Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo. Nei rapporti di durata, invece, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva di una parte, affermata invece, con sentenza passata in giudicato, in un altro giudizio tra le medesime parti per prestazioni relative ad un diverso e antecedente periodo del rapporto, senza che il difetto di legittimazione trovasse il proprio fondamento in fatti o norme intervenuti successivamente, ma solo in una diversa interpretazione dello stesso quadro normativo e fattuale in relazione al quale si era formato il giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10420 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CREDIFARMA SPA, in persona del Presidente del consiglio d'amministrazione p.t. legale rapp.te Carlo Ghiani, quale mandataria della dott.ssa Alba Panarese, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato D'ACUNTI C. M., difeso dall'avvocato MARZANO ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 53, nella persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PZA ADRIANA 5, difeso dall'avvocato CIVITATE BENITO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
REG CAMPANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 418/97 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 25/4/1997, depositata il 21/08/97; RG.290/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato CARLO M. D'ACUNTI (per delega Avv. Aldo Marzano);
udito l'Avvocato BENITO CIVITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 15.6.1984 la Usl 53 di Salerno proponeva appello avverso la sentenza n. 1324/93 del Tribunale di Salerno, emessa il 29.5.1993, con cui detto tribunale, decidendo sull'opposizione da essa Usl proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4319/00 del 12.11.1990, emesso dal presidente del tribunale su ricorso della s.p.a. AR, quale rappresentante della farmacista Alba Panarese ed intimante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di L. 226.980.668, oltre interessi, a titolo di rimborso, del costo dei medicinali prelevati presso la farmacia della Panarese, aveva rigettato l'opposizione.
La corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 21.8.1997, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda dell'attrice.
Riteneva la corte di merito che andasse esclusa la legittimazione passiva delle Unità sanitarie capofila, rispetto alle pretese dei titolari di farmacia convenzionate, per le domande aventi ad oggetto il mancato pagamento delle somme ad essi dovute sulla base del rapporto di convenzionamento.
Riteneva la corte di merito, quanto all'assunto giudicato esterno in tema di legittimazione passiva della Usl 53, fondato sulla sentenza del tribunale di Salerno n. 2082/1993, che, essendo stato sollevato solo al momento del passaggio in decisione della controversia, come si evinceva dalla omessa certificazione della cancelleria del deposito e dalla data di certificazione di pochi giorni antecedenti al giorno dell'udienza collegiale, l'eccezione di giudicato andava disattesa per l'impossibilità di prendere in esame la documentazione irritualmente introdotta in causa.
Avverso questa sentenza ha:. proposto ricorso per cassazione l'attrice, che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso la Usl 53.
Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c., nonché il vizio motivazionale su un punto decisivo della controversia. Ritiene la ricorrente che l'eccezione di giudicato era stata ritualmente proposta con la comparsa di costituzione in appello e che essa, in sede di difesa conclusionale, si era limitata a documentarla, per cui, non avendo proposto eccezioni in merito la controparte, ogni eventuale irregolarità risultava sanata.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 39, 112 e 395 c.p.c., nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, assumendo che la corte di merito avrebbe dovuto valutare l'esistenza del giudicato esterno anche d'ufficio.
3. Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e che lo stesso vada accolto.
Va, anzitutto, premesso che, in tema di rilevabilità ed interpretazione del giudicato esterno in generale, recentemente le S.U. di questa Corte (25.5.2001, n. 226) hanno statuito che, "poiché nel nostro ordinamento vige il principio della - normale rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell'istanza di parte solo da una specifica previsione normativa, l'eccezione di giudicato esterno, in difetto di una tale - previsione, è rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa, qualora il giudicato risulti da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, con la conseguenza che il giudice di legittimità, accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta interpretazione e valutazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito".
4.1. Il suddetto principio, fissato dalle S.U., si fonda sul rilievo che per l'art. 395, n. 5 c.p.c., è soggetta a revocazione ordinaria la sentenza che sia contraria ad altra precedente, con la conseguenza che sarebbe contrario alla logica un, interpretazione per la quale il giudice sarebbe obbligato a pronunciare una sentenza potenzialmente inutiliter data;
e che per l'art. 39, c. 1, c.p.c., il giudice, mentre dovrebbe rilevare d'ufficio la litispendenza fino al momento che precede il passaggio in giudicato della sentenza resa nell'altro giudizio, non potrebbe rilevare d'ufficio che l'altro giudice ha definito la lite in modo irreversibile.
Come esattamente rilevato dalle S.U., le due disposizioni suddette sono espressione del principio del ne bis in idem (che chiare esigenze sistematiche inducono a ritenere prevalente, sul principio dispositivo) ed il giudicato interno e quello esterno hanno la medesima autorità (quella prevista dall'art. 2909 c.c.) ed operano nello stesso modo.
