Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 4
La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento; la risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo.
Per stabilire se il contratto di leasing è di godimento o traslativo, occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione di esso, accertando se il canone è stato pattuito come corrispettivo dell'utilizzazione del bene, ovvero come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del contratto. Si ha infatti la figura del leasing di godimento allorché l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, e lascia non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione.
Ricorre la figura del leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. Si ha invece leasing traslativo allorché la pattuizione si riferisca a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto.
Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Leasing, fallimento, contratti pendenti, qualificazione, leasing traslativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA OL, MA EL MA, MA GA UR, MA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 43, presso l'avvocato BIANCA MASSIMO C., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORELLI SORGATO MAURIZIA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MERCANTILE LEASING SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 05775/97 proposto da:
MERCANTILE LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 61, presso l'avvocato BARTOLI S., rappresentata e difesa dall'avvocato CAMERINI RAOUL, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA OL, MA EL MA, MA GA UR, MA RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1086/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 26/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/12/2000 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
uditi per i ricorrenti, gli Avvocati Corelli Sorgato e Bianca, che si riportano al ricorso e alla memoria difensiva;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro distinti decreti ingiuntivi in data 16-17 dicembre 1991 il presidente del Tribunale di Firenze intimava a RO, EL MA, LE RI ed CO LL il pagamento, a favore della Mercantile Leasing s.p.a., delle somme di L. 126.514.296, L. 20.919.932, L. 126.449.951, L. 213.491.753, oltre alla restituzione degli automezzi (un'autovettura, un semirimorchio e tre trattori stradali) oggetto dei contratti di leasing stipulati dagli ingiunti, dei quali la ricorrente assumeva l'inadempimento, per mancato pagamento dei canoni.
Proponevano opposizione i LL, deducendo che dal gennaio 1991 avevano cessato di corrispondere i canoni, poiché la Mercantile Leasing aveva iniziato da allora ad emettere fatture maggiorate di IVA, nonostante fosse stata pattuita la fatturazione in esenzione IVA e nonostante le fosse stata inviata, anche per l'anno 1991, la "dichiarazione d'intento" quale esportatore abituale, prevista dall'art. 1 lett. c) del d.l. 29.12.1983 n. 746 convertito nella legge 27.2.1984 n. 17. Gli opponenti eccepivano altresì la nullità delle "gravose clausole" apposte sul retro dei contratti, in quanto "pressoché illegibili" e contestavano la misura degli interessi ed il presupposto per l'applicazione della penale. Chiedevano quindi la revoca dei decreti ingiuntivi e la condanna della società al risarcimento dei danni subiti a seguito della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi stessi.
La Mercantile Leasing s.p.a., costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna degli opponenti al pagamento delle differenze fra le somme richieste con i decreti ingiuntivi e quelle che avrebbe incassato in caso di regolare esecuzione dei contratti.
Con quattro sentenze 2.6-12/15.10.1992 il Tribunale di Firenze rigettava le opposizioni e le relative riconvenzionali. Riuniti i procedimenti, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza 4.6-26.9.1996, confermava le decisioni impugnate, rigettando sia gli appelli principali che gli incidentali. La motivazione della corte territoriale si articolava sulle seguenti considerazioni. La fatturazione con maggiorazione IVA non era addebitabile alla Mercantile Leasing, poiché - a prescindere dall'applicabilità o meno al leasing dell'esenzione dall'imposta - tale esenzione era necessariamente condizionata alla consegna della "dichiarazione d'intento" da parte dell'utilizzatore, e non vi era idonea prova dell'avvenuta spedizione della suddetta dichiarazione per l'anno 1991 da parte dei LL, non essendo all'uopo sufficiente l'annotazione nei propri registri.
