Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 672
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica comunicazione d'irregolarità

    La Corte ha ritenuto irrilevante la questione formale, richiamando il principio secondo cui l'obbligo di contraddittorio preventivo non sussiste quando la cartella è emessa per mancato pagamento di quanto dichiarato, non essendo dovuta alcuna comunicazione di irregolarità in tali casi.

  • Rigettato
    Contestazione dell'obbligazione tributaria

    La Corte ha rilevato che il ricorrente non contesta nel merito l'esistenza dell'obbligazione tributaria, né nega che la cartella sia conseguenza dell'omesso versamento di imposte dichiarate e non pagate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 672
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 672
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo