Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO0 4097 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 20879/99 Cron.8785 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. 1366 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Ud. 27/11/00 Consigliere Dott. Stefano BENINI CORTE SUPER ha pronunciato la seguente UFFICIO (: Richiesta copia studic SENT E NZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: -23 MAR 2001il RD AR EDA, elettivamente domiciliata in ROMA -- --- IL CANCEL VIA A. GRAMSCI 36, presso l'avvocato MAURIZIO CALO', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA IO MANILDO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO RD AR EDA, DA ND, AS, RO AT, AUTOTRASPORTI NT CA IO, AL NO, AT LAURA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICINA MICHIELON Srl già NUOVA OFFICINA DIESEL Sas, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 2000 FIN.ECO LEASING SpA, GAZZOLA ANGELO, POLLONI CESIA, al Sig. Colo- per diritti L. H+000+5 2211 POLLONI NICOLETTA, POLLONI CLAUDIO;
il 1.2 GIU. 2001 IL CANCELLIERE -1- intimati avverso la sentenza n. 725/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 07/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udi.to per il ricorrente, l'Avvocato Calò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA DIRITTI DIRITTI DIRITTI AR MA 3 TX SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 11.7.1996 MA ED VE proponeva opposizione avanti al Tribunale di Treviso avversO la sentenza del 20.6.1996 con cui 10 stesso Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento in estensione di quello della T.Ex. Transport Express di Dallefrate Guido C. S.a.S., ritenendo la sua diretta partecipazione alla gestione dell'impresa con caratteristiche tali в da qualificarla come socia accomandataria di fatto. il giudiceCostituitasi la curatela, istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del fallimento della società, fissando il termine per la notifica fino al 23.9.1996. L'opponente provvedeva tempestivamente alla notifica nei confronti dei creditori istanti ad eccezione di OD IN che risultava deceduta. Su richiesta dell'opponente il giudice istruttore fissava nuovo termine per la notifica agli eredi SI, OL e IO LO che si costituivano in giudizio. Con sentenza del 12-25.2.1998 il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali, 3 ritenendo che non era consentito al giudice istruttore concedere nuovo termine ai sensi dell'art. 291 C.P.C. per l'integrazione del contraddittorio già disposta. Proponeva impugnazione la VE ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva solo il curatore, la Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 13.5-7.6.1999 respingeva il gravame, spese del condannando l'appellante alle ulteriori grado. Dopo aver ritenuto inammissibile perché svolta tardivamente la deduzione contenuta in comparsa conclusionale, secondo cui la sentenza impugnata non aveva svolto accertamenti in ordine alla effettiva riferibilità all'iniziativa della VE della dichiarazione di fallimento non solo della VE ma anche della società, e dopo aver Osservato che in ogni caso doveva considerarsi pacifica in causa la qualità di creditrice istante della medesima, posto che su iniziativa della stessa VE era stata disposta l'integrazione nei confronti della IN, rilevava la Corte d'Appello che a quest'ultima doveva riconoscersi la qualifica di creditrice istante anche nel giudizio di opposizione al fallimento dichiarato in 4 estensione Su iniziativa del solo curatore, ritenendo che tale successiva richiesta costituisca lo sviluppo dell'iniziativa originariamente assunta dai creditori, come gia affermato da questa Corte (Cass. 10431/92). Osservava poi che, pur potendosi ritenere applicabile l'art. 291 comma 1 C.P.C. anche nell'ipotesi di citazione effettuata in integrazione del ottemperanza ad un ordine di contraddittorio impartito ai sensi dell'art.331 C.P.C., tale principio non era invocabile nel caso in esame in quanto non ricorreva il requisito imprescindibile della presenza di una notificazione che, seppure nulla, fosse comunque esistente, trattandosi di una notificazione materialmente inesistente, preclusiva conseguentemente della fissazione di un nuovo termine. Rilevava altresì che in presenza di un atto inesistente nessuna sanatoria era configurabile e che non era in ogni caso applicabile l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis C.P.C., invocato dall'appellante, sia perché espressamente correlato alle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 C.P.C., sia perché né la parte né il giudice istruttore avevano ad esso S fatto riferimento e sia infine perché non ricorrevano qli estremi della causa di forza maggiore, essendo tornato all'istante il 17.9.1996 l'atto con l'indicazione dell'avvenuta morte della IN ed essendo scaduto il termine il 23.9.1996 e cioè dopo un lasso di tempo sufficiente per effettuare le ricerche sulle generalità degli eredi e per provvedere alla notificazione nei loro confronti. в Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione MA ED VE, deducendo quattro motivi di censura illustrati anche con memoria. Le controparti non hanno svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso MA ED VE denuncia violazione degli artt. 6, 18, 21, 22, 147, 160 e 162 L.F.; 329 e 342 C.P.C. nonché insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che il suo fallimento era stato dichiarato d'ufficio su iniziativa del curatore del fallimento della T.EX. S.a.s. a seguito del rigetto della proposta di concordato preventivo e che pertanto nessun creditore, nemmeno quelli che 6 avevano presentato originariamente istanza di fallimento, potevano considerarsi legittimi contraddittori nel presente procedimento di opposizione, da individuarsi solo in coloro la cui iniziativa aveva effettivamente causato la pronuncia di fallimento, con la consequenza che nessun obbligo