Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, l'intervenuta pronuncia da parte del giudice dell'impugnazione adito dall'indagato o la pendenza di un'impugnazione proposta da quest'ultimo non determinano l'inammissibilità dell'appello presentato ex art. 322 bis, cod. proc. pen., da un terzo interessato alla restituzione dei medesimi beni, poichè nessuna preclusione deriva dall'identità della materia cautelare allorquando siano diverse le parti del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2014, n. 28565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28565 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 26/03/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 891
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1132/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SA, nato a [...] il [...];
OS IE, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 30/10/2013 del Tribunale della Libertà di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Rimini, con ordinanza del 30 ottobre 2013, ha rigettato l'appello cautelare avanzato, ex art. 322 bis c.p.p., da OS IE e da OR SA, in qualità di terzi interessati, avverso il provvedimento con cui il 9 settembre 2013 il Gip presso il Tribunale della medesima città aveva respinto l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto rispettivamente i beni sequestrati e ritenuti appartenenti in comproprietà a OR IO e alla moglie OS IE nonché i beni appartenenti alle società Treeffe s.r.l., LL s.r.l. e IO OR s.r.l..
Il vincolo era stato imposto sulla base dell'imputazione cautelare elevata nei confronti di OR IO in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, perché, commettendo nel tempo plurime violazioni della medesima norma di legge, quale amministratore unico dal 10 marzo 2005 al 26 marzo 2010 di AERTEXPÒ S.A. (ora Spa), con sede legale in Falciano (Repubblica di San Marino) e con sede amministrativa di fatto in Rimini, e quale amministratore di fatto dal 26 marzo 2010 in poi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto pur essendovi obbligato, ometteva di presentare per gli anni d'imposta dal 2007 al 2011, le relative dichiarazioni annuali, evadendo le imposte per un importo nettamente superiore alle previste soglie di punibilità.
1.1. Nel pervenire a tale conclusione il Collegio cautelare ha premesso che, con istanza depositata il 23 luglio 2013, era stata chiesta, nell'interesse di OS IE, la revoca del decreto di sequestro preventivo limitatamente ai seguenti beni:
- quota del 50% della somma di Euro 13.997,30 depositata sul conto corrente n. 614-1 acceso presso la Banca Etruria, filiale di Rimini, cointestato con il marito RM IO;
- dossier titoli n. 239 depositato presso la Banca Etruria filiale di Rimini per la somma di Euro 33,43, cointestato con il marito RM IO.
Con istanza depositata in pari data, era stata altresì chiesta - nell'interesse di OR SA in qualità di legale rappresentante delle società Treeffe s.r.l., LL s.r.l. e IO OR s.r.l. - la restituzione di diversi beni immobili di proprietà delle predette società, ritenute estranee al reato, nonché della somma di Euro 331,18 depositata sul conto corrente n. 7501 acceso presso la Carim filiale di Rimini, intestato a IO OR System s.r.l..
Il GIP aveva rigettato l'istanza, rilevando che i profili dedotti con le istanze di restituzione, avevano già formato oggetto di valutazione nell'originario provvedimento cautelare e nell'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà all'esito del giudizio di riesame con cui il decreto impositivo dei vincoli era stato confermato ed evidenziando l'assenza di elementi di novità atti a consentire una rivalutazione delle ragioni sottese all'apposizione del vincolo reale.
1.2. Alle medesime conclusioni è giunto il Collegio cautelare osservando, quanto all'impugnazione proposta da OS IE, che - nell'ipotesi di unico conto corrente bancario cointestato con soggetto estraneo al reato - la misura reale provvisoria si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato e non possono operare limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti ai sensi del codice civile nel rapporto di solidarietà tra creditori o debitori ai sensi dell'art. 1289 c.c., oppure nel rapporto tra istituto bancario e soggetto o soggetti depositanti ai sensi dell'art. 1834 c.c.. Sicché - in ossequio al principio sopra richiamato e in assenza di alcuna indicazione in ordine alla effettiva provenienza delle somme in sequestro - il vincolo reale andava mantenuto sull'intero importo sequestrato, da ritenersi nella disponibilità dell'indagato, OR IO.
