Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
La previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 362 cod. proc. pen. mira ad impedire al P.M. di richiedere alle persone già sentite dal difensore informazioni sul contenuto specifico delle domande alle stesse precedentemente rivolte e delle risposte date in sede di indagini difensive, ma non preclude al P.M. la possibilità di rivolgere alle stesse domande pertinenti al medesimo tema di indagine. (Nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al P.M. da persone informate sui fatti vertenti sull'attendibilità dell'alibi fornito dall'imputato in ordine al quale erano state in precedenza sentite dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2009, n. 10776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10776 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/01/2009
Dott. AGRÒ IO Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 00050
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 021971/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OM N. IL 29/02/1968;
2) AR GE N. IL 05/10/1969;
3) AR RO N. IL 11/11/1983;
4) TESTA EV N. IL 14/01/1960;
5) DO NI N. IL 18/12/1983;
6) DI LA AV N. IL 16/01/1966;
7) DE MA MI N. IL 04/07/1966;
8) AN OM N. IL 02/02/1981;
avverso SENTENZA del 01/04/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Matera Lina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per l'annullamento con rinvio per quanto riguarda l'art. 416 bis e l'aggravante dell'art. 7 e il rigetto nel resto;
uditi difensori:
avv. Krogh, per Di AU SA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio;
avv. Aricò, per MA SO, MA CI e OV IO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
avv. Pellegrini, per Di AU SA e MA SO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Follieri, per De AI IC che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Della Monica, per MA CI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
avv. Treggiani, per MA SO, MA GE e OV IO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
All'esito del procedimento originato dalle indagini avviate dai Carabinieri di IA al fine di portare alla luce le dinamiche criminali che avevano dato origine al contrasto armato tra due gruppi antagonisti che, a partire dal 1998-1999, si registrava nella zona garganica compresa tra i Comuni di San Marco in Lamis, Rignano Garganico e San Giovanni Rotondo, con sentenza in data 9-6-2006 il GU presso il Tribunale di Bari, pronunciando nei confronti degli imputati che avevano prescelto il rito abbreviato, dichiarava:
1) MA SO colpevole dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ascrittogli al capo A) (con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2) e dei reati in materia di armi (aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991) ascrittigli ai capi A22) e A24), unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché del tentativo di estorsione di cui al capo A37) (con esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7) e, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena complessiva di anni 8, mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
2) MA GE colpevole del reato continuato in materia di armi ascrittogli al capo A21) (con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7) e, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
3) MA CI colpevole del reato associativo di cui al capo A), nonché del reato di cui al capo A1) (concorso nel tentato omicidio in danno di MA IC, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7) e del reato continuato in materia di armi (aggravato ai sensi del citato art. 7), ascrittogli al capo A2) e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito lo condannava alla pena di anni 9 di reclusione;
4) TA EV colpevole del reato continuato in materia di armi ascrittogli al capo A7) (in esso assorbito il reato sub A28), esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e, con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione;
5) OV IO colpevole dell'omicidio in danno di TT CH e NA AR ascrittogli al capo A8) e dei reati in materia di armi ascrittigli al capo A9), con esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
6) Di AU SA colpevole del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ascrittogli al capo B) (fino all'epoca di esecuzione della misura cautelare), nonché dei reati di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (commessi da agosto e settembre 2003), così unificate le imputazioni sub B10), B12), B13), B15) e B27) e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 e la diminuente del rito, alla pena di anni 5 di reclusione;
7) De AI IC colpevole del reato associativo di cui al capo B) (fino all'epoca di esecuzione della misura custodiale), nonché dei reati di cui ai capi B1) (limitatamente al tentato omicidio aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 in danno di NO IO e MA SO) e B26) (concorso nell'estorsione in danno di LO IA, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7) e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di anni 9 di reclusione;
8) MA SO colpevole dei reati ascrittigli ai capi B) (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2 e fino all'epoca di esecuzione della misura custodiale) e B1) (limitatamente al tentato omicidio aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 in danno di NO IO e MA SO), nonché del reato continuato in materia di armi, aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, ascrittogli al capo B5) (in esso assorbiti i capi B2 e B4) e di concorso nell'estorsione di cui al capo B26) e, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava, con la diminuente del rito, alla pena di anni 12 di reclusione. Con la stessa sentenza, i predetti imputati venivano assolti da altre fattispecie criminose loro rispettivamente ascritte, con la formula "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". A seguito di appello degli imputati, con sentenza in data 1-4-2008 la Corte di Assise di Appello di Bari, per quello che qui interessa, in parziale riforma della decisione di primo grado:
- per TA EV, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena nella misura, concordata tra le parti ex art. 599 c.p.p., di anni 2, mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00;
- per MA GE escludeva l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e riduceva la pena ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suindicati imputati.