incombeva ad essa opponente di citare la IN e, successivamente, i suoi eredi. Sostiene altresì che erroneamente la Corte d'Appello ha qualificato come "diverso motivo di gravame" l'osservazione, contenuta in comparsa conclusionale, circa la necessità di un sull'effettivo rapporto di causalità accertamento fra la domanda della IN e la dichiarazione di fallimento pronunciata sia nei suoi confronti che nei confronti della società, non avendo tenuto conto che tale accertamento costituiva il necessario antecedente logico e giuridico in relazione all'eccepito difetto di legittimazione. Il presente motivo di ricorso risulta articolato in due distinte censure, riguardando la prima l'attribuzione alla IN della qualità di creditrice istante e, come tale, di litisconsorte necessaria anche nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento dichiarata in estensione su 7 iniziativa del solo curatore e la seconda la statuizione relativa al carattere definitivo della pronuncia del Tribunale per la mancata impugnazione in ordine all'effettiva riferibilità all'iniziativa della IN della dichiarazione di fallimento non solo della VE ma anche della società T.EX. s.a.s.. Entrambe le censure sono infondate. Quanto alla prima, la Corte d'Appello si è adeguata sostanzialmente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che considera creditori istanti litisconsorti neccessari anche nel giudizio di opposizione alla sentenza che abbia esteso il fallimento ai soci illimitatamente e solidalmente responsabili ancorchè la domanda di estensione sia stata proposta dal solo curatore, atteso che tale domanda costituisce lo sviluppo dell'iniziativa originariamente assunta dai creditori e deve intendersi riferita a tutti coloro che per legge devono rispondere del dissesto denunciato. In mancanza di pertinenti argomentazioni di segno contrario da parte della ricorrente, il Collegio ritiene di dover dare continuità a tale giurisprudenza. 8 Non può infatti considerarsi frutto di un diverso orientamento la richiamata decisione di questa Corte (8268/92), riferendosi ad una fattispecie ben diversa da quella in esame e cioè all'ipotesi dell'unico fallimento dichiarato d'ufficio nonostante l'istanza di alcuni creditori e facendo leva invece la richiamata giurisprudenza sul fallimento in estensione sul nesso esistente istanza nei confronti della fra l'originaria la posizione dei relativi soci società e illimitatamente responsabili. Per quanto concerne la seconda censura, si Osserva che la questione riguardante l'attribuibilità alla IN della qualità di creditrice istante in relazione al fallimento della T.EX. S.a.s. costituente il presupposto necessario perché venga considerata litisconsorte necessaria anche nel giudizio di opposizione al - è certamente rilevabile fallimento in estensione d'ufficio, riflettendosi sulla sua legittimazione. Tale principio va però coordinato con quello del giudicato interno eventualmente formatosi per effetto della mancata impugnazione della decisione adottata al riguardo, rimanendo in tal caso preclusa ogni ulteriore valutazione. 9 Orbene risulta dagli atti, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che il Tribunale aveva affermato la qualità di litisconsorte necessaria della IN nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento in estensione sul presupposto che era da considerarsi creditrice istante in ordine al precedente fallimento della T.EX. S.a.s.. Su tale specifico punto la VE non ha proposto impugnazione, avendo al riguardo limitato l'appello alla diversa questione relativa alla persistenza della qualità di creditrice istante anche nel giudizio di opposizione al fallimento in con ciò implicitamente ammettendo tale estensione qualità ai fini del precedente fallimento ed avendo invece solo con la comparsa conclusionale censurato la questione presupposta, assumendo che il Tribunale non aveva svolto accertamenti in ordine alla concreta riferibilità all'iniziativa della IN della dichiarazione di fallimento non solo della VE ma anche della T.EX. s.a.s. Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha ritenuto tardiva tale ulteriore censura e preclusa conseguentemente ogni valutazione al riguardo. 10 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 152, 153, 154, 350 e 357 C.P.C.; 24 Cost. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Sostiene che l'art. 331 C.P.C., prevedendo l'inammissibilità dell'impugnazione nel caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato ma non disponendo espressamente sulla perentorietà di detto termine, non esclude che esso possa essere prorogato o modificato dal giudice, come affermato anche dalla giurisprudenza (Cass. 11626/92; Cass. 10151/90; Cass. 3888/77) in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, circostanze certamente ravvisabili nel caso in esame in cui essa ricorrente non aveva avuto la disponibilità del fascicolo fallimentare, aveva ignorato la morte della IN fino a quando non le era pervenuta la relata di notifica con l'indicazione del decesso ed aveva avuto solo la disponibilità di cinque giorni (comprensivi del Sabato e della Domenica) per individuare gli eredi, predisporre i relativi atti di citazione e provvedere alle notifiche. Deduce altresì che, pur in presenza di tali elementi, la Corte d'Appello ha 11 escluso con una motivazione insufficiente la sussistenza di una causa di forza maggiore idonea ad impedire il rispetto del termine, non apparendo comprensibile come abbia potuto ritenere detto termine sufficiente per l'espletamento di tante attività. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184 bis C.P.C. e 24 Cost. nonché insufficiente contraddittoria motivazione in relazione all'art. d'Appello abbia 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte ritenuto l'art. 184 bis C.P.C. applicabile unicamente alle decadenze previste dagli artt. 183 e 184 C.P.C., senza considerare che con D.L.
