Sentenza 15 settembre 1999
Massime • 1
La previsione dell'art. 36 bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'Ufficio, degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale, e non tollera applicazione estensiva a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dal legislatore. Perciò a tale strumento non può fare ricorso l'Amministrazione ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di valutazione giuridica ai fini dell'interpretazione del dato normativo, della qualificazione di fatti o di rapporti fiscalmente rilevanti, della soluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/09/1999, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 15 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Cons. relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
EL LU, residente in [...], presso l'avv. Sergio Sbarra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso,
- ricorrente -
contro la
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO in persona del Ministro delle Finanze in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma 12 giugno/4 luglio 1997 n. 255, in materia di: ILOR. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 marzo 1999 dal Relatore Cons. Vincenzo Ferro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1988, il Centro servizi imposte dirette di Roma procedeva alla iscrizione a ruolo dell'ILOR ritenuta dovuta da OR UI in relazione al reddito da lui conseguito con lo svolgimento dell'attività di servizi per la pulitura di abiti. Contro l'iscrizione a ruolo insorgeva OR UI con ricorso 11 giugno 1994 nel quale deduceva: che l'Ufficio aveva operato al di fuori dei poteri attribuitigli dall'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, accedendo non già alla mera correzione di errori materiali o di calcolo bensi alla affermazione della imponibilità ai fini dell'ILOR di un reddito che il contribuente aveva dichiarato come esente;
che il reddito derivante dalla sua attività di artigiano produttore di servizi rientrava tra quelle non soggette ad ILOR ai sensi dell'art. 51 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597;
che, comunque, era errato il calcolo dell'imposta ritenuta dovuta. Nel corso del procedimento il contribuente eccepiva, altresi, la illegittimità della liquidazione come sopra effettuata per inosservanza del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazione, stabilito per l'esercizio del potere correttivo di cui all'art. 36 bis. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza 164/19/96 respingeva il ricorso. Proponeva appello OR UI. La Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza 12 giugno/4 luglio 1997 n. 255 confermava la decisione del giudice tributario di primo grado. Avverso quest'ultima sentenza OR UI propone il presente ricorso per cassazione con deduzione di due motivi. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale dispone nel primo comma che gli Uffici delle imposte "procedono..... alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati, e nel secondo comma precisa che ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accentratrice a norma degli art. 38 e seguenti, gli Uffici possono "correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte.....; escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;
escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;
ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 La censura del ricorrente investe quella parte della motivazione della Commissione Regionale nella quale si afferma che "l'Ufficio nell'emettere la cartella esattoriale ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 per il recupero a tassazione ILOR di un reddito dichiarato dal contribuente esente, ha operato in piena legittimità nell'ambito dei poteri che lo stesso articolo gli conferisce." E la censura, con la quale il ricorrente assume che il potere attribuito all'Ufficio dalla norma in questione ha carattere eccezionale ed esige di essere esercitato entro i circoscritti limiti di una rigorosa applicazione non estensibile a fattispecie diverse da quelle tassativamente contemplate nella norma stessa, si palesa fondata e meritevole di accoglimento. La riferita perentoria affermazione, nella quale si esaurisce la ratio decidendi della Commissione Regionale sul punto, appare contrastante con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità che possono essere riassunti nei termini seguenti: per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi la procedura normale che esige di essere seguita in via generale è quella delineata nell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 con la previsione della notificazione al contribuente di un avviso di accertamento (motivato, a pena di nullità); a tale procedura non si fa luogo nelle ipotesi di cui all'art. 36 bis che consente all'Amministrazione finanziaria di procedere direttamente alla iscrizione a ruolo dell'imposta risultante dovuta senza necessità di notificare al contribuente un avviso di accertamento e quindi di rendere noto al medesimo le ragioni della rettifica (non essendo prevista la motivazione quale componente formale della iscrizione a ruolo); la previsione dell'art. 36 bis, introdotta dall'art. 2 D.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920 allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell'Ufficio degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale, e non tollera applicazione estensiva a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dal legislatore;
perciò a tale strumento non può fare ricorso l'Amministrazione ogniqualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di valutazione giuridica ai fini della interpretazione del dato normativo, della qualificazione di fatti o di rapporti fiscalmente rilevanti, della soluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative all'applicabilità di norme di esenzione o agevolazione. E la questione specificamente controversa nella fattispecie in esame, riconducibile - alla stregua di quanto emerge dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata alla verifica dell'applicabilità o meno di una norma di esenzione, esula dall'ambito come sopra precisato della legittima applicazione del disposto dell'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. L'accoglimento del primo motivo di cui al ricorso risulta assorbente rispetto alla censura, espressa nel secondo motivo, di violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, del medesimo art. 36 bis, per avere la Commissione Regionale affermato che il termine per l'iscrizione a ruolo, ivi indicato nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non ha natura ed efficacia perentoria bensi meramente ordinatoria.
Nel senso e per le ragioni di cui sopra trova accoglimento il ricorso di OR UI e riceve cassazione la sentenza della Commissione Regionale. Conseguentemente, questa Corte può accedere, nell'esercizio dei poteri alla stessa conferiti dall'art. 384 C.P.C. novellato, alla decisione nel merito, che si risolve nella declaratoria della illegittimità della iscrizione a ruolo impugnata. La Corte è inoltre investita della pronunzia sulla distribuzione dell'onere delle spese del presente giudizio, che ritiene di regolare con la compensazione per motivi equitativi delle spese delle pregresse fasi del giudizio tributario e con la condanna dell'Amministrazione soccombente al rimborso in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
accoglie il primo motivo di cui al ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza denunziata;
e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., dichiara illegittima la iscrizione a ruolo impugnata;
compensata le parti le spese del giudizio tributario di merito svoltosi davanti alle Commissioni di primo e di secondo grado;
condanna l'Amministrazione delle Finanze dello Stato al rimborso in favore di OR UI delle spese del presente giudizio che liquida in complessive lire 1.625.800 di cui lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 1999