In questo caso, infatti, con il giudicato, per quanto esterno, è stata già decisa una questione o una parte della lite tra i contendenti, con la conseguente indisponibilità delle parti di chiedere una nuova decisione al giudice e la mancanza di potere in quest'ultimo di emetterla. Correttamente la dottrina ritiene che, in siffatta ipotesi, il giudicato non è assimilabile ne' ad un negozio nè in genere ad un atto giuridico, poiché la sua efficacia opera ad un diverso livello, che è quello di rendere certa la situazione giuridica concreta oggetto della lite, per cui esso non va incluso nel fatto e la sua interpretazione non costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ma, operando come il giudicato interno, può essere valutato ed interpretato anche dal giudice di legittimità con cognizione piena.
4.2. La stessa sentenza delle S.U. n. 226/01 afferma che "dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio della non utilizzabilità della scienza privata del giudice, è necessario che la parte alleghi e dimostri l'esistenza di un giudicato esterno idoneo ad incidere, sulla controversia, allo stesso sottoposta e cioè ponga il giudice nella condizione di conoscerne l'esistenza, ma tale allegazione e dimostrazione - proprio per il rilievo d'ufficio della stessa - non solo non è soggetta a termini particolari, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito, ma prescinde da qualsiasi volontà della parte di avvalersene" (cfr. Cass. n. 13179/2001). Ne consegue che nella fattispecie erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistesse una preclusione, a norma dell'art. 184 c.p.c. nell'originaria formulazione, per l'appellata di produrre la copia della sentenza solo prima dell'udienza di assegnazione della causa a sentenza.
5. In applicazione dei principi fissati dalla suddetta sentenza delle S.U., questa Corte deve ora esaminare se la sentenza del tribunale di Salerno n. 2083/1993 sia passata in giudicato e se la stessa costituisca giudicato esterno rispetto a questo giudizio. Quanto al primo dei detti quesiti, va osservato che risulta dalla certificazione della cancelleria, effettuata a norma dell'art. 124 disp. att. C.p.c. che nei confronti della sentenza del tribunale di Salerno n. 2082, depositata il 24.9.1993 ed emessa tra la Usl 53 di Salerno e la s.p.a. AR, quale rappresentante di Alba Panarese, non è stato proposto appello.
6.1. Quanto al secondo punto, osserva questa Corte che allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass. 24.10.1978, n. 4807). Solo nell'ambito di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (Cass. 14.12.1998, n. 12554).
6.2. Nella fattispecie la sentenza del tribunale di Salerno n. 2082/1993, passata in giudicato, ha affermato la legittimazione passiva della USL 53, quale Usl cd. capofila, al pagamento dei medicinali dispensati dalla farmacia di Alba Panarese, sita in S. Valentino Torio, nei mesi da settembre a dicembre del 1988, per quanto questa non insistesse sul territorio proprio della detta Usl, sulla base della interpretazione della legge n. 833/1978, del d.p.r. 14.1.1972, n. 4, l. n. 349/1977, d.p.r. n. 616/1977; l. regione Campania n. 57/1980 e della circolare dell'assessore regionale alla sanità n. 40 del 14.5.1982.
Sul punto di detta legittimazione passiva della Usl 53, nella qualità di Usl capofila, nell'ambito del rapporto con l'Alba Panarese si era quindi formato il giudicato esterno. La sentenza impugnata, che ha escluso detta passiva, è quindi errata in diritto per aver violato il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.),
formatosi tra le parti, fa stato ad ogni effetto tra le parti relativamente all'accertamento effettuato.
6.3. È vero che con la domanda introduttiva di questo giudizio, la AR, nella qualità di rappresentante della farmacista Alba Panerese, aveva richiesto il pagamento dei medicinali forniti nei mesi di luglio ed agosto del 1990, e quindi relativi ad un periodo diverso da quello di cui alla sentenza del tribunale di Salerno n. 2082/1993. Sennonché la statuizione della sentenza impugnata, con cui veniva rilevato il difetto di legittimazione passiva della Usl 53, quale USI, capofila, non si fonda su fatti o norme intervenuti successivamente alla sentenza predetta (n. 2082/1993) ed investenti il periodo intercorrente tra il dicembre 1988 e l'agosto 1990, ma esclusivamente su una diversa interpretazione dello stesso quadro normativo e fattuale già esaminato dalla sentenza n. 2082/1993. Tanto era precluso al giudice di appello, che ha pronunciato la sentenza impugnata, per effetto del giudicato esterno. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla corte di appello di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002