Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2023, n. 7300
CASS
Sentenza 20 dicembre 2023

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, comma primo, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto elemento costituisce l'aspetto propriamente specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero e di falsa testimonianza).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 12 giugno 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Palermo, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, disposti in relazione al reato di depistaggio. 1.1. Nei confronti di Piritore si ipotizza una condotta volta a fornire false indicazioni in ordine alla sorte di un guanto in pelle, rinvenuto nell'autovettura utilizzata dagli esecutori dell'omicidio del Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980. All'epoca dei fatti, Piritore era in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo e, in tale veste, era tra i primi ad esser giunti sul luogo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2023, n. 7300
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7300
Data del deposito : 20 dicembre 2023

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