Sotto il profilo giuridico, i contratti in oggetto erano qualificabili come ad esecuzione continuata o periodica e rientravano nella categoria del leasing c.d. di godimento. Ciò si desumeva dalle clausole contrattuali, che contenevano l'espressa pattuizione, in caso di risoluzione, della restituzione degli automezzi, oltre alla corresponsione di una penale pari ai 3/5 dei canoni non ancora scaduti, senza nulla dire di quelli già versati: l'omessa menzione dell'obbligo di restituzione dei canoni versati, unitamente all'indicazione specifica - per
contro
- dell'obbligo di restituire i veicoli ed alla previsione della penale, convincevano che le parti avevano inteso concludere un contratto ad esecuzione continuata, assimilabile alla locazione, e non un contratto assimilabile alla vendita rateale con riserva di proprietà, a nulla rilevando, di fronte della volontà così inequivocamente manifestata dalle parti, l'eventuale non inapprezzabile valore di mercato degli automezzi al termine della locazione finanziaria.
Quanto all'asserita esosità delle pretese della Mercantile Leasing, la corte d'appello osservava che le stesse trovavano riscontro nelle clausole contrattuali, leggibili e specificamente sottoscritte. In particolare, l'istanza di riduzione ad equità della penale non poteva essere accolta, sia perché domanda nuova, come tale inammissibile in appello, sia perché comunque intrinsecamente infondata, considerato il massimo interesse del creditore all'adempimento, trattandosi di società finanziaria direttamente finalizzata alla stipulazione di contratti di leasing. Ugualmente infondata appariva infine la doglianza relativa alla misura degli interessi, data l'esplicita pattuizione contrattuale in tal senso. Circa l'appello incidentale, appariva inaccoglibile la domanda di ulteriore risarcimento avanzata dalla Mercantile Leasing, non essendo disponibili gli elementi per la determinazione del danno (restituzione o meno degli autoveicoli, prezzo di ricollocazione degli stessi sul mercato).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso RO, EL MA, LE RI ed CO LL.
Ha resistito con controricorso la Mercantile Leasing s.p.a., la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso principale e l'incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 D.P.R. n. 633/1972, anche in relazione agli artt. 2218-2710 c.c. ed alle norme sull'interpretazione del contratto, nonché omesso esame di richieste istruttorie e documenti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto non configurabile come inadempimento contrattuale da parte della Mercantile Leasing la fatturazione con maggiorazione IVA. Deducono in proposito che nei contratti era stata espressamente pattuita la fatturazione in esenzione IVA e che essi avevano tempestivamente inviato la "dichiarazione d'intento" relativa all'anno 1991. La prova della spedizione era fornita dall'annotazione sul registro della corrispondenza, regolarmente vidimato e bollato e quindi munito dell'efficacia probatoria prevista dall'art. 2710 c.c., mentre l'avvenuta ricezione emergeva dalle lettere in atti, inviate dalla stessa Mercantile Leasing, e, comunque, si sarebbe potuta dimostrare tramite la prova testimoniale all'uopo articolata ed ingiustamente non ammessa.
1.2. La censura è infondata.
Va in primo luogo puntualizzato - come, del resto, correttamente evidenziato nella sentenza impugnata - che la fatturazione in esenzione IVA era comunque subordinata alla presentazione da parte dell'utilizzatore, per ciascun anno, della "dichiarazione d'intento", prevista dall'art. 8 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e dall'art. 1 lett. c) del d.l. 29.12.1983 n. 746, convertito nella legge 27.2.1984 n. 17, dichiarazione scritta con la quale l'esportatore abituale, sotto la propria responsabilità, manifestava l'intento di avvalersi della facoltà di acquistare beni o servizi senza addebito d'imposta. La circostanza, quindi, che fosse stata pattuita la fatturazione dei canoni in esenzione IVA era costitutiva del relativo obbligo per la società concedente solo in presenza della dichiarazione d'intento dell'utilizzatore, senza la quale venivano meno le condizioni per evitare l'applicazione dell'imposta.
Spettava dunque agli utilizzatori dimostrare che, come per l'anno 1990, anche per l'anno 1991 essi avevano fatto avere la dichiarazione d'intento alla Mercantile Leasing.
E, secondo la valutazione degli elementi probatori operata dalla corte d'appello, tale prova non è stata fornita.
