Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
IN 6 1 8 0/0 1 REPU EL P OL ALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto родитесто рыба SEZIONE SECONDA CIVILE For profess i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 20610/98 Cron. 13728 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 2250 IACUBINO Rel. Consigliere Dott. Matteo - Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 08/01/01 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. 3000 per diritti 3 MAC 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE ON LD, TA NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo DiFest studio dell'avvocato GENTILE G. M., che li difende (unitamente dall'avvocato MEREU MASSIMO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
LIRE3000NIERI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI C., che lo difende unitamente all'avvocato CG509249 2001 BROTINI CARLO, giusta delega in atti;
11 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 21/98 del Giudice di pace di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SAN MINIATO, depositata il 10/03/98; UFFICIO COPIE Richiestancopia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dai Sig aan 3000 udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Matteo 0 3 LUG. 2001per diritti IACUBINO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato Benito PANARITI, per delega dell'Avv.BROTINI, depositate in udienza, difensore del l'inammissibilità ° il resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Увеч CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 22 marzo CE LD e EI CA, il Geom. 1997 DO ER esponeva che, avendo i suddetti acquistato un appartamento, facente parte di un fabbricato di appartamenti, in San Miniato Basso via Machiavelli, di proprietà della S.r.l. La Torre della stipula delCostruzioni, al momento preliminare di vendita la società venditrice e le parti promittenti l'acquisto avevano concordato che il progetto, la direzione dei lavori e tutte le prestazioni professionali, fino al rogito notarile, sarebbero state svolte da esso esponente. Aggiungeva, il ER, che aveva intimato in via extragiudiziale ai suddetti acquirenti il pagamento della somma di L.
5.775.084 e, in data 23.10.96, gli inviato un assegno di stessi gli avevano contestando quanto richiesto da esso L.4.187.610, A esponente, relativamente alla voce "realizzazione s e del progetto di variante", progetto che si era o C necessario per esigenze degli invece reso appartamenti, che in sede di acquirenti dei preliminare di vendita si erano accordati affinchè le spese fossero poste a loro carico. Poiché il ER vantava un credito residuo di 3 L.1.587.474 (avendo trattenuto, quale acconto sul maggior dovuto, la somma di L.4.187.610), conveniva CE AL e EI CA dinanzi al Giudice di Pace di San Miniato per sentirli condannare, in solido, a pagare a suo favore, per il titolo sopra precisato, la somma di L.1.587.474, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese ed onorari. I convenuti, costituitisi, contestavano la pretesa attorea, evidenziando quanto segue. In data 6.9.96, essi convenuti avevano ricevuto dall'attore una richiesta di L.4.000.000, con la proposta di non richiedere l'ulteriore importo per l'IVA, in caso di pagamento immediato;
contestarono al geometra, oltre alla illegittimità di tale richiesta, la non congruità della somma, in quanto essa conteneva anche la voce "variante in corso d'opera" assolutamente non richiesta e comunque a y carico del venditore in base al preliminare di e o vendita;
che rimisero, perciò, la somma di J L.4.187.610, ritenuta come dovuta, escludendo il compenso per la variante. Ogni pretesa creditoria dell'attore doveva pertanto ritenersi soddisfatta. Essi convenuti, peraltro, svolgevano anche domanda riconvenzionale, perché venisse accertato e 4 dichiarato che la parte attrice non aveva diritto a trattenere in acconto la somma di L.
4.187.610 e, per altro verso, essendo il dell'intera valore obbligazione, su cui quindi doveva vertere L.5.775.084, la l'accertamento giudiziario, di competenza per valore dell'intera causa era da ritenersi appartenente al Pretore di San Miniato. Le parti, quindi, presentavano memorie istruttorie di replica e di controreplica e la causa veniva, una prima volta, ritenuta in decisione all'udienza del 30.10.97. Ritornava però sul ruolo istruttorio a seguito di ordinanza con cui il giudice ammetteva prova per testi sulla circostanza relativa alla richiesta delle modifiche di cui al progetto di variante. Assunta tale prova e ammessa la produzione di altra documentazione, con sentenza depositata il 10 marzo 1998 il giudice di pace adito, "giudicando secondo equità", ha accolto per quanto di ragione la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della (minor) somma di L.652.400, più accessori. Rigettava la riconvenzionale e compensato al 75% le spese di lite;