Quanto invece all'appello cautelare proposto da OR SA, il Tribunale della libertà ha osservato come l'impugnazione, in assenza di nuovi elementi, fosse da ritenersi inammissibile per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza, che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, e tanto sul presupposto che il provvedimento applicativo della misura era stato già confermato dall'ordinanza di riesame del detto provvedimento, ordinanza impugnata con ricorso per cassazione ancora pendente ed essendo irrilevante che la pronuncia fosse stata resa in conseguenza di gravame promosso da soggetto diverso. In ogni caso, il Collegio cautelare ha testualmente riprodotto (pag. 3 e 4 dell'impugnata ordinanza) la ratio decidendi a sostegno della motivazione contenuta nella precedente ordinanza circa la questione della confiscabilità dei beni mobili e immobili appartenenti alle società, legalmente rappresentate da OR IO e nella titolarità dei figli, tra cui il ricorrente OR SA. 2. - Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, ricorrono, tramite il difensore, OS IE ed OR SA, affidando il gravame a due motivi con i quali deducono violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 325 c.p.p., tanto nella emissione della ordinanza appellata quanto nella redazione della relativa motivazione da parte del Tribunale del riesame che avrebbe dovuto annullare e/o revocare l'ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini per assenza delle motivazioni che hanno portato al rigetto dell'appello cautelare (primo motivo) nonché violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 321 c.p.p., comma 2, e art. 322 ter c.p., per erronea valutazione dei beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e per quella dell'art. 125 c.p.p., per totale mancanza di motivazioni che hanno condotto al sequestro di beni appartenenti agli istanti (secondo motivo).
2.1. Si assume, a sostegno del primo motivo di gravame, come il Collegio cautelare abbia del tutto impropriamente applicato al caso di specie il principio della preclusione endoprocessuale e tanto sul fondamentale rilievo che entrambi gli appellanti non avevano impugnato la primitiva ordinanza emessa in sede di riesame del provvedimento restrittivo (nè erano state parti processuali nel relativo procedimento incidentale sfociato nel provvedimento ritenuto preclusivo dell'istanza di restituzione dei beni), sicché alcuna situazione di litispendenza cautelare poteva essere spesa nei loro confronti e derivando da ciò l'assoluto difetto di motivazione circa i motivi di gravame sollevati avverso il provvedimento del Gip gravato con l'appello cautelare.
2.2. A sostegno del secondo motivo, si osserva come il valore percentuale di proprietà del bene, in capo alla ricorrente OS IE, assuma, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, valore sostanziale, con la conseguenza che il sequestro delle somme depositate sul conto corrente bancario, cointestato all'imputato ed a persona estranea al reato, non può riguardare l'intero ammontare del denaro depositato dovendosi presumere la contitolarità del conto, salvo prova contraria che deve essere fornita dall'accusa (circostanza non accaduta nel caso di specie).
Viceversa, il sequestro dell'intero compendio è stato giustificato sulla base della circostanza che sul conto corrente interessato avrebbe operato esclusivamente OR IO ma tale circostanza, secondo i ricorrenti, appare esclusivamente una deduzione, sfornita di ogni riscontro obiettivo, basata esclusivamente sul fatto che gli inquirenti si sono trovati di fronte alla esistenza di un conto corrente e alla circostanza che, al 50%, lo stesso fosse intestato all'imputato.
