Sentenza 8 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2019, n. 29596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29596 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UF PE ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Sostituto Procuratore, dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 30/5/2017, confermava la sentenza pronunciata con le forme del rito abbreviato dal TRIBUNALE DI NAPOLI il 19/7/2012 nei confronti di UF PE ES in relazione al reato di cui all'art. 648 CP.
1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il seguente motivo.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione "del disposto di cui agli artt. 191 e dell'art. 191 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p. e all'art. 530 c.p.p. e per violazione del disposto di cui all'art. 712 c.p. e del disposto di cui all'art. 133 c.p.". La difesa, in un unico complessivo motivo, rileva che i giudici di merito avrebbero fondato la dichiarazione di responsabilità sulle circostanze contenute nei verbali di perquisizione e sequestro che, in quanto privi di sottoscrizione, sarebbero nulli e di conseguenza inutilizzabili. Sotto altro profillo la motivazione, comunque, anche a prescindere dall'utilizzabilità o meno dei verbali, si baserebbe su di un compendio probatorio non univoco ed il percorso argomentativo seguito sarebbe carente sul piano logico, ciò con specifico riferimento alla richiesta della difesa di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Le doglianze oggetto del ricorso, per lo più formulate in termini generici, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini.
1.1. La questione circa la nullità e la conseguente inutilizzabilità dei verbali di perquisizione e sequestro è stata correttamente risolta dai giudici di merito Il verbale redatto da pubblici ufficiali è atto pubblico il cui contenuto fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità ed a nulla rileva la circostanza che l'allora indagato, ovvero una delle altre persone presenti, si sia rifiutata di sottoscriverlo (in questo senso cfr. Sez. 2, n. 33956 del 14/06/2017 - dep. 12/07/2017, Pena, Rv. 270733; Sez. 4, Sentenza n. 16144 del 01/03/2017, Rv. 269607; Sez. 5, Sentenza n. 40286 del 14/04/2016, Rv. 268076; Sez. 4, n. 22372 del 26/02/2015, Rv. 263901; Sez. 3, n. 23870 del 26/04/2013, Rv. 25628 per le quali la mancata sottoscrizione assume rilievo nel solo caso in cui il soggetto eccepisca la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o, nel caso specifico dell'elezione di domicilio, all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio). Tale interpretazione si fonda sul dato testuale risultante dal combinato disposto degli articoli 137 e 142 cod. proc. pen. L'art. 137, comma 2, cod. proc. pen., contemplando espressamente l'ipotesi che uno dei soggetti intervenuti non voglia sottoscrivere il verbale, non prevede l'inefficacia dell'atto e prescrive soltanto che della circostanza sia fatta menzione a verbale.L'art. 142 cod. proc. pen., infine, stabilisce tassativamente che il verbale è nullo solo nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale.
1.2. La motivazione della sentenza impugnata, diversamente da quanto indicato nel ricorso, tenuto conto del contenuto dei verbali correttamente ritenuti utilizzabili ma, a ben guardare, anche volendo prescindere dagli stessi e facendo riferimento al verbale di arresto ed all'attività di indagine descritta nelle annotazioni redatte dalla polizia giudiziaria richiamate dai giudici di merito, utilizzabili nel giudizio abbreviato, appare adeguata e coerente. Le circostanze indicate circa le dichiarazioni rese da uno degli autori del reato presupposto, la collaborazione dallo stesso fornita e la concreta attività posta in essere dagli operanti, poi conclusa con l'arresto del ricorrente, infatti, risultano significative della consistenza del quadro probatorio acquisito e della irragionevolezza di qualsivoglia spiegazione alternativa.
1.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla diversa qualificazione giuridica sollecitata dalla difesa. Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, le modalità di luogo e tempo attraverso le quali il ricorrente ha ricevuto i telefoni cellulari sono significative della sussistenza di una piena consapevolezza della provenienza illecita dei beni e, quindi, dell'elemento psicologico della ricettazione 1.4. La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, pure indicata nel "titolo" del motivo di ricorso non è stata articolata nell'atto. Sotto tale profilo la doglianza è aspecifica. La stessa, d'altro canto, considerata la puntuale motivazione della Corte territoriale che ha risposto al motivo d'appello sul punto, appare anche in astratto manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4/4/2019