Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
In materia di liquidazione del compenso al difensore, il giudice che emette il provvedimento che decide sull'opposizione al decreto ha il potere-dovere di richiedere (a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene) gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione. (La Corte in applicazione del principio ha annullato - per violazione di legge consistente nella mancanza della motivazione - il provvedimento con il quale il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del difensore in ragione della assenza di riscontro oggettivo circa le affermazioni dell'opponente sulla attività svolta: in tal modo facendo gravare sul difensore medesimo l'onere di fornire prova di quanto dichiarato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 12205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12205 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 09/12/2003
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNULO Antonio - Consigliere - N. 2296
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 5787/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ugo COLONNA, difensore di Basile Mario;
avverso la ordinanza del Tribunale di Catania in data 11.12.2002. udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Loris D'Ambrosio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - L'avv. Ugo Colonna nell'interesse di Basile Mario Demetrio, ricorre per Cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catania, giudicando in sede opposizione, aveva confermato il provvedimento di liquidazione degli onorari adottato dalla Corte di Assise della stessa città.
2. Secondo il giudicante doveva ritenersi corretta la determinazione del primo giudice, e ciò argomentava sul duplice rilievo che:
nessuna prova era stata fornita dal difensore che nel procedimento svolto con le forme del rito abbreviato le 23 udienze celebrate fossero state tutte di discussione;
nessuna vincolatività poteva essere riconosciuta al parere del consiglio dell'Ordine degli avvocati.
3. A fondamento del ricorso, integrato con successiva nota aggiunta- il professionista deduce un unico ed articolato motivo, con il quale lamenta la violazione di legge, con riferimento all'art. 12 L. 217/90 e la carenza e/o illogicità della motivazione laddove il giudice di merito, dopo aver ribadito il principio di diritto assolutamente pacifico secondo il quale esclusivamente per le udienze di discussione è applicabile il punto n. 5 della Tariffa penale, non applicava tale principio al caso concreto liquidando tutte le udienze, ad eccezione di una, ai sensi dell'art. 4 citata Tabella, omettendo di verificare l'effettiva attività svolta dal difensore sulla base della mera considerazione teorica che tali udienze avrebbero potuto essere caratterizzate anche da attività di integrazione istruttoria.
4. Con la nota aggiunta, a fronte delle conclusione del P.G. presso questa Corte, il ricorrente sottolineava l'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari.
5. Innanzitutto rileva il Collegio che va affrontato il punto relativo alla ammissibilità del ricorso, avendo il P.G. presso questa Corte concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Orbene, come è noto, una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (sent. 28 maggio 2003, Pellegrino), che il Collegio condivide, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha preso esplicita posizione nel senso della ricorribilità per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. dei provvedimenti emessi dal tribunale o dalla corte d'appello in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, sul rilievo che questi, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. La Corte, va aggiunto, per doverosa completezza, nell'ammettere la possibilità del ricorso, ha anche delimitato l'ambito di quanto deducibile davanti al giudice di legittimità: i suindicati provvedimenti sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ma dovendosi fare rientrare in tale vizio anche la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (motivazione mancante o meramente apparente).
6. Venendo al caso di specie, ne deriva che il ricorso è ammissibile ed è anche fondato, giacché il provvedimento impugnato risulta affetto da violazione di legge, siccome basato su una inesatta interpretazione della normativa di settore.
Infatti, la decisione gravata poggia su una non corretta interpretazione della normativa di settore in tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato. Non è fondatamente sostenibile il principio che si ricava dal provvedimento impugnato, secondo il quale grava sul difensore l'onere di dimostrare l'attività difensiva svolta.
Al contrario, la normativa di settore (v. art. 170, comma 3, DPR n. 115/2002, richiamato dall'art. 84 dello stesso DPR, in tema di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore) prevede il potere - dovere del magistrato "di richiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione". La locuzione "può" contenuta nell'anzidetta disposizione, in vero, non può intendersi come espressione di una possibilità assolutamente discrezionale, bensì di un "potere" (che è anche "dovere"), il cui esercizio va correlato alla concreta possibilità di decidere causa cognita sull'istanza.
Il provvedimento impugnato si pone, pertanto, in contrasto con la normativa suindicata, laddove, nel rigettare l'opposizione fa esclusivo riferimento all'apoditticità dell'affermazione del difensore ed all'assenza di ogni riscontro oggettivo, facendo così gravare esclusivamente sullo stesso l'onere di fornire la prova di quanto dichiarato.
7. La decisione va annullata con rinvio, dovendo il giudice provvedere in ossequio al suddetto principio di diritto, ma essendo, per il resto, ovviamente libero nella sua decisione quanto all'an ed al quantum della liquidazione, avendo a tal fine riguardo all'attività espletata in concreto e alla tariffa professionale.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale monocratico di Catania.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2004