Richiamando infine giurisprudenza di legittimità, si deduce - quanto ai beni appartenenti ad OR SA, in qualità di rappresentante legale di Treeffe S.r.l., LL S.r.l. e IO OR System S.r.l. - come la ritenuta disponibilità soprattutto dei beni immobili sequestrati in capo a OR IO non incida assolutamente sul concetto di formale e sostanziale circa la proprietà dei beni medesimi, occorrendo la dimostrazione che l'imputato si sia spogliato dei propri beni per farli intestare fittiziamente a società create "ad hoc" con l'accordo del terzo. Nel caso di specie l'organo inquirente non sarebbe riuscito a dimostrare la sussistenza di tale disegno criminoso stante l'inesistenza di esso, fondandosi il vincolo sul mero rapporto di parentela con l'indagato, rapporto, all'evidenza, insufficiente per giustificare il provvedimento ablativo.
Quanto poi all'acquisto del bene immobile ubicato in Rimini, Via Vespucci, si ricorda come lo stesso sia stato acquistato, dopo traversie legate ad un pignoramento della società Treeffe S.r.l., per la soma di Euro 1.326.000,00 interamente ottenuta attraverso mutuo ipotecario ottenuto dalla stessa società ad opera della Carim. Ragionamento analogo deve valere per l'immobile sito in Urbania atteso che lo stesso è stato acquistato attraverso asta giudiziaria da parte di LL S.r.l. come dimostrato dal decreto di trasferimento immobili emesso dal Giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Urbino in data 24 giugno 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo di gravame, se appare fondato l'argomento diretto a contrastare l'effetto preclusivo pronosticato dal Tribunale, non è tuttavia possibile desumere, per le ragioni che saranno di seguito esposte, il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata e quindi convalidare il vizio di violazione di legge denunciato con il motivo dedotto.
2.1. Le Sezioni Unite penali di questa Corte, con la sentenza NA, hanno compiutamente teorizzato il principio della preclusione endoprocessuale (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005) che, quanto agli incidenti cautelari, è stato oggetto di progressiva sistemazione teorica nelle sentenze FA (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994), NE (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004), AG (Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004) e TI (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010). Il principio di preclusione è stato, da un lato, opportunamente utilizzato in sostituzione dell'istituto conosciuto come "giudicato cautelare", nozione inidonea a spiegare i limiti dell'effetto preclusivo in materia cautelare quanto alle questioni non dedotte, quantunque deducibili, ed ai provvedimenti non impugnati, e, dall'altro, ha rappresentato un banco di prova processualmente rilevante per spiegare l'ambito degli effetti preclusivi in relazione all'istituto del c.d. "giudicando cautelare".
Come aspetto tipico di quest'ultimo istituto, si innesta il tema della litispendenza cautelare che trova sostanzialmente soluzione - avuto riguardo alla questione che, con l'interposto gravame, è stata sottoposta alla cognizione della Corte - sulla base dei principi generali;
tant'è che, sul punto, la sentenza NA, avente ad oggetto questioni relative all'esercizio dell'azione penale, e la sentenza TI, avente ad oggetto questioni riguardanti l'azione cautelare, sono giunte a convergenti risultati.
Il Tribunale cautelare ha, in proposito, richiamato proprio la sentenza NA per spiegare l'effetto preclusivo in parte qua ma ha omesso di considerare che quella pronuncia aggancia il "ne bis in idem" all'identità del fatto inteso come corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e, soprattutto, di persona.
La ratio decidendi della sentenza TI fonda poi sulla circostanza che per la configurazione del ne bis in idem cautelare non sia soltanto necessario la identità del fatto (per il quale sia stata esercitata l'azione cautelare) e della persona (nei cui confronti si proceda in via cautelare), quanto anche l'identità del materiale probatorio posto a fondamento dell'azione cautelare stessa, con la conseguenza che la litispendenza cautelare implica l'assoluta sovrapposizione, anche contenutistica, delle regiudicande. Il settore delle cautele reali non registra specifiche speculazioni al riguardo ma la chiave per soluzione delle questioni è tracciata dai precedenti arresti, non potendosi invocare la litispendenza cautelare e dunque la preclusione processuale, qualora sub iudice sia, anche in fasi diverse, un medesimo petitum ma in assenza di una pronuncia che abbia investito la posizione di una parte legittimata ad intervenire nella procedura incidentale.