7.10.1994 n.571 convertito in Legge 6.12.1994 n.673 è stato sostituito il primo comma con una previsione ben più ampia, suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di decadenza per causa non imputabile, come quella in esame. Entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono infondati. Contrastante con l'orientamento costante di questa Corte e con la stessa giurisprudenza 12 ricorrente (Cass. 11626/92) è richiamata dalla certamente la tesi con cui si sostiene la natura non perentoria del termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 331 C.P.C. per l'integrazione del contraddittorio. E' pur vero che il suo carattere perentorio non preclude la possibilità, cui sostanzialmente la ricorrente mira, di riconoscere rilevanza a situazioni di forza maggiore che ne impediscano 184 bis C.P.C., nella formulazione data dall'art. 6 в l'osservanza, ma tale ipotesi, prevista dall'art. del D.L. 18.10.1995 n.432 convertito con modificazioni nella Legge 20.12.1995 n.534, avrebbe dovuto essere prospettata dalla stessa parte che si è limitata invece a richiedere il rinnovo della notifica, senza dedurre e dimostrare in quella sede la presenza di una situazione di forza maggiore e l'applicabilità della norma, solo ora richiamata. Ciò risulta non solo dall'impugnata sentenza, che ha escluso che vi siano stati una richiesta ed un provvedimento modellati sotto tale profilo, ma dai verbali del giudizio di primo grado e dalla relativa sentenza, la cui lettura è anche qui vertendosi pur sempre in materia consentita processuale. 13 Le esposte considerazioni, per il loro carattere pregiudiziale ed assorbente, precludono ogni ulteriore valutazione sia in ordine alla seconda parte del secondo motivo di ricorso, con cui si censurano, in relazione al difetto di motivazione, le osservazioni della Corte d'Appello sulla ritenuta insussistenza della causa di forza maggiore e sia relativamente al terzo motivo, riguardante l'errata applicazione da parte della Corte d'Appello della precedente formulazione dell'art. 184 bis C.P.C. e di cui si è già parlato con riferimento al testo novellato. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 350 e 331 C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn.
1.3 e 5 C.P.C.. Sostiene che erroneamente la d'Appello ha ritenuto l'inesistenza della Corte notifica nonostante si configuri questa solo se avvenga in luogo ed а persona estranei ovvero quando l'atto esorbiti dallo schema legale e/o difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, vale a dire in ipotesi da cui esula il presente procedimento. Anche tale censura è infondata. 14 Le ipotesi prospettate con il presente motivo di ricorso si inquadrano nell'ambito dell'istituto dell'inesistenza giuridica che non esclude certamente la distinta e più evidente ipotesi di inesistenza materiale che si ha allorchè l'atto non venga in alcun modo in essere nella reltà fenomenica. In un tale contesto la Corte d'Appello ha ravvisato l'inesistenza della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio e la valutazione è в assolutamente conforme ai principi in materia, oltre che immune da vizi logici. In ogni caso la censura risulta assorbita da quanto esposto in relazione al secondo motivo in ordine alla mancata tempestiva prospettazione in primo grado della situazione di forza maggiore ed alla deduzione in quella sede della sola richiesta di rinnovo della notifica. Il ricorso va pertanto integralmente rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. 15 Roma, 27.11.2000 плотийский Il Consigliere est. Il Presidente, R yMgo Rivers Palletally CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CARA Lulsa Pasune Prima Sezione Civile Dapositato in Cancelleria Juire Par t # 2.2 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Миж кономить 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 8 MAG. 2001 Serie 4 ion (life ucentalentou 330002 al no if verates. Reg p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI FILIPPO) II Responsabile Serviziotti Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) 16