MA GE, a mezzo del suo difensore, con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), lamenta, in particolare, l'illogicità della motivazione, nella parte in cui ha desunto dal contenuto della intercettazione ambientale del 13-8-2002 la prova della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di porto e detenzione di armi ascrittogli al capo A21). Il ricorrente, inoltre, si duole del fatto che la Corte di Appello ha assunto come pena base quella indicata dal Tribunale, senza alcuna motivazione. Il difensore di TA EV lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, non avendo il giudice del gravame in alcun modo valutato la possibilità di ritenere l'imputato del tutto estraneo ai fatti contestatigli, alla luce delle risultanze della trascrizione della conversazione ambientale intercorsa l'8-8-2002, disposta nell'ambito del procedimento ordinario pendente nei confronti dei coimputati che non hanno optato per il rito ordinario, ed acquisita di ufficio dalla Corte di Assise di Appello nel presente procedimento. Il difensore di MA CI con un primo motivo si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento e dagli atti specificamente indicati nel ricorso, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A1) della rubrica (tentato omicidio in danno di MA IC) e, di conseguenza, per le ulteriori ipotesi di reato contestate ai capi A) e A2). In particolare, deduce che la Corte di Appello, nel porre a base della sua decisione le conversazioni n. 60 e 79, registrate in data 12-6- 2002 ed intercorse tra ER IC e MA IC, è incorso in vizi logici, avendo valorizzato solo alcune delle frasi pronunciate dai due interlocutori, estrapolate dal contesto nel quale erano inserite.
In tal modo, il giudice territoriale è pervenuto a conclusioni chiaramente smentite da una lettura organica dei colloqui intercettati, dai quali emergeva, in particolare, che nella conversazione n. 60 l'elogio, da parte del ER, per il comportamento da "gatta furiosa" dimostrato la sera dell'agguato, si riferiva solo ad uno dei figli di MA IC, e precisamente ad EM, più irruento di CI, il quale veniva invece definito nel colloquio n. 79 "manzo" o "ciocca di montone". Se, dunque, non è MA CI la "gatta furiosa", non può essere stato lui a spingersi "fin dentro Rignano Garganico", come si asserisce, invece, a pag. 54 della sentenza. Col secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto associativo contestatogli al capo A), affermata in difetto di prova dell'inserimento organico del prevenuto nella struttura associativa. Analoghe censure vengono mosse in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, basato sull'erroneo presupposto del carattere "mafioso" dei gruppi MA e Di AU, la cui contrapposizione è invece da ricondurre nell'ambito di una faida familiare, come comprovato dalla composizione dei due sodalizi (costituiti essenzialmente da parenti) e dai motivi all'origine del conflitto (di natura personale). Il difensore di MA SO, con un unico motivo, denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo A), per i due episodi di detenzione e porto di armi rubricati ai capi A22) e A 24) e per il reato di estorsione contestato al capo A37). Con riferimento alla prima imputazione, rileva che dagli atti emerge solo l'esistenza di una faida familiare che, non riguardando in alcun modo il territorio e la popolazione locale, non ha mai assunto il carattere della mafiosità. Quanto ai reati in materia di armi, sostiene che sono le stesse captazioni ad escludere la responsabilità del prevenuto, e che è evidente la illogicità della interpretazione del loro contenuto da parte dei giudici di merito. Anche con riguardo alla vicenda estorsiva, il ricorrente deduce che gli elementi acquisiti non offrono la prova certa della responsabilità dell'imputato. Nell'ultima parte del motivo, inoltre, la difesa si duole dell'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con ricorso personalmente sottoscritto dall'imputato ed altro presentato dal difensore, De AI IC lamenta con un primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante l'acquisizione delle trascrizioni telefoniche effettuate nel processo in corso dinanzi alla Corte di Assise di IA a carico degli imputati che non hanno scelto il rito abbreviato. Sostiene che tale rinnovazione era necessaria ai fini della decisione, data l'incertezza e contraddittorietà degli elementi acquisiti. Fa presente che la posizione dell'altro imputato MA SO è stata rivalutata proprio alla luce delle nuove trascrizioni, tanto che a pag. 65 della sentenza impugnata si da atto della erronea interpretazione del contenuto delle intercettazioni da parte dei verbalizzanti trascrittori.
Con un secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche concernenti il reato contestato sub B26) (estorsione commessa in danno di LO IA), che a suo dire è stato del tutto travisato, con motivazione illogica e non supportata da massime di esperienza.
Con un terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione all'asserita partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa contestata al capo B) della rubrica e al tentativo di omicidio di cui al capo B1), in carenza assoluta di prova. Evidenzia, in particolare, che, essendo stato escluso il concorso del prevenuto nei delitti di porto e detenzione illegale delle armi da utilizzare per l'aggressione, la logica avrebbe imposto che il De AI venisse ritenuto estraneo sia al tentativo di omicidio che alla contestata associazione mafiosa, come è accaduto per l'altro imputato RG, che è stato prosciolto dal giudice di appello da entrambi tali reati.
Con un quarto motivo vengono denunciati violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'asserita partecipazione del ricorrente alla estorsione contestata al capo B26). Si rileva che il giudice di appello ha fornito una interpretazione erronea e fuorviante del contenuto delle intercettazioni, senza rispondere alle obiezioni contenute nei motivi di appello. In particolare, i giudici di merito hanno dato per scontato l'insussistenza di un reale rapporto di lavoro tra il De AI e il LO, ignorando le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di indagini difensive e senza che gli inquirenti avessero verificato l'effettività o meno dell'attività di guardiania.