il residuo 25% a carico dei soccombenti in solido. Il giudicante invero, premesso (in ordine alla 5 riconvenzionale) che ben era abilitato il creditore а trattenere quella parte del corrispettivo già corrispostagli, ha osservato sul punto del conteso compenso per il progetto di variante che rispetto al preliminare effettivamente si era avuta la variazione del numero dei vani (da 5 a 6). Poiché era incerta la prova su chi avesse ordinato tale variazione, essa giudicante traeva argomenti in tal senso dallo interesse concreto ad essa, interesse che andava ravvisato in capo agli acquirenti, che avevano motivo di adattare l'appartamento alle loro esigenze. Sul quantum poi, con varie argomentazioni in fatto, fondate sul comportamento delle parti ante causam e su corrispondenza tra loro intercorsa, ha ritenuto di accogliere la domanda entro i limiti della somma di L.652.400, imputata al compenso per detto progetto di variante. Impugnano tale decisione CE AL e EI CA con ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso il geom. RI DO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Denunciando violazione dell'art. 81 c.p.c. 6 gravame,i ricorrenti, con il primo motivo di sostengono che il geom. ER, siccome estraneo al contratto tra loro e la società venditrice dell'immobile, non aveva legittimazione a far valere un diritto sorto, "semmai", in capo alla società stessa. 1.1.- Il motivo è infondato. L'attore ha azionato avanti il giudice di pace un diritto proprio, rinveniente dallo espletamento di propria attività professionale. Se titolari passivi di tale obbligo - che aveva la sua fonte in un contratto tra terzi, quali i convenuti e la società costruttrice fossero о meno i primi è questione che atteneva al merito, non alla legitimatio ad causam (e peraltro, se fosse stata sollevata dai convenuti avanti il giudice di merito, questi avrebbe avuto modo di argomentare ex art.1411 c.civ. o in via equitativa). 2.- Il secondo mezzo di ricorso, ancorato alla dell'art. 320 c.p.c., denuncia laviolazione ammissione, da parte del primo giudice, di prove (orali e documentali) oltre il termine di legge.
2.1. Il motivo è privo di rilievo, posto che la decisione non è fondata su quelle prove (da cui il giudicante ha dichiarato di non ricavare "alcun 7 valido aiuto" e, in ordine al quantum, ha tratto il convincimento peraltro favorevole ai convenuti da tutta una serie di comportamenti e missive ante causam, valutati nel loro complesso con criteri equitativi). Il giudice di pace, in realtà, si è "di comune esperienza" (pag. 13avvalso di dati lett. b sentenza impugnata), giudicando quindi insindacabilmente secondo equità. 3.- Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c., sostengono i ricorrenti che il giudice di prime cure ha travisato i fatti di causa, giacchè l'appartamento loro consegnato non aveva un numero di vani superiore a quello promesso, sicchè non era a parlarsi di variante apportata a loro vantaggio. 3.1.- Anche questo motivo non può essere accolto. La valutazione delle risultanze istruttorie è, proprio alla stregua della norma citata dal ricorrente, rimessa al "prudente apprezzamento" del giudice di merito, e non è censurabile, per errore di fatto, con ricorso, bensì con il mezzo ex art. 395 n. 4 c.p.c. (revocazione). 4.- Con questo motivo, ancorato al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., si lamenta insufficiente e 8 contraddittoria motivazione giacchè non individuabile la ratio decidendi né i principi regolatori della materia applicati per giungere alla condanna di essi ricorrenti a favore di persona estranea al contratto da loro stipulato ed alla quale non avevano conferito alcun incarico. 4.1. - Il motivo è generico nella prima affermazione (non specifica in che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria o perché insufficiente, né quali i principi violati), mentre la seconda è assorbita dal rigetto del 1° motivo. Non potevano attendersi, i convenuti, una motivazione su questione di merito non sollevata, ed anzi accettata implicitamente nel momento in cui fecero questione solo di pagamento, integralex O meno del loro debito verso il professionista (v. pag.
4-5 sent. imp.).
5.5.1. E' infine inammissibile l'ultimo motivo con cui si denuncia violazione degli artt. 90 - 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione totale delle spese di lite. Il potere ex art. 92 CO. 2° c.p.c. è rimesso discrezionalità del giudice di merito (che alla nella specie ha compensato ben il 75% di esse spese, considerando la solo parziale soccombenza dei 9 convenuti) e non è censurabile in questa sede (ex : plurimis V. Cass. 2949/95; 12657/92; 2124/94; Set. Un. n.9597/94).
6. Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato e, di conseguenza, i ricorrenti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di questo giudizio, da liquidare come in dispositivo (a. 385 c.p.c.). P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio, liquidate in L.800.000 per onorari ed in L.125800 per esborsi. 60000 Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2001. 21 Consensus.ебии. 310000 Ge freshne ER FI IL CANCELLIERE C1 2 PA rico A M O R TE DEPORTATO IN CANO A TR 1. - 3 MAG. 2001 N 0 toma. 0 E 0 4 0 2 E L. IT 2CANCELLISEC e .0 LL ri 0 e E IU 1 'S D 3 G ila . o IO C d O C e in im 8 P t FI diziari P c to 30 a F rs ie e istra U P S iu e d rea G 7 v I) i to g fia d A e 7 IN ra nte n R o H rviz G 2 e C e ria irig c 3.1 e CO S a tre lie M 2 O A R I D M R Il sab sa . tt.s r. M p. on sp o 1 (D (D e 0 R H 6 10