Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L 4 7 O .3 B E N E , ) 1 N 9 E O 9 I C 1 Z - A IN NED L POI O IT. IAN01316 /0 1 A 1 P R -1 I T 1 IS D 2 G . E E L IC R EPUBBLICA ITALIANA 9 A 3 D D E IU / E 6 T G 4 N . E E T S T E N T. R A (IS LA CORTES PREM Oggetto Сократерал SEZIONE SECONDA CIVILE TERRITORIALE DETERMINABCONS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 11794/98 Cron. 2726 Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - - Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere- Rep. - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ud. 09/06/00 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. in ROMA diriti 361-2001 per diritt INGUSCIO LUIGI, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE CORSO TRIESTE 62, presso lo studio dell'avvocato MICHELI VINCENZO, che lo difende, giusta delega in LIKE 3000 CANCELLERIA atti;
ricorrente
contro
CG408111 LA BRILLANTE SAS, in persona del suo legale rapp.te CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE p.t. Sig.ra GIAFFREDA LAURA, elettivamente domiciliata UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in ROMA VIA MARZIALE 361 presso lo studio al sig. MICHELI dell'avvocato TROVATO MARIA C, difesa dall'avvocato per diritti L. 01 MAR. 2001 VINCI PAOLO, giusta delega in atti;
2000 IL CANCELLIERE controricorrente 1146 - -1- avverso la sentenza n. 115/98 del Giudice di pace di GALLIPOLI non definitiva, depositata il 09/07/77 e n.R.G.45/98 depositata il 04/03/98 definitiva;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato MICHELI Vincenzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VINCI PAOLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. -2- 11794/98 -1 Oggetto: competenza territoriale;
determinazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citazione 17.3.97, LU GU Con atto di premesso che aveva concordato con tale RO RE il prezzo di £ 400/500.000 per alcuni lavori di pulizia da effettuarsi nel proprio appartamento sito in Matino (Lecce); che, stante l'insoddi sfacente esecuzione della prestazione, aveva proposto al RE il pagamento di £ 500.000; che, successivamente, gli era stato notificato un decreto ingiuntivo del giudice di pace di Gallipoli per il pagamento della somma di £ 842.520 da corrisponde- re in favore di tal società La Brillante, in persona dell'amministratore RA AT RE, il cui credito risultava da fattura commerciale vantato atte- l'esecuzione dei medesimi lavori stante proponeva - opposizione al provvedimento monitorio, eccependo, preli- minarmente, l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Gallipoli, essendo competente quello di Casarano, e, nel merito, la carenza di legittimazione della società La Brillante, essendo quest'ultima del tutto estranea al contratto concluso per i lavori de quibus con altro sog- getto, e l'insussistenza del credito per la parte di esso eccedente quanto concordato a forfait e non ad ore. Costituendosi, la società La Brillante precisava, in merito all'eccezione d'incompetenza territoriale sol- levata dall'opponente, che, avendo questi contattato te- lefonicamente il RE, il contratto si sarebbe con- cluso presso la propria sede in Parabita, donde la com- petenza territoriale del giudice adito;
nel merito, in- 11794/98 sisteva per il riconoscimento della propria legittima- zione e del credito vantato. Con sentenza 9.7.97, il giudice di pace di Gallipo- ritenuto che l'eccezione di difetto di competenza li - per territorio fosse inammissibile ed infondata, trattan- dosi di credito risultante da fattura, quindi liquido ed esigibile, il cui adempimento, ex artt. 1182 terzo comma CC e 20 CPC, doveva aver luogo presso il domicilio del creditore in Parabita respingeva l'eccezione prelimina- re d'incompetenza e rinviava per il merito;
con successi- va sentenza 4.3.98, lo stesso giudice respingeva nel merito gli altri motivi dell'opposizione. Avverso entrambe dette decisioni LU GU, che aveva fatto riserva d'impugnazione per quella sulla competenza, proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Resisteva la società La Brillante con controricor- so. MOTIVI DELLA DECISIONE - denunziandoCon il primo motivo il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 99 CPC in relazione all'art. 360 n.2 CPC si duole che il - giudice di pace abbia respinto l'eccezione di incompeten- za territoriale nonostante il credito vantato dalla controparte fosse stato privo, anzi tutto, dei requisiti di cui all'art. 633 CPC ed, inoltre, del requisito della certezza, onde il luogo dell'adempimento doveva essere stabilito ex quarto comma dell'art. 1182 CC, con conse- 11794/98 -3 guente competenza territoriale del giudice del luogo di residenza e domicilio del debitore, cioè Casarano. