Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9088 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO E DEL PO908 8 01 LA CORTE SUPREM DECASSAZIONE Oggetto Jesno rivale SEZIONE TERZA CIVILE determinazia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9890/99Dott. Ang GIULIANO Presidente elo Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere Cron.20899 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep.3194 Ud. 24/04/01Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 OR SENTENZA 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DE ER GU, DE ER NA, DE ER VA, DE ER AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MESTROVICH, giusta PAOLO delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
AURORA ASSICURAZIONI SPA (ora SIAD ASSIC SPA), con sede 2001 in Napoli, in persona dell'Amministratore Delegato 800 Dott. Antonio Arbia, elettivamente domiciliata in ROMA 1 VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'Avvocato ANTONIO BERNARDINI, difesa dall'Avvocato FERDINANDO T. TRIVELLATO, giusta procura speciale per Notar Leonardo Di OR di Napoli del 18/04/2001 rep. n. 140062; resistente nonchè
contro
CO AU;
intimati - avverso la sentenza n. 602/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV civile, emessa il 11/02/98 e depositata il 04/04/98 (R.G. 927/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Ferdinando T. TRIVELLATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FA SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del I motivo del ricorso, il rigetto del II motivo e l'assorbimento del III. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°,1) Con atti notificati in data 6-10.6.1991, De AR GU, FA, VA, AR e RP LV, permesso che: -in seguito ad un incidente stradale causato da un'auto guidata dal proprietario GO UR e assi- curata con la Società italiana di Assicurazione Danni 2 spa (SIAD), era deceduta TT De AR DI (mo- glie di De AR GU, figlia di RP LV e madre degli altri); hanno citato davanti al Tribunale di Venezia il Co- go e la IA chiedendo la condanna dei convenuti in so- lido al risarcimento di tutti danni derivati dal deces- so della TT-De AR. 2°,1) Il Tribunale adito, giudicando nel contrad- dittorio tra gli attori e la IA (la quale aveva già versato ai danneggiati la somma di L. 120.000.000), ha condannato, con sentenza resa in data 24.1.1996, i con- venuti in solido al risarcimento dei danni liquidati in L. 394.443.113; con interessi variamente determinati (dal 5 all'8%); 2°, 2) la sentenza di primo grado è stata parzial- mente modificata da quelle emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 11.2.1998, la quale ha ridotto a L. 204.443.113 (con gli interessi del 5%) la somma dovuta solidalmente dal GO e dall'assicuratore ai danneggia- ti (che sono stati condannati a restituire alla IA quanto dalla stessa versato in più in esecuzione della sentenza di primo grado). 2°,3) Secondo la sentenza di appello per quello che ancora interessa in questa sede-; a) “relativamente alla liquidazione dei danni mora- 3 riconoscendo la difficoltà di monetizzare il dolo- li dei familiari e "valutata la situazione in esame e re tenuti presenti i criteri normalmente adottati in pro- posito" era "equo liquidare al marito rimasto vedovo L. 120.000.000, ai figli non conviventi L. 40.000.000 cia- scuno e L. 50.000.000 alla madre"; b) "considerata l'evoluzione dei tassi di interesse corrente, si riteneva più equo (rispetto al maggior tasso stabilito dal Tribunale, quello) del 5%. 3°, 1) Di tale sentenza De AR GU, Mari- na, VA e FA hanno chiesto la cassazione con ricorso affidato a tre motivi. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1°,1) Con il primo motivo - formulato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione- ricor- renti contestano il capo sub 1, 2°, 3 a della sentenza impugnata, lamentando che i danni morali fossero stati quantificati senza valutare adeguatamente tutte "le premesse di fatto in ordine alla natura e all'entità del danno accertato" -in particolare, la gravità del fatto, che pure era stata rilevata dalla stessa senten- za nella imputazione dell'evento letale unicamente alla condotta del GO e la figura centrale della vittima nella sua famiglia-. 