Cass. civ., sez. II, sentenza 20/09/1999, n. 10160
CASS
Sentenza 20 settembre 1999

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Massime1

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti.

Commentario1

  • 1Possibile linea difensiva per l’opponente ad ingiunzione su fattura commerciale
    Giorgio Vanacore · https://www.filodiritto.com/ · 13 agosto 2020

    Assai frequentemente, nei giudizi civili tra imprenditori, si assiste all'emissione di decreti ingiuntivi su fattura, ed il più delle volte il difensore dell'opponente all'ingiunzione è chiamato ad elaborare – compito assai arduo – apposita linea difensiva sul punto. I Premessa l'impugnazione delle fatture in ogni loro parte, non va giammai dimenticato l'assunto a monte, vale a dire la nota natura della fattura commerciale di atto unilaterale-partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e nulla più, attestato dall'unanime giurisprudenza: Corte di Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/09/1999, n. 10160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10160
Data del deposito : 20 settembre 1999

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