Sentenza 20 settembre 1999
Massime • 1
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti.
Commentario • 1
- 1. Possibile linea difensiva per l’opponente ad ingiunzione su fattura commercialeGiorgio Vanacore · https://www.filodiritto.com/ · 13 agosto 2020
Assai frequentemente, nei giudizi civili tra imprenditori, si assiste all'emissione di decreti ingiuntivi su fattura, ed il più delle volte il difensore dell'opponente all'ingiunzione è chiamato ad elaborare – compito assai arduo – apposita linea difensiva sul punto. I Premessa l'impugnazione delle fatture in ogni loro parte, non va giammai dimenticato l'assunto a monte, vale a dire la nota natura della fattura commerciale di atto unilaterale-partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e nulla più, attestato dall'unanime giurisprudenza: Corte di Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/09/1999, n. 10160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10160 |
| Data del deposito : | 20 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. GIUSEPPE BOSELLI Consigliere
Dott. ANTONINO ELEFANTE Consigliere
Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC OL, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Petitti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO IO & C. s.n.c. (già s.a.s.), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 130, presso l'avv. AN Zappulla, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Nevio Di Fulvio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila del 13 febbraio 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'11 agosto 1987 la NE AN e C. s.a.s. conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara LA IA esponendo di avergli fornito q.li 4.649 di fave al prezzo di L. 41.200 al quintale oltre IVA, per un ammontare complessivo di L. 195.407.498, come da fattura nella quale era prevista l'applicazione degli interessi di mora pari al tasso bancario in caso di ritardato pagamento. L'IA, dal canto suo, aveva fornito all'attrice q.li 522 di fave, allo stesso prezzo, per un ammontare di L. 21.936.528, nonché q.li 3.099,40 di fave cinesi a L. 33.000 al quintale, per un ammontare di L. 104.325.804, contabilizzate arbitrariamente a L. 36.000 al quintale, e quindi per complessive L. 113.809.968. L'attrice risultava inoltre debitrice per L.
3.145.777 per altra fornitura di fave e favino. A seguito di vari solleciti l'IA aveva versato il 27 marzo 1987 la somma di L. 12.160.583 e, pur restando debitore di L. 53.838.706, oltre interessi bancari, aveva poi corrisposto L. 43.499.042, per cui la NE l'aveva invitata, con lettera raccomandata, al pagamento di L. 22.829.888, di cui L. 10.339.664 per residua sorte capitale e L. 12.490.324 per interessi bancari.
Non avendo l'IA provveduto a tanto, l'attrice ne chiedeva la condanna al pagamento della suddetta somma, nonché al risarcimento degli ulteriori danni ex art. 1124, comma 2% c.c., per effetto del ritardato pagamento.
Il convenuto, costituitosi, oltre a sollevare eccezione di incompetenza territoriale, chiedeva nel merito il rigetto della domanda per essere l'attrice creditrice di sole L. 550.516, mentre egli era creditore della stessa, dovendo le fave cinesi da lui fornite essere contabilizzate al prezzo convenuto di L. 36.000 e non di L. 33.000 al q.le, e quelle vendutegli dalla NE al prezzo di L. 36.000 anziché 38.000 al q.le.
Il tribunale, dopo avere rigettato con sentenza del 13 febbraio 1989 l'eccezione di incompetenza territoriale, con successiva sentenza del 13 agosto 1992 condannava l'IA a corrispondere alla società NE la somma di L. 10.746.356, con gli interessi legali dal 12 agosto 1987 al saldo ed il maggior danno da calcolare in ulteriori sette punti di interesse per il periodo 12 agosto 1987 - 31 dicembre 1990, ed in soli due punti dall'1 gennaio 1991 al saldo. La sentenza veniva impugnata in via principale dall'IA ed in via incidentale dalla società NE, che lamentava il mancato riconoscimento degli interessi di mora. La Corte di appello de l'Aquila, con sentenza del 13 febbraio 1996, confermava la decisione di primo grado.
La corte rilevava che il tribunale aveva correttamente ritenuto fondato il credito della società NE, poiché non vi era stata alcuna contestazione ne' sulla fornitura di fave, ne' sul prezzo di L. 41 .200 al quintale;
aveva altrettanto correttamente ridotto da L. 113.809.968 a L. 104.325.804 l'importo di una delle fatture da scomputare a credito dell'IA, ritenendo provato che il prezzo per quintale delle fave cinesi era di L. 33.000 anziché di L. 36.000, in base alla deposizione del teste NE, pienamente ammissibile poiché i limiti di prova di cui all'art. 2721 c.c. riguardano gli atti scritti di contenuto convenzionale, ma non operano nel caso delle fatture, che sono atti unilaterali. Ha proposto ricorso avverso tale decisione l'IA, chiedendone la cassazione in base a tre motivi.
