Sentenza 4 marzo 2003
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- 1. Accertamento del reddito d’impresa: la valenza dell’antieconomicità nelle scritture contabiliAccesso limitatoFulvio Graziotto · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2017
- 2. Se il giudice ritiene attendibile la contabilità e motiva, l'ufficio deve provare l'unica alternativaAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 aprile 2017
Nel caso in cui il giudice del merito ritenga che le incongruenze riscontrate tra redditi e ricavi rispondeva a esigenze di strategia aziendale e motivi adeguatamente tale aspetto, l'Ufficio «non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa - pur se essa sia supportata dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale - essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile». Il caso. Una SRL impugnava l'avviso di accertamento, notificato ex artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/73, col quale l'Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito dichiarato. Per l'Ufficio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NN EDI POP IT ANO0 3 1 88/0 3 LA CORTES PR M. Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 8729/00 Cron.7304 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Rep.840 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN ER, nella qualità di titolare della ditta individuale "GEOM. NN ER IMP. EDILE" ' elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALTAGIRONE 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PENNELLA, difeso dall'avvocato CLAUDIO PREZIOSI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IMP. EDILE STRADALE MORAS DOMENICO & C. COSTR. SPA, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIOACCHINO ROSSINI 9 presso ' lo studio dell'avvocato MAURO ORLANDI, che lo difende2002 BEVILACQUA, in 1343 per procura speciale DOTT. GIORGIO -1- Pordenone n. Rep.93797 del 17/5/00; controricorrente avverso la sentenza n. 537/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato MAURO ORLANDI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto. -2- FI c/ SpA OR RG 8729/00 -1- Oggetto: pagamento corrispettivo subappalto, prova, fatture e documenti contabili, inidoneità. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 12.4.95, l'imprenditore edile DO FI conveniva innanzi al tribunale di S. Angelo dei Lombardi la SpA AS Costruzioni onde sentirla condanna- re al pagamento in suo favore della complessiva somma di £ 672.664.330 che assumeva dovutagli quale residuo corri- spettivo per opere realizzate, presso i cantieri FISI di Melfi ed FMA di Pratola Peligna, in esecuzione d'un con- tratto di subappalto. La SpA AS Costruzioni si costituiva solo dopo la rimessione della causa al collegio assumendo che con il FI era stato raggiunto solo un accordo di collabora- zione senza determinazione della misura del compenso e che, a seguito delle contestazioni dei clienti in ordine alla qualità e tempestività dei lavori eseguiti dallo stesso, aveva dovuto provvedere direttamente affrontando costi per £ 576.927.360 chiedendo compensarsi le ri- - spettive ragioni di credito ed, in via riconvenzionale, condannarsi controparte ai danni. L'adito tribunale, nella dichiarata contumacia del- la AS, questa condannava al pagamento della somma di £ 31.846.775 in favore del FI dando atto dell'esecuzione d'una notevole mole di lavori ad opera dello stesso e A FI c/ SpA OR RG 8729/00 prendendo a base, tra i documenti di produzione attorea, quelli che contenevano anche dichiarazioni confessorie mentre riteneva le fatture e gli e- della controparte, stratti contabili inidonei a fornire la prova dell'ulte- riore credito vantato in quanto provenienti dalla parte e privi di riscontri dalla controparte. Avverso tale decisione il FI proponeva appello cui resisteva la AS proponendo, a sua volta, appello