Con un quinto motivo, infine, ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e di vizi motivazionali, della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in difetto di prova sia del dolo specifico, consistente nel proposito di agevolare l'associazione mafiosa, sia dell'uso del metodo mafioso. Il difensore di OV IO con un primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la violazione dell'art. 391 bis c.p.p., n. 6, sostenendo l'inutilizzabilità delle s.i.t. rese ai
Carabinieri delegati dal P.M. dalle persone (De ON, CH e ER) precedentemente sentite nel corso delle investigazioni difensive svolte per conto dell'imputato. Per il caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 391 bis c.p.p., n. 6 alle informazioni assunte dal P.M., solleva questione di illegittimità costituzionale di tale norma, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità, che i giudici di merito hanno fondato essenzialmente sugli esiti dello stub e sull'alibi falso, collegati tra loro dal movente di rancore del OV e dal fatto che i testi escussi hanno indicato in quest'ultimo e nella sua famiglia gli unici nemici del TT. Deduce che la motivazione è errata e contraddittoria, in quanto i risultati dello stub sono quanto meno equivoci, l'alibi non è risultato falso e agli atti vi sono altre indicazioni di nemici del TT. Fa altresì presente che l'ipotesi accusatoria risulta del tutto minata in radice, in quanto si ipotizza che del commando facessero parte sia il OV che i germani NO, i quali in sede cautelare hanno ottenuto l'annullamento della misura coercitiva per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Con motivo aggiunto proposto con memoria depositata il 4-11-2008, il difensore del OV ha dedotto la violazione dell'art. 63 c.p.p., in relazione alle s.i.t. rese da De ON IO. Rileva
che nel corso delle dichiarazioni rese da quest'ultimo (precedentemente sentito in sede di indagini difensive), su delega del P.M., dinanzi ai Carabinieri di IA (dichiarazioni che secondo il giudice di appello costituiscono la prova dell'alibi fallito), il predetto teste si è immediatamente accusato di aver reso dichiarazioni non vere. Sostiene, di conseguenza, che al De ON avrebbe dovuto essere dato l'avvertimento di cui all'art. 63 c.p.p. e che, in mancanza, le sue dichiarazioni sono inutilizzabili. Con ricorso presentato nell'interesse di Di AU SA viene denunciata, con un primo motivo, la violazione dell'art. 416 bis c.p., mancando nella specie gli elementi costitutivi del contestato reato associativo, con particolare riguardo al metodo mafioso e al programma associativo perseguito.
Col secondo e terzo motivo vengono dedotte, anche sotto il profilo del travisamento della prova, varie carenze e illogicità motivazionali in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato ad un'organizzazione mafiosa, in difetto di elementi di prova dello stabile inserimento del Di AU nell'ipotizzato sodalizio. Col quarto motivo viene dedotta la mancanza e illogicità della motivazione in ordine ai delitti in materia di armi, la cui prova è stata desunta essenzialmente dalle conversazioni intercettate, riguardo ad oggetti indicati dagli interlocutori con termini (quali "coso", "cosi", "cosa", "vitelli", "ciavarri", "capretti" e "sifoni") che, per la loro genericità, con riferimento alla posizione degli imputati LA e RG sono stati ritenuti non identificabili con certezza con armi, e la cui genericità è stata affermata dallo stesso giudice di appello nella pronuncia assolutoria emessa nei confronti del coimputato AN per il reato sub B8). I giudici di merito, pertanto, hanno travisato la prova, allorché, per il Di AU, hanno attribuito ai termini suindicati il significato di armi, posto che i dialoghi intercettati, interpretati sia singolarmente che nel contesto complessivo delle conversazioni, non autorizzano tali conclusioni.
Col quinto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 648 c.p., mancando la prova che le presunte armi utilizzate dal ricorrente in relazione alle varie ipotesi di detenzione e porto abusivo al medesimo ascritte fossero frutto di ricettazione.
Col sesto motivo, infine, ci si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, mancando la prova di un collegamento tra la disponibilità delle armi in capo al gruppo e la realizzazione del programma criminoso.
Con successiva memoria contenente motivi aggiunti depositata l'11-7- 2008, i difensori del Di AU hanno insistito nel porre in evidenza l'assoluta arbitrarietà dell'interpretazione data dalla Corte di Appello alla parola "cosa", stante l'equivocità del termine e l'assenza di qualsiasi elemento di riscontro. In data 8-11-2008 è stata depositata ulteriore memoria difensiva, con la quale è stato rilevato che Di AU TT, indicato nel capo d'imputazione come capo dell'organizzazione mafiosa di cui al capo B), con sentenza in data 16-7-2008 è stato assolto dalla Corte di Assise di IA dal reato associativo perché il fatto non sussiste.
Il difensore di MA SO si duole con un primo motivo dell'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., avendo i giudici di merito ritenuto la sussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo B) in mancanza di prova degli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie incriminatrice.
Col secondo e terzo motivo viene dedotta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p. e alla ritenuta partecipazione dell'imputato alla ipotizzata associazione mafiosa.
Col quarto motivo vengono denunciati analoghi vizi in relazione ai delitti di tentato omicidio e di armi contestati ai capi B1) e B2). In particolare, per il tentato omicidio, si segnala che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7043 del 28-1-2005, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari nei confronti di LA MA, sul rilievo che il fatto contestato era stato dato per avvenuto senza un adeguato supporto argomentativo. In ordine all'episodio del 21-6-2003, infatti, non è stato provato chi abbia partecipato al presunto agguato, chi sia il mandante e chi sia l'esecutore, chi sia la vittima, quale sia il luogo dell'agguato, quali siano i mezzi usati, quale sia il ruolo del MA. Col quinto motivo viene dedotta l'omessa motivazione sulle censure proposte dall'appellante circa l'inidoneità degli atti posti in essere ex art. 56 c.p., mancando la prova dell'arma utilizzata, della distanza tra il punto di sparo e il bersaglio, ed essendovi invece la prova certa che nessuno era stato ferito, che l'auto non era stata colpita e che sul manto stradale non erano stati rinvenuti bossoli. Col sesto motivo viene denunciata la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di cui al capo B4), avendo la Corte di Appello travisato il significato del termine "ciavarri" utilizzato nelle conversazioni intercettate, attribuendolo alle armi invece che ai soggetti passivi dell'agguato preparato il 10-7-2003 (non portato a termine e perciò sfociato in sentenza di assoluzione).