1°,2) Secondo la costante giurisprudenza di questo S.C., "la liquidazione del danno morale" "non può non essere compiuta se non con criteri equitativi" (così espl. Cass. 14.11.2000, n. 14752), tenendo conto della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta" (Cass. 11.8.2000, n. 10725), i quali debbono essere valutati (anche) in modo che "la concreta determinazione del danno non (sia) pa- lesemente sproporzionata per difetto ○ per eccesso" (Sent. 14752, cit.). Per valutare, con particolare riferimento alle cen- in esame, il significato di tale (ormai -pacifica sure e consolidata) giurisprudenza, si deve osservare che il danno morale (fattispecie di danno non patrimoniale) deve essere liquidato equitativamente, perché la soffe- renza fisica e psichica, da una parte, e il risarcimen- to pecuniario, dall'altra sono valori strutturalmente disomogenei. Nelle fattispecie di danno patrimoniale -anche in quello consistente in un lucro cessante (o ridotto) fu- turo il danno ha una valenza strutturalmente pecunia- ria (o di immediata ed evidente determinazione pecunia- ria) e quindi il risarcimento deve essere, nonostante tutte le possibili difficoltà di previsione e di calco- 101 rapportato alla obiettiva valenza pecuniaria del 5 danno. Invece, in quelle di danno morale, non essendo pos- sibile tale obiettiva parametrazione, la motivazione è richiesta e serve per garantire (una certa) uniformità di criteri di valutazione e per impedire che la discre- zionalità sconfini nella intuitività o nella emoziona- lità. Da queste elementari premesse deriva che il riferi- mento "a strumenti valutativi normalmente utilizzati costituiti dalle c.d. tabelle e а parametri numerici" (criterio che, nel caso in esame, non era stato seguito dalla sentenza di primo grado) non si può affatto con- siderare, come sembra asserire il ricorso, obbligatorio -anzi questo S.C. (sent. 11.8.2000 n. 10725) ha ritenu- to tale criterio, in sé non illegittimo "a condizione che si tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la personalizzazione del criterio alla spe- cifica situazione (giudicata) -. Inoltre, per giudicare in sede di legittimità sulla sufficienza e completezza della motivazione, questa non si deve considerare come un rituale verbalistico più o meno esteso, ma come la dimostrazione della effettiva valutazione di tutti gli indici di quantificazione. In base a tali premesse, la motivazione contestata, anche se estremamente sintetica, risulta sufficiente, 6 appunto perché ha enunciato il riferimento "alla situa- zione (prima descritta)" con evidente (anche se impli- cito) riferimento alla "esclusiva responsabilità del GO" e "ai criteri normalmente adottati, pur se non li ha analiticamente ripetuti. Una riconferma della (so- stanziale) valutazione degli indicati criteri di perso- nalizzazione si desume dalla diversa quantificazione del risarcimento con riferimento razionale e corretto alla posizione dei singoli danneggiati. Non è neppure dimostrata (nel ricorso) una palese sproporzione, in difetto, delle liquidazioni rispetto al danno effettivo patito da ciascun beneficiario. 1°,3) Per le ragioni esposte, il primo motivo ri- sulta infondato. 2°,1) Con il secondo motivo -formulato per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 2056, 2058 c.c.- i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avesse liquidato gli interessi moratori in misura inferiore a quella legale e senza tenere conto della svalutazione. Per valutare la sua fondatezza, si deve osservare che la sentenza di primo grado aveva individuato il tasso dell'8% equitativamente per compensare "con l'attribuzione degli interessi il conseguimento in ri- tardo della disponibilità di una somma di denaro". La 7 sentenza di appello si è limitata, confermando il pre- detto criterio equitativo, a modificare il tasso. Pertanto, non ha violato le norme che riguardano la mora dell'adempimento dei debiti di valuta, ma ha usato un suo potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità (in particolare, con gli argomenti addotti nel ricorso). 2°,2) Per le ragioni esposte, anche il secondo mo- tivo risulta infondato. 3°,1) Il terzo motivo (formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) è inam- missibile, perché censura nel merito il capo relativo alle spese giudiziarie, senza dedurre nessuno dei vizi che lo rendono censurabile in sede di legittimità (con- danna della parte interamente vittoriosa о violazione di una specifica norma di legge utilizzata per la deci- sione in esame. 4°,1) Per quanto finora esposto, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la com- pensazione delle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le ✓ del giudizio di Cassazione. parti le spese Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE "AyeАрё 8 C1 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria --5--LUG-2001 IL CANCELLIERE C1 oggi, lì Giovanni Giambattista 40000 290000 ROMA 2 UFFICIO DE 19 SET. 2001 4 Registrato in 41478 290.000 DUECENTO p. 11 Dirigente (D.ssa Maria Grazia DI 70) gro *Responsabile Servizio Alt Mudiziari (Dr. M. RACCIOHIMI)