La sentenza impugnata, infatti, premessa la necessità della forma scritta, quanto meno "ad probationem" (essendo la dichiarazione d'intento necessariamente redatta in forma di documento scritto), ha rilevato che la sola prova documentale fornita consisteva nell'annotazione della spedizione nel registro della corrispondenza degli stessi utilizzatori: e, a fronte della mancanza della correlativa annotazione dell'avvenuta ricezione nei registri della società concedente, la quale aveva sempre negato tale ricezione, i giudici di merito hanno ritenuto la prova insufficiente. I ricorrenti oppongono ora tre argomentazioni: a) la piena efficacia probatoria delle scritture regolarmente vidimate e bollate;
b) la prova emergente dalla corrispondenza in atti;
c) la prova testimoniale espressamente richiesta e non ammessa. Nessuna di tali argomentazioni può essere condivisa. Non la prima, poiché le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c. (Cass. 1994/ 1997; 3108/1996; 740/1995).
Non la seconda, poiché i ricorrenti non hanno specificato - come sarebbe stato necessario per rendere ammissibile la censura - da quale corrispondenza, non esaminata dai giudici d'appello, tale prova sarebbe emersa.
Non la terza, data la rilevata necessità della forma scritta per la prova della spedizione della dichiarazione d'intento. La motivazione della corte d'appello circa il mancato raggiungimento della prova della spedizione appare dunque esente da censura, avendo correttamente dato ragione della valutazione d'insufficienza attribuita alla sola risultanza delle scritture provenienti dagli stessi utilizzatori.
2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 c.c. e delle norme sulla interpretazione del contratto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato i contratti come leasing di godimento in base ad elementi inidonei allo scopo e per avere invece trascurato di valutare elementi decisivi per la qualificazione dei contratti come leasing traslativo. In particolare, i ricorrenti contestano l'argomentazione, secondo cui la qualificazione come leasing di godimento si ricavava dalla mancata previsione contrattuale della restituzione dei canoni pagati in caso di risoluzione, e lamentano che i giudici d'appello abbiano - per
contro
- ritenuto irrilevanti circostanze essenziali, come la notevole discrepanza tra prezzo di opzione e valore residuale dei veicoli al termine dei contratti, significative per dimostrare che i canoni assolvevano in realtà alla preminente funzione di corrispettivo per l'acquisto dei beni.
2.2. Per l'analisi di tale motivo occorre premettere la nota distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte a decorrere dalla sentenza delle sezioni unite n. 65 del 1993, in base allo scopo perseguito dalle parti ed alle conseguenti caratteristiche fondamentali del contratto. Nell'ambito del leasing finanziario sono quindi individuabili due tipi di leasing: il primo (leasing di godimento), pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi;
il secondo (leasing traslativo), pattuito con riferimento a beni atti conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto. La distinzione si riverbera sul regime della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, essendo applicabile al leasing di godimento la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica dettata dall'art. 1458 c.c. (con particolare riferimento alla non ripetibilità dei canoni già versati), ed al leasing traslativo la disciplina della vendita a rate con riserva di proprietà dettata dall'art. 1526 c.c. (con particolare riferimento alla restituzione dei canoni riscossi).
Per stabilire se si sia in presenza di leasing di godimento o di leasing traslativo, occorre accertare la volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali. In particolare, ricorre la figura del leasing di godimento allorquando l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, lasciando non coperta non parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza. Per contro, ricorre la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione, con ciò dimostrando che i canoni hanno incluso non solo il corrispettivo per l'uso ma anche gran parte del prezzo del bene. La giurisprudenza di questa Corte è in proposito consolidata e costante (sent. 10482/1993; 1731/1994; 2743/1994; 6034/1997;
12790/1997; 11614/1998; 4855/2000; 10265/2000).
Ora, la corte d'appello, dopo aver premesso la distinzione teorica tra leasing assimilabile ai contratti ad esecuzione continuata o periodica e leasing assimilabile alla vendita con riserva di proprietà, e dopo aver osservato che l'interpretazione andava condotta alla stregua dell'intenzione dei contraenti, ha formulato le seguenti considerazioni.