Col settimo motivo ci si duole della manifesta illegittimità della motivazione in ordine al delitto di cui al capo B5), avendo il giudice di appello travisato il senso della conversazione del 26-6- 2003, attribuendo al termine "vitelli" il significato di "fucili".
Con l'ottavo motivo viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla vicenda estorsiva contestata al capo B26), avendo la Corte di Appello travisato il contenuto delle conversazioni intercettate, nel ritenere che vi fosse solo un simulacro di guardiania, avente la finalità di giustificare il versamento della somma mensile di L.
2.500.000 da parte dell'imprenditore LO IA e che, pertanto, la dazione di tale somma non avesse giustificazione in una corrispondente attività lavorativa, ma costituisse il "pizzo" pagato in cambio di una promessa di protezione.
Col nono motivo viene denunciata, in relazione allo stesso capo d'imputazione, la violazione dell'art. 629 c.p., mancando la prova di qualsiasi episodio di violenza o minaccia in danno del LO. Col decimo motivo, infine, ci si duole della violazione di legge e della mancanza o illogicità manifesta della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7, sia con riguardo ai reati di armi che al tentato omicidio che alla estorsione in danno del LO. DIRITTO
1) Per ragioni di ordine logico e sistematico, vanno innanzi tutto esaminati i motivi dei ricorsi inerenti al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso rispettivamente contestato a MA SO e MA CI al capo A) della rubrica e a Di AU SA, De AI IC e MA SO al capo B); motivi che, almeno per alcuni ricorrenti (ma il discorso, concernendo l'elemento che costituisce il fulcro stesso della fattispecie delittuosa delineata dall'art. 416 bis c.p., va esteso anche ai coimputati che non hanno sollevato specifica questione al riguardo), investono in primo luogo l'effettivo carattere mafioso dei due sodalizi di presunta appartenenza dei suddetti prevenuti. Le doglianze mosse al riguardo dalle difese appaiono fondate, in quanto la sentenza impugnata non offre una risposta esauriente agli interrogativi prospettati negli atti di appello, con i quali si era sostenuto che la contrapposizione tra i due gruppi delineati nei capi d'imputazione, originata, secondo quanto accertato dai giudici di merito, da un episodio (plateale schiaffeggiamento di MA IC ad opera delle zio MA IC) riconducibile a motivi di carattere personale, andava inquadrata nell'ambito di una semplice faida familiare che, non riguardando in alcun modo il territorio e la popolazione locale, non aveva mai assunto i caratteri della mafiosità.
Il giudice del gravame, nel confutare tali argomenti, ha rilevato che l'origine familiare del contrasto non è di per sè ostativa alla ravvisabilità della fattispecie criminosa in questione, in quanto ciò che caratterizza e qualifica l'associazione ex art. 416 bis c.p. è l'impiego del metodo mafioso, con il ricorso sistematico all'intimidazione ed all'imposizione di un atteggiamento omertoso. Questa Corte non può che condividere tale affermazione, atteso che la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nel metodo mafioso, che si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione (Cass. Sez. 6, 11-1-2000 n. 1612). Poiché, dunque, la natura mafiosa di un'associazione per delinquere non è determinata dagli scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso sistematico all'intimidazione e all'imposizione di un atteggiamento omertoso, è ben possibile rinvenire i connotati della mafiosità anche in associazioni criminali che si fronteggino in una faida familiare e che in tale contrapposizione concentrino quasi esclusivamente la propria attività (Cass. Sez. 5, 21-10-1996 n. 10858). Ma, nel caso in esame, è sul piano della concreta dimostrazione del metodo mafioso utilizzato dai due gruppi criminosi che il discorso argomentativo seguito dal giudice distrettuale rivela le sue crepe. La Corte di Appello ha iniziato col rilevare che, nella specie, l'esame delle modalità di estrinsecazione del conflitto armato all'epoca in atto tra i gruppi MA e Di AU, lungi dall'avvalorare l'ipotesi difensiva di una mera bega familiare, evidenzia che l'obiettivo perseguito da ciascuno dei due gruppi in lotta era quello di estendere la propria egemonia criminale sul territorio di comune appartenenza e di neutralizzare su di esso la forza dell'avversa fazione. In proposito, prendendo spunto dal fallito agguato in danno di MA IC, la motivazione si sofferma sul contenuto di alcune conversazioni captate, che rivelerebbero la bellicosa intenzione del gruppo dei MA di insistere nell'offensiva intrapresa ai danni degli avversari, attraverso una sorta di caccia all'uomo da attuare braccandoli fin dentro le loro abitazioni;
intenzione alla quale, dopo il fallito agguato in danno di MA IC, avrebbero fatto seguito propositi di vendetta e ritorsione. Ma ciò, come è ben evidente, non è ancora significativo, come invece ritenuto dal giudice di appello, di una condotta diretta all'acquisizione del controllo totale del territorio, riconducibile all'azione di consorterie di stampo mafioso, risultando pur sempre spiegabile nell'ottica di una semplice contrapposizione tra due fazioni rivali, al pari dei servizi di vedetta predisposti dal gruppo Di AU per avvistare i loro nemici e delle segnalazioni della presenza di forze dell'ordine fatte da vari associati ai loro sodali, di cui parimenti si da atto in sentenza.