Va considerato infatti che negli incidenti cautelari reali, a differenza di quelli personali, i soggetti interessati alla decisione possono essere persone diverse rispetto a quelle indagate e, al tempo stesso, titolari di un interesse sulle cose sequestrate sicché i terzi godono di una posizione giuridica attiva processualmente tutelata.
Pertanto gli effetti preclusivi non possono scaturire dall'identità della materia cautelare trattata quando siano diverse le parti che hanno partecipato o siano state poste in grado di partecipare al giudizio.
Ne consegue che non può essere dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da un terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro qualora il Giudice cautelare si sia già pronunciato sulla legittimità della causa arresti esclusivamente nei confronti della persona indagata e non anche di coloro che assumano di vantare diritti sui beni della vita sottoposti al vincolo cautelare, non potendo maturare alcuna preclusione al riguardo ne' per effetto della sola identità della materia cautelare trattata e ne' per effetto di una litispendenza cautelare nell'ipotesi in cui dovessero pendere contemporaneamente, in fasi o gradi diversi, i procedimenti attivati dall'indagato e, separatamente, dai terzi interessati nei cui confronti può essere ritenuta mancante una condizione dell'azione ma non la legittimazione ad ottenere una pronuncia.
2.2. In effetti, pur avendo erroneamente affermato la presenza di una maturata preclusione, il Tribunale cautelare ha testualmente riportato le ragioni poste a fondamento della precedente decisione, ritenendo che le stesse fossero idonee a giustificare il mantenimento della cautela anche nei confronti degli appellanti. La motivazione, sia pure per relationem, è stata completa avendo il Tribunale razionalmente affermato che i beni sequestrati, al di là della intestazione formale in capo ai figli dell'indagato, erano da ritenersi nella disponibilità di fatto di OR IO. Al cospetto delle spiegazioni fornite in proposito dal Tribunale (pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato), il primo motivo del ricorso, che dunque, a torto, fonda la doglianza sulla sola mancanza assoluta della motivazione, non solleva alcuna specifica critica su tale punto della decisione, salvo a fornire (ma con il secondo motivo) spiegazioni alternative (riportate sub 2.2. del ritenuto in fatto) che si risolvono in censure fattuali che, come tali, non radicano il sindacato di legittimità.
Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo del ricorso.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Con esso si censura il provvedimento impugnato per non avere il Collegio cautelare ritenuto che il sequestro delle somme depositate sul conto corrente bancario, cointestato all'imputato ed alla moglie (persona estranea al reato ed attuale ricorrente), non potesse riguardare l'intero ammontare del denaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità del conto, salvo prova contraria che doveva essere fornita dall'accusa e nella specie non assolta. Il rilievo è errato avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio di diritto, del tutto condivisibile ed al quale occorre dare continuità, per il quale le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 c.c.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante ex art. 1834 c.c. (Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011, Calgaro, Rv. 251317). Si tratta di un principio che è stato reiteratamente affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 40175 del 14/03/2007, Squillante, Rv. 238086 nonché Sez. 6, n. 24633 del 29/03/2006, Lucci, Rv. 234729). Peraltro, la prevalenza della cautela penale sulla disciplina di natura civilistica è giustificata dall'esigenza di evitare che, nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo di confisca, vengano comunque dispersi i beni che si trovino nella disponibilità dell'indagato (Sez. 6, n. 24633 del 2006, c.t.), essendosi osservato che la prevalenza dell'interesse cautelare opera con riferimento all'accertamento che sarà oggetto della sede di merito e che dovrà trovare una risposta definitiva al momento in cui sarà assunta, nella pienezza del contraddittorio, la decisione relativa alla confisca o meno dei beni in sequestro.
4 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per Ciascun ricorrente, a, sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014