Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9818
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Sentenza 15 settembre 1999

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La previsione dell'art. 36 bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'Ufficio, degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale, e non tollera applicazione estensiva a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dal legislatore. Perciò a tale strumento non può fare ricorso l'Amministrazione ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di valutazione giuridica ai fini dell'interpretazione del dato normativo, della qualificazione di fatti o di rapporti fiscalmente rilevanti, della soluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9818
    Data del deposito : 15 settembre 1999

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