Anche gli argomenti utilizzati per comprovare l'infiltrazione dei due sodalizi nel tessuto economico della società risultano poco convincenti. La Corte di Appello, infatti, dopo aver dato atto delle obiettive caratteristiche del territorio di riferimento, che non è sede di attività economicamente rilevanti, ma vede nella pastorizia e nell'agricoltura le sole fonti di reddito, ha considerato sintomatico della natura mafiosa dei due sodalizi in esame la circostanza che la loro attenzione si era subito appuntata sui pochi imprenditori che operavano nella zona, al fine di "lucrare illeciti profitti attraverso condotte di sopraffazione qualificabili come estorsive". Tale enunciazione di principio, peraltro, è stata seguita dal riferimento, in termini pratici, a due soli fatti estorsivi, oggetto rispettivamente dei capi d'imputazione B26) (estorsione in danno di LO IA) ed A36) (tentativo di estorsione in danno di AS IU). Ma, in realtà, il richiamo a tali vicende non appare congruente ai fini che qui interessano, atteso che già in primo grado il GU ha mandato assolti gli imputati dal reato sub A36) e che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, la pronuncia di condanna resa dai giudici di merito nei confronti di De AI IC e MA SO in relazione al reato sub B26) non risulta supportata da convincenti argomenti logici e, comunque, si fonda proprio sulla ritenuta appartenenza degli imputati a un sodalizio mafioso, che invece è tutta da accertare nel presente giudizio.
Poco rappresentativi si palesano anche gli elementi assunti dalla Corte di Appello quali indici rivelatori del ricorso sistematico dei due gruppi all'impiego del metodo mafioso e dell'avvenuta induzione nella popolazione locale di una generalizzata condizione di assoggettamento e di omertà. Al riguardo, il giudice del gravame ha fatto un generico riferimento al comportamento assolutamente reticente delle vittime dei reati, a suo dire dimostrativo della consapevolezza, nelle stesse, della forza intimidatrice derivante dai sodalizi in questione e delle pregiudizievoli conseguenze cui si sarebbero esposte in caso di collaborazione con le istituzioni. Ma, nello specifico, tale affermazione di principio è stata seguita dal riferimento alla sola condotta poco collaborativa tenuta dal LO e dal suo geometra e, quindi, ancora una volta, ad una vicenda il cui carattere estorsivo deve essere ancora accertato. Nè è possibile sostenere, col necessario rigore logico, che i labili riferimenti contenuti nelle conversazioni richiamate in motivazione valgano a dar conto, come invece ritenuto dalla Corte di merito, del ricorso dei due gruppi al metodo mafioso e del conseguente clima di intimidazione generato nella popolazione locale.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la responsabilità di MA SO e MA CI in relazione al reato sub A) e di Di AU SA, De AI IC e MA SO in relazione al reato sub B), ai fini di una più rigorosa e congruente verifica, alla luce dei principi di diritto innanzi indicati, della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie associativa contestata nei detti capi d'imputazione.
2) Passando all'esame delle singole posizioni degli imputati in relazione agli altri reati loro contestati, si osserva che il ricorso proposto nell'interesse di TA EV è inammissibile, in quanto, avendo l'imputato concordato in appello la pena, con rinuncia agli altri motivi di gravame, la Corte di Appello non era tenuta a motivare in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.. Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, infatti, in tema di cd. patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., nè sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, sussistendo una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 30-9-2008 n. 40573;
Cass. Sez. 1, 28-3-2008 n. 15601). 3) 11 primo motivo di ricorso proposto da MA GE è infondato, risultando congruenti gli argomenti svolti dalla Corte di Appello per sostenere che l'imputato e il suo interlocutore ER IC, nel corso della conversazione intercettata il 13-8-2002, nel parlare di "cose da calare", di "corti" e della cosa che "s'inceppa", intendessero riferirsi ad armi. Tale interpretazione, invero, risulta confortata dal prosieguo del richiamato colloquio, durante il quale il MA faceva esplicito riferimento ad armi, parlando di "una 38 cromata, una 357 special e una nov...una cosa long...". Come è stato evidenziato nell'impugnata sentenza, d'altro canto, nelle conversazioni registrate, al fine di indicare le armi, venivano impiegati promiscuamente i termini "cosi" e "cose"; il che rappresenta una risposta non palesemente illogica al rilievo della difesa dell'appellante, la quale, per contrastare l'interpretazione data dal giudice di primo grado alla conversazione in esame, aveva evidenziato che l'imputato, dopo aver utilizzato un termine di genere maschile ("i corti"), aveva impiegato un termine di genere femminile ("le ho comprate a Cerignola").
- Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, dovendosi ritenere, anche in considerazione della genericità delle censure mosse al riguardo nell'atto di appello, che la Corte di Appello, nel mantenere ferma la pena base determinata dal GU, abbia implicitamente ritenuto la sua congruità.