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360 n.5 CPC si duole che il giudice di pace abbia ritenuto legittimata la società La Brillante sulla base di dichiarazioni testimoniali confuse e contraddit- torie e di prove documentali inesistenti ed, inoltre, pur avendo confermato il decreto opposto, lo abbia anche con- dannato al pagamento di somma pari alla differenza tra l'ammontare del decreto stesso e gli acconti versati in corso di causa così duplicando, per tale parte, il tito- 10. Il primo motivo merita accoglimento. Con la sentenza 9.7.97 il giudice di pace di Galli- poli, ritenendo liquido ed esigibile il credito fatto va- lere dall'opposta sol perché riportato in una fattura emessa dalla parte medesima, è incorso evidentemente nel- l'errore contestatogli dal ricorrente, errore che, avendo determinato un'applicazione, a sua volta erronea, della norma processuale di cui all'art. 20 CPC, è deducibile in questa sede anche contro le pronunzie emesse ex art. 113 sec. co. CPC. Come è stato ripetutamente evidenziato nella giuri- sprudenza di questa Corte, infatti, la fattura commercia- le, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed al- la sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione d'un contratto, s'inquadra fra 11794/98 gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando ta- le rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, an- corché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avva- lersene, non può assurgere a prova del contratto ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può ri- conoscere in ordine così alla rispondenza della presta- zione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che contro ed in ag- giunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (da ultimo, Cass. 20.9.99 n. 10160, 26.8.98 n. 8466, 18.2.95 n. 1798). Il che sembra, peraltro, opportuno sottolineare non esclude che la fattura, ove proveniente da un impren- ditore esercente attività commerciale e relativa a forni- tura di merci servizio prestazione di - fattispecie, cuiquest'ultima, va ricondotto il caso in esame - a esercente a sua volta la medesimacliente anche non attività, rappresenti idonea "prova scritta del credito" quale richiesta "ex lege" per l'emissione del decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità ammini- strativa e fiscale, secondo la nuova formulazione del- 11794/98 l'art. 634 secondo comma CPC, quale introdotta dalla L 20.12.95 n. 534). E', per contro, del tutto da escludere che una fat- tura possa rappresentare nel giudizio di merito ed, in particolare, per quel che qui interessa, nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base alla prova idonea in ordine alla certezza, alla li- stessa - quidità ed all'esigibilità del credito in essa dichiara- to, così ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa come anche, anzi preliminarmente, ai fini della determinazione del luogo d'adempimento dell'obbligazione di pagamento ex art. 1182 CC e, consequenzialmente, della determinazione della competenza per territorio ex art. 20 CPC in deroga al disposto generale dell'art. 18 CPC. In forza del combinato disposto delle norme testè richiamate, in difetto di prova d'un credito certo, li- quido, esigibile, l'obbligazione di pagamento va adempiu- ta, ai sensi del quarto comma della norma sostanziale, al domicilio del debitore, onde, nella specie, essendosi con " l'impugnata sentenza ritenuto luogo d'adempimento il do- micilio del creditore sul solo erroneo presupposto della liquidità ed esigibilità del credito dedotto in giudizio e non risultando accertata in tale luogo la stipulazio- - ne del contratto, non solo per l'assorbente considerazio- ne del non essersi il giudice pronunziato sul punto, ma anche per non risultare dimostrato quale delle parti avesse formulato per telefono la proposta e quale avesse effettuato l'accettazione la pronunzia sulla competenza 11794/98A del giudice di pace di Gallipoli va annullata e va di- chiarata la competenza del giudice di pace di Casarano. E' appena il caso di rilevare come, contrariamente all'assunto di parte resistente, l'esatto ammontare dell' obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio non risultas- se affatto determinato e neppure agevolmente determinabi- le in base a semplici calcoli matematici all'atto dell' introduzione del giudizio momento determinativo della - competenza in quanto non risultavano certi ed inconte- - stati né la quantità della prestazione resa dal preteso creditore né il parametro cui rapportarne il valore eco- nomico, tant'è che entrambi gli elementi risultano suc- cessivamente acquisiti, come da ulteriore sentenza defi- nitiva 4.3.88 dello stesso giudice di pace di Gallipoli, mediante prova testimoniale assunta in corso di giudizio. Il secondo motivo di ricorso, concernente il merito della controversia deciso con la surrichiamata sentenza definitiva, resta di necessità assorbito. La liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità è rimessa, ex art. 385 CPC, al giudice indicato come competente per la pronunzia sul merito.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara as- sorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Casarano. Così deciso in Camera di Consiglio il 9.6.2000. Il Presidente HIl cord. est. Shaddu Hetting % DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3OGEN 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Lolazic IL CANCELLERE C1 Paolo Talarico. севеча ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)