CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE US, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072720667000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Sono presenti i difensori delle parti che insistono nelle rispettive richieste. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 24 marzo 2023, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, a lui notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 26 gennaio 2023 per mancato versamento dell'IRPEF e relative addizionali, riguardanti l'anno 2017, pari alla complessiva somma di
€ 3.160,90, ivi compresi accessori. Eccepiva, il ricorrente, la mancata notifica della prodromica comunicazione d'irregolarità e la conseguente invalidità dell'impugnata cartella esattoriale. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione, entrambe opponendosi all'accoglimento del ricorso. Il ricorrente depositava, nel prosieguo, memoria illustrativa. In data odierna, all'esito della pubblica udienza tenutasi in pari data, questa Corte ha deliberato, come da dispositivo che segue, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, Il ricorrente non contesta, nel merito, l'esistenza dell'obbligazione tributaria oggetto dell'impugnata cartella né si nega, con il ricorso, che quest'ultima, come sottolineato dall'Ente impositore, sia conseguenza dell'omesso versamento di imposte dichiarate e non versate dallo stesso contribuente. Ciò posto, del tutto irrilevante si appalesa la sollevata questione formale in merito alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità che, dalla cartella, risulta essere stata inviata al Ric._1 l'11 febbraio 2020. Al riguardo, invero, vale il principio più volte affermato dalla Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass. ord.n.18163/2025), secondo cui l'art. 6, comma 5, della L. n.212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo , ma solo quando sussistano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando - come nella specie - la cartella sia stata emessa in ragione mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicchè in tale ipotesi non è dovuta alcuna comunicazione d'irregolarità né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi. Il proposto ricorso va, dunque, respinto. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RE US, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072720667000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Sono presenti i difensori delle parti che insistono nelle rispettive richieste. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 24 marzo 2023, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, a lui notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 26 gennaio 2023 per mancato versamento dell'IRPEF e relative addizionali, riguardanti l'anno 2017, pari alla complessiva somma di
€ 3.160,90, ivi compresi accessori. Eccepiva, il ricorrente, la mancata notifica della prodromica comunicazione d'irregolarità e la conseguente invalidità dell'impugnata cartella esattoriale. Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione, entrambe opponendosi all'accoglimento del ricorso. Il ricorrente depositava, nel prosieguo, memoria illustrativa. In data odierna, all'esito della pubblica udienza tenutasi in pari data, questa Corte ha deliberato, come da dispositivo che segue, previa contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, Il ricorrente non contesta, nel merito, l'esistenza dell'obbligazione tributaria oggetto dell'impugnata cartella né si nega, con il ricorso, che quest'ultima, come sottolineato dall'Ente impositore, sia conseguenza dell'omesso versamento di imposte dichiarate e non versate dallo stesso contribuente. Ciò posto, del tutto irrilevante si appalesa la sollevata questione formale in merito alla mancata notifica della comunicazione di irregolarità che, dalla cartella, risulta essere stata inviata al Ric._1 l'11 febbraio 2020. Al riguardo, invero, vale il principio più volte affermato dalla Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass. ord.n.18163/2025), secondo cui l'art. 6, comma 5, della L. n.212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo , ma solo quando sussistano incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando - come nella specie - la cartella sia stata emessa in ragione mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicchè in tale ipotesi non è dovuta alcuna comunicazione d'irregolarità né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi. Il proposto ricorso va, dunque, respinto. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 500,00, oltre ad accessori di legge, se dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti. Palermo, 30 gennaio 2026.