Poiché i contraenti hanno pattuito espressamente, in caso di risoluzione, la restituzione del veicolo ed inoltre una penale pari ai 3/5 dei canoni non ancora scaduti, senza nulla dire di quelli già corrisposti, sembra arduo sostenere che, in caso di risoluzione, la società concedente dovesse restituire i canoni già ricevuti, poiché in tal caso non sarebbe stato necessario far riferimento specifico all'obbligo di restituzione del mezzo. In realtà, l'omessa indicazione dell'obbligo della società concedente di restituire i canoni ricevuti, unitamente - per
contro
- alla indicazione specifica dell'obbligo di restituire il mezzo ed alla previsione della penale, stanno chiaramente ad indicare che le parti hanno voluto concludere dei contratti ad esecuzione continuata o periodica assimilabili alla locazione e non dei contratti di vendita rateale con riserva di proprietà. Così non rileva l'eventuale non indifferente valore di mercato al termine della locazione finanziaria, perché le parti hanno chiaramente manifestato di voler concludere dei contratti giuridicamente inquadrabili sotto la specie dell'intermediazione finanziaria, finalizzata al godimento di un bene dietro pagamento di un canone, e non sotto quella della vendita rateale con riserva di proprietà.
Ora, tale motivazione si risolve in una tautologia e si rivela lacunosa ed illogica.
Ed invero, la corte d'appello si è limitata ad esaminare solo alcune delle clausole contrattuali, quelle relative agli obblighi dell'utilizzatore in caso di risoluzione, e da esse soltanto ha desunto la natura di leasing di godimento. Poi, così accertata la natura di leasing di godimento, ha considerato irrilevanti gli elementi eventualmente contrastanti con tale qualificazione. Risulta manifesta - da un lato - l'insufficienza di tale motivazione, per avere trascurato di prendere in esame elementi essenziali del contratto, quali l'importo complessivo dei canoni ed il prezzo di opzione raffrontato con il valore residuo del bene alla scadenza, e - d'altro lato - la sua illogicità, che si risolve in una petizione di principio, per aver affermato l'irrilevanza di tali elementi essenziali in quanto in contrasto con la qualificazione di leasing di godimento.
La censura si palesa quindi fondata.
In accoglimento, dunque, di tale motivo, la sentenza deve essere cassata, demandandosi al giudice di rinvio la qualificazione del leasing in base alla completa analisi di tutti gli elementi del contratto e sulla scorta dei criteri distintivi - come sopra chiariti - tra leasing di godimento e leasing traslativo.
La qualificazione del contratto comporta differenze fondamentali nelle conseguenze della risoluzione, applicandosi al leasing di godimento la disciplina dettata dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica ed al leasing traslativo la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la vendita a rate con riserva di proprietà.
E poiché l'art. 1526 c.c. è pacificamente considerato norma inderogabile, sarebbero nulle, nell'ipotesi di accertato leasing traslativo, le clausole contrattuali eventualmente in contrasto con la disciplina ivi dettata (v. Cass. 2909/1996).
3. Le successive censure mosse dai ricorrenti riguardano la manifesta eccessività della penale e degli interessi moratori, anche in relazione - per questi ultimi - alla nullità della pattuizione di interessi usurari sancita dalla legge n. 108/1996. Trattasi di questioni che, attinendo alla disciplina della risoluzione, sono evidentemente consequenziali alla qualificazione del leasing come di godimento o traslativo ed il cui esame va perciò posposto a tale qualificazione, che dovrà essere operata dal giudice di rinvio. In questa sede vanno pertanto dichiarate assorbite.
4. Analogamente, deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale, concernente la domanda della società concedente di risarcimento dei danni ulteriori, non coperti dalla penale convenzionale. Anche per questa domanda, infatti, è pregiudiziale la qualificazione del contratto di leasing e l'individuazione consequenziale della disciplina applicabile in caso di risoluzione.
5. Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo, rigettandosi il primo e dichiarandosi assorbiti gli altri, unitamente al ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte Riunisce i ricorsi.
Rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, cui rimette la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001