4) Col primo motivo di ricorso la difesa di OV IO ha reiterato l'eccezione, già formulata dinanzi alla Corte di Appello, di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai Carabinieri delegati dal P.M. dalle persone (De ON, CH e ER). precedentemente assunte nel corso delle investigazioni difensive svolte per conto dell'imputato. L'eccezione si basa sul rilievo che anche per il P.M. e per la polizia giudiziaria vige il divieto di richiedere ai testi le domande eventualmente formulate dalla difesa e le risposte date, e che, pertanto, in caso di violazione di tale divieto, data la posizione di parità tra le parti del processo, le dichiarazioni rese dai testi al P.M. devono ritenersi colpite dalla stessa sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 391 c.p.p., comma 6 in relazione alle dichiarazioni ricevute e alle informazioni assunte in sede di indagini difensive in violazione delle disposizioni dettate nei precedenti commi dello stesso articolo di legge.
Il giudice del gravame ha disatteso l'eccezione in parola, premettendo che in materia di nullità e di inutilizzabilità vige il principio e di tassatività e rilevando, comunque, che nella specie era stata la stessa difesa a depositare i verbali delle dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni difensive e che, acquisiti al processo detti elementi, il P.M. si era limitato a svolgere accertamenti nell'ambito del nuovo tema d'indagine così introdotto. A fronte delle censure mosse dal ricorrente, deve meglio puntualizzarsi che, con specifico riferimento all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, l'art. 362 c.p.p. dispone che "alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate o sulle risposte date". Trattasi di previsione del tutto speculare rispetto a quella dettata in tema di investigazioni difensive dall'art. 391 bis c.p.p., n. 4, secondo cui "alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate sulle risposte date"; sicché un'interpretazione che volesse circoscrivere al campo delle indagini difensive l'operatività della sanzione di inutilizzabilità ricollegata dall'art. 391 bis c.p.p., successivo comma 6 alla violazione di tale ultima disposizione, senza estenderla alla materia delle informazioni assunte del P.M., rischierebbe di esporsi ai dubbi di incostituzionalità prospettati nel ricorso. La formulazione del menzionato art. 362 c.p.p. e art. 391 bis c.p.p., n. 4 rende evidente, peraltro, che le relative disposizioni sono dirette ad impedire al P.M. e al difensore di richiedere alle persone da essi sentite informazioni sul contenuto specifico delle domande agli stessi precedentemente rivolte e delle risposte dai medesimi date rispettivamente in sede di indagini difensive e di indagini preliminari. Le norme in esame, al contrario, non intendono certamente escludere la possibilità, per il P.M. e il difensore, di rivolgere a soggetti già sentiti ai sensi degli artt. 391 bis o 362 c.p.p. domande pertinenti al tema d'indagine da effettuare, in quanto, in caso contrario, resterebbe esclusa in radice la possibilità, conferita dalla legge agli stessi P.M. e difensore, di assumere informazioni da persone già sottoposte a precedente esame rispettivamente dalla difesa o dal P.M..
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentarsi, in termini generici, del fatto che il P.M. ha delegato i Carabinieri per l'escussione di persone (De ON, CH e ER) già sentite ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., in relazione alle medesime circostanze (inerenti ai movimenti del ricorrente nel pomeriggio e nella serata del 16-7-2003, orari e data in cui si verificò l'omicidio dei coniugi mangiacotto- NA) che avevano costituito oggetto di indagini difensive, in quanto idonee ad offrire la prova di un alibi. Ma è di tutta evidenza, per le ragioni innanzi esposte, che il fatto che i predetti soggetti fossero stati già sentiti dal difensore non precludeva al P.M. la possibilità di procedere al loro esame al fine di verificare l'attendibilità dell'alibi addotto dall'imputato. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, non risultando (e non essendo stata la circostanza nemmeno specificamente dedotta dal ricorrente) che nel corso dell'esame i Carabinieri abbiano richiesto ai soggetti escussi specifiche notizie in rodine al contenuto delle domande loro rivolte nel corso delle indagini difensive e alle risposte dagli stessi fornite.
- Il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte di Appello fornito congrua giustificazione delle ragioni della ritenuta responsabilità del OV in ordine all'omicidio dei coniugi TT CH e LD AR, verificatosi la sera del 16- 7-2003.
Legittimamente, in particolare, il giudice del gravame ha attribuito valore indiziario all'esito dell'esame dello stub al quale è stato sottoposto il OV, che ha rivelato la presenza di particelle contenenti gli elementi tipici dello sparo (piombo-bario-e antimonio- bario). I chiarimenti forniti dal consulente, sui quali la sentenza si è ampiamente soffermata, hanno infatti consentito di dirimere i dubbi, prospettati dalla difesa, circa l'esistenza di eventuali fonti di inquinamento ambientale;
sicché in modo pienamente coerente sul piano logico la Corte territoriale ha ritenuto che le rilevate particelle erano sicuramente riconducibili agli effetti dello sparo, da ciò desumendo la prova inequivoca del fatto che il OV, nei momenti precedenti all'operato prelievo, aveva sparato o era stato a contatto con una fonte di sparo.