incidentale. Con sentenza 3.3.99, la corte d'appello di Napoli rigettava l'appello principale sulla considerazione dell' inidoneità dei documenti di parte e della perizia pure di parte a fornire prova idonea del credito in difetto di riscontri di parte avversa, non surrogabili con la ri- chiesta prova testimoniale, ritenuta sotto vari profili inammissibile, e, di conseguenza, dichiarava assorbito l'appello incidentale proposto in via condizionata. Avverso tale decisione il FI Proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Resisteva la SpA AS con controricorso cui faceva seguire memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente denunziando violazione degli artt. 21, 23, 24, 25 del DPR 633/72, degli artt. 2709 e 2710 CC, dell'art. 2697 CC FI c/ SpA OR RG 8729/00 -3- nonché vizi di motivazione si duole che la corte terri- toriale abbia considerato "scritture di parte" inidonee alla prova del credito i documenti contabili da lui pro- dotti e ciò senza considerare l'attinenza a quegli stessi lavori la cui effettiva esecuzione aveva riconosciuta, la possibilità di trarne riscontro dagli atti di controparte trattandosi di rapporti tra imprese i cui adempimenti contabili sono regolati dal DPR 633/72, l'intervenuta im- plicita acquisizione di tale riscontro per non avere con- troparte depositato le proprie scritture;
il valore pro- batorio attribuito dagli artt. 2709 e 2710 CC particolar- mente alle fatture, nella specie non contestate dalla controparte ed aventi riscontro implicito nei libri con- tabili della stessa per non essere stati detti libri esi- biti;
la necessaria corrispondenza tra le scritture con- tabili delle imprese imposta dall'invocata normativa tri- butaria. Motivi siffatti che, per connessione, possono es- non meritano accoglimento.sere trattati congiuntamente - E' del tutto evidente, in primis, come non possa ravvisarsi contraddizione alcuna, nella motivazione dell' impugnata sentenza, tra il riconoscimento dell'effettiva realizzazione di lavori per conto della OR ad opera del FI e la reiezione di gran parte della pretesa ce- ditoria fatta valere da questi nei confronti di quella, FI c/ SpA OR RG 8729/00 4- giacché a dimostrare la legittimità di tale pretesa nella misura oggetto della domanda non era, ovviamente, suffi- ciente la prova dell'esecuzione d'una prestazione, ma era necessaria la prova con riferimento a determinate pat- - tuizioni inter partes, la cui eventuale mancanza avrebbe do- vuto indurre l'attore a promuovere altro genere d'azione cercare la dimostrazione dell'entità del credito in ed a altro genere di prova non solo dell'esattezza di tale prestazione ma anche della rispondenza della richiesta controprestazione alle pattuizioni stesse. Tale dimostrazione la corte territoriale ha ritenu- to che l'attore non avesse fornita e conclusione siffatta non risulta inficiata dalle censure in esame. La fattispecie prevista e regolata dall'art. 2709 CC è estranea al caso in esame, giacché la documentazione dalla quale il ricorrente pretende che il giudice del me- rito dovesse trarre la prova del suo credito e del debito della controparte è costituita da scritture e libri con- tabili redatti dal ricorrente medesimo e non dalla con- troparte. Quanto alla fattispecie prevista e regolata dall' 2710 CC, questa Corte ha ripetutamente evidenziato art. pur ove risultino rispettate le condizioni previ- come, stevi di bollatura e vidimazione e regolare tenuta, la norma non attribuisca affatto alle annotazioni redatte FI c/ SpA OR RG 8729/00 -5- sui libri contabili dell'imprenditore pieno valore proba- torio, equiparabile a quello attribuito alle scritture private, onde l'attitudine probatoria delle stesse deve essere valutata caso per caso dal giudice del merito, co- me per ogni altra emergenza istruttoria, nell'esercizio del potere rimessogli ex art. 116 CPC (Cass.