La società NE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta anzitutto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2709, 2710 e 2729 c.c., nonché il difetto di motivazione, sostenendo che la corte avrebbe errato nel non considerare che la fattura costituisce piena prova tra le parti del relativo contratto, in conseguenza della sua accettazione da parte del destinatario. Nel caso di specie, essendo incontrovertibile che i rapporti erano intercorsi tra due imprenditori commerciali, le fatture poste a corredo della compensazione costituivano, ai sensi dell'art. 2710 c.c., fonte di prova documentale dei diritti e degli obblighi tra i due contraenti.
Il motivo non è fondato. Infatti da nessuna delle norme di cui il ricorrente lamenta la violazione può desumersi che le fatture abbiano valore di prova documentale nel senso inteso dall'IA, il quale mostra inoltre di non tenere conto della differenza tra libri e scritture contabili e fatture. Peraltro i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, nel senso che costui non può negare l'esistenza di quei rapporti di cui egli stesso abbia fatto annotazione in tali libri e scritture, ma tale annotazione non costituisce di per sè prova nei confronti dell'altro contraente. Comunque, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce, in quanto atto unilaterale attinente all'esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso che sia contestato, ma può fornire in proposito tiri semplice elemento indiziario. Questo principio non trova deroga nel caso in cui, vertendosi in tema di rapporti tra imprenditori, tale fattura sia anche annotata nei libri contabili di chi l'ha emessa, ed i libri medesimi, secondo la previsione dell'art. 2710, spieghino efficacia probatoria a favore di colui cui appartengono, atteso che tale efficacia probatoria non può investire fatti diversi da quelli annotati e, quindi, non può riguardare la sussistenza del contratto di fornitura e la consegna della merce, quali elementi costitutivi del credito menzionato nella fattura, allorché questi siano contestati. Più specificamente è stato osservato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto, come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che contro ed in aggiunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove, anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (cfr.: Cass. Sez. 11, 21 maggio 1992, n. 6142). Nella specie la corte di appello ha correttamente rilevato che l'importo di una delle fatture da scomputare a credito dell'IA doveva essere ridotto, essendo stato provato, mediante la deposizione del teste NE, che il prezzo pattuito per quintale delle fave cinesi era di L. 33.000 anziché quello richiesto con la fattura di L. 36.000.
Il ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2721, 2724 e 2725 c.c., e di ogni altra norma o principio in materia di prova, nonché il difetto di motivazione, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto ammissibile la prova testimoniale in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2721 c.c., benché fossero di ostacolo le circostanze del caso. In
particolare la corte non aveva valutato che, in considerazione della rilevanza economica delle operazioni di rimesse reciproche, le parti avevano voluto riprodurre documentalmente, sia pure mediante l'emissione di semplici fatture, la volontà contrattuale espressa verbalmente.
Neppure questo motivo può avere accoglimento.
Come si è visto a proposito del motivo precedente, infatti, la fattura non costituisce prova documentale del rapporto sottostante alla stessa, ma solo un semplice indizio, per cui deve ritenersi ammissibile la prova contraria o la prova integratrice del contenuto della fattura, anche mediante testimoni. E l'ammissione di siffatta prova è rimessa alla facoltà discrezionale del giudice di merito, cui il secondo comma dell'art. 2721 concede la possibilità di valutare ogni altra circostanza.
Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. e degli artt. 21-26 del D.P.R. n. 633, nonché il difetto di motivazione, per non avere la corte considerato che la deposizione del teste NE era soggettiva, partigiana e falsa, poiché costui, nel momento in cui avesse effettivamente accertato che nella fattura i corrispettivi erano indicati in misura superiore a quella reale, avrebbe dovuto corrispondere l'ammontare ivi indicato, ed immediatamente fare richiesta per iscritto di correzione della fattura ricevuta e di nota di credito per la differenza.
Trattasi di un motivo inammissibile in quanto si fonda su semplici apprezzamenti - peraltro del tutto gratuiti e poco comprensibili - sulla attendibilità del teste NE, che viene tacciato di mendacio per il semplice fatto di non avere pagato il maggiore importo ingiustamente richiesto con la fattura, con riserva di richiedere la restituzione della differenza.
L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 125.800 oltre a L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999