Il giudice del gravame ha altresì dato atto, con motivazione esente da macroscopiche incongruenze logiche e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, della falsità dell'alibi fornito dalla difesa in ordine all'orario di commissione del duplice omicidio;
e legittimamente ha assegnato valenza indiziante all'accertata maliziosa predisposizione di tale alibi, attuata con la fattiva partecipazione del OV e le dichiarazioni compiacenti rese nel corso delle investigazioni difensive dal De ON, dal CHa e dal ER. Come è stato precisato dalla giurisprudenza, infatti, mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia (Cass. Sez. 2, 4- 2-2004 n. 11840; (v. Cass. Sez. Un. 21 -10-1992/22-2-l 993 n. 1653;
Cass. Sez. Un. 4-2-1992 n. 6682). Gli indizi gravi, precisi e concordanti innanzi indicati, hanno trovato, nell'ambito della valutazione globale d'insieme compiuta dalla Corte di Appello, un elemento catalizzatore e rafforzativo, convergente nella direzione della responsabilità del prevenuto, in quanto idoneo a fornire una chiave di lettura del tutto conforme all'ipotesi accusatoria, nell'acclarata esistenza di un'adeguata causale del duplice omicidio;
causale che è stata ragionevolmente individuata nelle ragioni di grave contrasto esistenti tra il OV e TT CH, sulla base delle precise dichiarazioni rese dal teste ZA TT e da TT roberta, figlia delle vittime, da cui è emerso che l'astio nutrito dall'odierno imputato nei confronti del TT si era tradotto in specifiche minacce di morte. Nel pervenire alle sue conclusioni, d'altro canto, la Corte di Appello ha tenuto conto dei rilievi difensivi con i quali si era sottolineato, in particolare, che dalle dichiarazioni della minore TT RE (figlia delle vittime e presente all'episodio delittuoso) emergeva che gli aggressori scesi dall'auto erano neri, laddove il OV è di carnagione chiara. Tale apparente contraddizione è stata attribuita, con argomentazione che non appare ictu oculi irrazionale, alla concitazione del momento e alla drammaticità dell'azione delittuosa.
L'impugnata decisione, pertanto, si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, essendo sorretta da una motivazione non manifestamente illogica ed avendo fatto buon governo delle regole che soprassiedono alla valutazione della prova indiziaria.
- Anche il motivo aggiunto di ricorso proposto nell'interesse del OV è privo di fondamento.
L'assunto difensivo muove dal presupposto che, essendosi il De ON (già sentito in sede di indagini difensive) immediatamente autoaccusato, nel corso dell'esame al quale è stato sottoposto dai Carabinieri delegati dal P.M., di aver reso dichiarazioni non vere, al predetto avrebbe dovuto essere dato l'avvertimento di cui all'art.63 c.p.p. e che, in mancanza, le sue dichiarazioni sono inutilizzabili.
Si osserva, al riguardo, che, pur non avendo il ricorrente chiarito se intenda riferirsi all'art. 63 c.p.p., commi 1 o 2, è evidente che si verte in tema di dichiarazioni rese dinanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini ed aventi un carattere autoindiziante;
sicché, ricorrendo l'ipotesi prevista dal primo comma della citata norma di legge, dette dichiarazioni non possono essere utilizzate a carico del loro autore, ma sono invece utilizzabili contra LI (Cass. Sez. 3, 24-2-2004 n. 15476). 5) Le censure mosse dalla difesa di MA SO in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di detenzione e porto di armi di cui ai capi A22) e A24) della rubrica sono infondate.
La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente motivato la sua decisione, richiamando, con riguardo al capo A22), il contenuto di una conversazione intercettata il 15-8-2002 tra l'odierno imputato e ER IC, nel corso della quale si faceva esplicito riferimento ad una pistola che si trovava sotto la moquette dell'auto sulla quale i due interlocutori stavano transitando. Quanto al capo A24), non risulta manifestamente illogico il ragionamento seguito dal giudice del gravame, il quale ha ritenuto certo che i "sovrapposti" di cui il MA e La AL AR parlavano nel corso di una conversazione intercettata il 29-9-2002 si riferivano ad armi (e, in particolare, a fucili, che possono presentare delle canne sovrapposte), sulla base di alcune conversazioni intercettate poco prima, nelle quali i due interlocutori stavano progettando una ritorsione nei confronti degli avversari a causa dell'agguato subito il mese precedente dal fratello dell'odierno imputato. - In relazione ai reati di armi in questione, tuttavia, s'impone, in conseguenza dell'annullamento del capo della decisione inerente al reato associativo di cui al capo A) della rubrica, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in ragione della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso di presunta appartenenza.
- Anche le doglianze mosse dal ricorrente in ordine al reato di cui al capo A37) (estorsione in danno di FI AT, gestore di un parcheggio in San Giovanni Rotondo) sono prive di fondamento, avendo la Corte di Appello basato in modo non manifestamente illogico la propria decisione sulle dichiarazioni rese da LO UC (moglie della persona offesa), EK NA e RB RD, dalle quali, con valutazione in fatto sottratta al sindacato di questa Corte, ha attinto la prova certa che MA SO, facendo ricorso alla minaccia di "contare i pullman" parcheggiati nel deposito del FI, onde far pagar su di essi una tangente, ha imposto al predetto FI di vendere prodotti caseari nel suo interesse.
- Le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente, inerenti alla misura della pena e al diniego delle circostanze generiche, restano assorbite nella pronuncia di parziale annullamento della sentenza impugnata.
6) Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA CI è infondato.
