Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2002, n. 3162
CASS
Sentenza 28 novembre 2002

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In tema di immigrazione clandestina, il delitto punito all'art. 12 del T.U. approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (che sanziona ogni attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello stato in violazione delle relative disposizioni) può essere commesso anche da chi, favorendo con la propria condotta l'immigrazione illegale di altri soggetti, provveda a sua volta ad entrare clandestinamente in Italia. (Fattispecie relativa alla condotta di uno straniero il quale, pagando per entrambi le spese di viaggio, aveva fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato unitamente ad una donna che intendeva avviare alla prostituzione).

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  • 1La testimonianza della persona offesa: limiti di attendibilità e assenza di riscontri oggettivi (Giudice Antonio Palumbo)
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  • 2Sfruttamento della prostituzione e estorsione: differenze (Collegio - Palumbo presidente)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2002, n. 3162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3162
Data del deposito : 28 novembre 2002

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