,365,366,369,371 bis, 371 ter, 372,373,374 e 378 c.p., «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore» e trova, la propria ragion d'essere nel principio dell' inesigibilità di condotte giuridiche autolesive (tra le tante, Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Di Sanzo, Rv. 280840). Secondo le Sezioni unite di questa Corte l'art. 384, primo comma, cod. pen. introduce una causa di esclusione della colpevolezza volta ad evitare la punibilità di chi abbia posto in essere uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia espressamente indicati dalla norma, al fine di non nuocere all'onore o alla libertà propri o di un prossimo congiunto (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), secondo una lettura tassativizzante del contesto costrittivo, non invocabile, pertanto, sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico. L'esimente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, può operare soltanto quando la condotta illecita si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 31168 del 09/05/2023, Pedone, Rv. 285083; Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148). È questa situazione coercitiva ad alterare le motivazioni dell'agente nella consumazione del delitto e ad abbassare la pretesa statuale di pretendere da quel medesimo soggetto la conformità ad una condotta giuridicamente lecita, prevalendo il condizionamento conseguente all'obiettivo rilievo di specifiche circostanze. Nella specie, invece, il ricorso si limita ad indicare una teorica lista di delitti ascrivibili al RI (depistaggio, falsità, favoreggiamento), la cui eterogeneità, di per sé, è sufficiente a dimostrare la sola supposizione di incorrere nel pericolo ipotizzato (Sez. 6, n. 10271 del 15/11/2012, dep. 2013, Rv. 255716) e, di conseguenza, l'assenza di una condizione limitativa della libertà di scelta tale da incidere sulla volontà dell'agente e configurare in suo favore l'esimente di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen. 8 5. Sulla base delle considerazioni su esposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/01/2026