7.2.01 n. 1715, 6.3.97 n. 1994, 3.4.96 n. 3108, 23.11.95 n. 740). Potere che, nella specie, la corte territoriale mo- stra d'aver correttamente esercitato, motivando l'inido- neità probatoria delle sole scritturazioni contenute nei libri contabili dell'attore con il difetto di qualsiasi elemento di prova in ordine ad una determinazione patti- zia che la legittimità di quelle scritturazioni suffra- gasse quanto all'entità, alla natura ed alla durata delle prestazioni commesse ed eseguite, nonché alle modalità di determinazione del relativo compenso, circostanze che lo stesso attore aveva, infatti, chiesto di dimostrare ma mediante prova per testi ritenuta per più versi inammis- sibile. Del pari correttamente la corte territoriale ha e- scluso l'idoneità probatoria delle fatture emesse dall' attore. Premesso, infatti, che la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e rela- tiva a fornitura di merci o prestazione di servizi (anche FI c/ SpA OR RG 8729/00 -6- a cliente non esercente a sua volta la medesima attività) rappresenta idonea "prova scritta del credito" quale ri- decreto ingiuntivochiesta ex lege per l'emissione d'un sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fi- scale, secondo la nuova formulazione dell'art. 634 secon- do comma CPC quale introdotta dalla L 20.12.95 n. 534, è, tuttavia, da escludere che la stessa fattura possa rap- presentare nel giudizio di merito anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base ad es- - prova idonea in ordine così alla certezza, alla li- sa quidità ed all'esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. Giusta quanto ripetutamente evidenziato nella giu- risprudenza di questa Corte, infatti, la fattura commer- ciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente ele- menti relativi all'esecuzione d'un contratto, s'inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consi- stendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quan- do tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la formazione ad opera della stessa parte che intende sua avvalersene, non può assurgere a prova del contratto ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipula- FI c/ SpA OR RG 8729/00 -7-A zione di esso e dell'esecuzione della prestazione indica- tavi, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine così alla rispondenza della presta- zione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che contro ed in ag- giunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (da ultimo, Cass. 25.6.01 n. 8664, 30.1.01 n. 1316, 20.9.99 n. 10160, 26.8.98 n. 8466, 18.2.95 n. 1798). Non può, poi, il ricorrente fondatamente censurare l'impugnata sentenza per non esservi stato preso in con- siderazione il riscontro che le che le proprie scritture contabili e le proprie fatture avrebbero dovuto trovare, a suo avviso, nelle scritture contabili della contropar- te, dal momento che queste ultime non erano state acqui- site agli atti del giudizio e l'invocato riscontro non poteva, pertanto, aver luogo. Né tale riscontro poteva essere presunto, come pure pretende il ricorrente, in ragione del fatto che
contro
- parte avesse omesso di produrre in giudizio i propri li- bri contabili e dell'obbligatorietà della tenuta degli stessi anche ai fini fiscali. Non sussistendo per la parte alcun obbligo di pro- duzione ex lege, contrariamente a quanto suppone il ricor- FI c/ SpA OR RG 8729/00 -8- rente, argomenti da siffatta omissione il giudice del me- rito avrebbe potuto legittimamente trarre solo ove esso stesso avesse espressamente disposta la produzione ex art. 210 CPC, id est su altrettanto espressa istanza dell' interessato, circostanze che il ricorrente, il quale non censura l'impugnata sentenza per mancato accoglimento od omesso esame d'una propria istanza in tal senso, neppure deduce essersi verificate. Quanto, poi, al precetto normativo dell'obbligato- rietà, ai fini fiscali, della corrispondenza tra le scritture dell'una e dell'altra parte relativamente ad un rapporto intercorso tra imprenditori commerciali, esso non comporta affatto che, ai fini probatori, detta corri- spondenza debba essere presunta e che l'una delle parti, con la sola produzione in giudizio delle proprie scrittu- razioni attestanti una pretesa creditoria nei confronti dell'altra, resti esonerata dall'onere di dimostrare non solo la rispondenza delle scritturazioni stesse a speci- fiche previsioni contrattuali ma anche quell'esatto adem- pimento alle obbligazioni assunte dal quale dipende la legittimità delle pretese stesse. Con il terzo motivo, il ricorrente denunziando ancora violazione degli artt. 2709 e 2710 CC nonché degli artt. 2727 e 2729 CC - si duole che la corte territoriale abbia omesso di trarre elementi di giudizio indiziari, FI c/ SpA OR RG 8729/00 -9- idonei a consentire una valida prova per presunzioni, dalla ulteriore "cospicua produzione documentale" ch'egli aveva effettuata. Il motivo non merita accoglimento. Le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e d'idoneità delle prove addotte dalle parti onde assolvere a tale onere attengono al diritto sostan- ziale, sì che la loro violazione dà luogo ad errores in iudi- cando, non al diritto processuale, la violazione delle cui norme dà luogo ad errores in procedendo;
pertanto, non rien- trando tra i compiti del giudice di legittimità l'esame diretto degli atti se non per la verifica dello svolgi- mento del giudizio in conformità al rito, incombe sulla parte, che censure in tal senso muova all'impugnata sen- tenza di merito, di dettagliatamente indicare gli elemen- ti necessari alla valutazione del fondamento delle censu- re stesse. Nella specie, il ricorrente opera un richiamo gene- rico a documenti prodotti nel giudizio di merito, dei quali non indica i dati individuanti né riporta il conte- nuto, non precisa le circostanze della produzione e non riferisce quali deduzioni, neglette dai giudici della precedente fase, sui documenti stessi avesse basate onde dimostrare il requisito della pluralità, univocità, gra- vità, di quei fatti noti dal cui complesso desumere con FI c/ SpA OR RG 8729/00 -10- sufficiente certezza il fatto ignoto da dimostrare al fi- ne di farlo considerare accertato e renderlo probante ai sensi dell'invocato art. 2727 CC;
né si dà carico d'indi- care l'indispensabile nesso di causalità tra l'asserita omissione e l'intervenuta decisione, al fine di consenti- re al giudice di legittimità il controllo, alla stregua delle sole deduzioni contenute nel ricorso, sulla decisi- vità degli elementi di giudizio offerti e pretermessi, onde il motivo risulta svolto senza l'osservanza dei principi dell'autosufficienza e della preclusione. In vero, il ricorrente per cassazione, ove deduca l'omessa valutazione da parte del giudice del merito di documenti prodotti in quella sede deve contestualmente indicare se e quali argomentazioni sugli stessi basate fossero state svolte, giacché la sola produzione non ac- compagnata da specifica istanza d'esame e da deduzioni circa la rilevanza dei documenti prodotti in relazione alle pretese fatte valere impedisce alla controparte la possibilità di controdedurre sul punto, con violazione del principio del contraddittorio, e non comporta, comun- que, per il giudice alcun onere d'esame e, tanto meno, di considerazione dei documenti stessi ai fini della deci- sione, mentre il principio di preclusione osta a che in sede di legittimità possano essere introdotti temi di di- battito non affrontati nella precedente fase. FI c/ SpA OR RG 8729/00 -11- Per l'esigenza, poi, di consentire al giudice di legittimità un'adeguata valutazione della decisività del- le risultanze istruttorie la cui erronea od insufficiente considerazione imputi al giudice del merito, il ricorren- te deve, inoltre, indicare puntualmente ciascuna di esse e specificarne il contenuto mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza come appunto il caso in esame avrebbe richiesto integrale trascri- - zione nel ricorso, non essendo idonea all'uopo la sempli- ce prospettazione del valore probatorio di esse quale in- teso soggettivamente dalla parte. Il difetto di specificità del motivo in esame sotto entrambi gli esaminati profili ne determina, ex art. 366 n. 4 CPC, l'inammissibilità. Con il quarto motivo, il ricorrente chiede a questa Corte una decisione del merito ex art. 384 CPC sulla scorta delle censure precedentemente formulate. La reiezione delle dette censure comporta, a pre- scindere da ogni altra pur possibile considerazione, la reiezione anche di tale istanza. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
FI c/ SpA OR RG 8729/00 -12- LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E 1645.00 , dei quali E 1500/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 17.10.2002. Il Presidente FradomIl est. Wetting CANCELLERIA IL CANCELLIERE 04 MAR 2003 DEPOSITATA IN Maria Di Nuzzo ( IL CANCELLIERE Oggi, Maria Di Nuzzo