La Corte di Appello ha desunto la prova certa del concorso dell'imputato nel tentativo di omicidio in danno di MA IC (capo A1) e nel connesso reato di armi (capo A2) dal contenuto delle conversazioni n. 60 e 19 registrate in data 12-6- 2002, nel corso delle quali ER IC, nell'informare MA IC di quanto accaduto la sera precedente, ebbe ad elogiare la prova di coraggio fornita dai figli dello stesso MA, uno dei quali aveva voluto inseguire la vittima designata fin dentro Rignano Garganico. Il giudice del gravame, sulla base di argomentazioni non affette da macroscopiche incongruenze, ha ritenuto certo che, nell'occasione, il ER intendeva riferirsi ad entrambi i figli del MA (EM e CI); e che la prova di coraggio da questi ultimi fornita e dal ER personalmente constatata si era verificata in occasione dell'agguato armato in danno di MA IC avvenuto nella serata dell'11-6-2002. A conferma della validità delle sue conclusioni, la Corte di Appello ha evidenziato, senza incorrere in palesi salti logici, che la "gatta furiosa" spintasi, secondo il ER, fin dentro Rignano Garganico nel tentativo di raggiungere la vittima, non poteva identificarsi in MA EM, in quanto quest'ultimo, nell'occasione, aveva svolto compiti di supporto logistico e di apporto esterno al gruppo di fuoco e, quindi, non era materialmente presente sul luogo della sparatoria;
sicché la predetta espressione doveva ritenersi certamente riferita al fratello CI. Ciò posto, si osserva che, avendo l'imputato mostrato, con la scelta del rito abbreviato, la volontà di ottenere la definizione del giudizio sulla base degli atti di indagine già acquisiti e di rinunciare a chiedere ulteriori mezzi di prova, si palesano inconferenti i riferimenti contenuti nel ricorso al contenuto delle trascrizioni peritali delle intercettazioni effettuate nel parallelo giudizio ordinario svoltosi a carico degli imputati che non hanno optato per il rito speciale e non acquisite nel presente procedimento. Per il resto, il ricorrente propone inammissibili censure in fatto, dirette ad ottenere una diversa valutazione del contenuto delle conversazioni captate, la cui interpretazione da parte del giudice di merito è insindacabile in cassazione, in quanto sorretta da una motivazione coerente sul piano logico. - In relazione ai reati in questione, tuttavia, va disposto, per ragioni analoghe a quelle esposte con riferimento alla posizione di MA SO, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sul presupposto del carattere mafioso del sodalizio di appartenenza dell'imputato.
7) Le censure mosse dalla difesa di Di AU SA in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati di detenzione e porto di armi di cui ai capi B10), B1), B12), B13), B15) e B27) sono prive di fondamento.
La Corte di Appello, infatti, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che i termini "cose" e "cosi" usati dall'imputato e dai suoi interlocutori nel corso delle varie conversazioni intercettate poste a base dei suindicati capi della rubrica si riferissero sicuramente ad armi. Il discorso argomentativo si snoda attraverso passaggi non manifestamente illogici, con i quali si è tenuto conto del contesto delle conversazioni ed è stata analiticamente confutata la validità della diversa interpretazione suggerita dalla difesa.
- Per effetto dell'annullamento del capo inerente al reato associativo di cui al capo B), tuttavia, devono essere altresì annullate le statuizioni con le quali, in relazione ai predetti capi d'imputazione, è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, sul presupposto della natura mafiosa del gruppo di appartenenza del prevenuto.
- Le doglianze mosse dal ricorrente per sostenere la mancanza di prova circa la provenienza delittuosa delle armi in questione sono del tutto inconferenti, atteso che, come è stato evidenziato a pag. 91 della sentenza impugnata, l'ipotesi criminosa di cui all'art. 648 c.p., contestata al prevenuto con i suindicati capi d'imputazione, è
stata esclusa già con la sentenza di primo grado.
8) Le censure mosse nell'interesse di MA SO in relazione al reato di cui al capo B1) della rubrica (tentato omicidio in danno di NO IO e MA SO) e al connesso reato di armi (capo B2), entrambi aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, sono fondate.
La Corte di Appello, infatti, non ha fornito una esauriente risposta ai rilievi difensivi, con i quali era stata contestata la stessa verificazione del fatto storico contestato. E, in effetti, appaiono ragionevoli i dubbi prospettati al riguardo dalla difesa, se solo si consideri che il fatto delittuoso in questione non è stato riscontrato, nel suo materiale accadimento, da nessun elemento obiettivo, ma è stato desunto esclusivamente dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, che, secondo i giudici di merito, starebbero a comprovare con certezza che il 20-6-2003 fu perpetrato un agguato armato in danno di soggetti appartenenti al gruppo MA (uno dei quali era sicuramente NO IO), e che tale agguato non sortì l'effetto sperato, in quanto le vittime designate, a bordo della loro auto, riuscirono a sottrarsi ai colpi di arma da fuoco e a dileguarsi.
In particolare, il giudice del gravame ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello con cui era stata dedotta l'inidoneità degli atti posti in essere dai presunti autori a varcare la soglia del tentativo punibile ai sensi dell'art. 56 c.p., mancando del tutto la prova in ordine all'arma asseritamene utilizzata e alla distanza tra il punto di sparo e il bersaglio, ed esistendo al contrario la prova certa che nessuno era stato ferito, che l'auto non era stata colpita e che sul manto stradale non erano stati rinvenuti bossoli.
S'impone, di conseguenza, l'annullamento nella parte de qua della sentenza impugnata, affinché possa sopperirsi alle rilevate lacune motivazionali, verificandosi, all'esito di un rinnovato esame della vicenda, se sussistano gli estremi di un tentativo punibile. - Risultano altresì fondate le censure mosse dalla difesa in ordine al reato di cui al capo B26) della rubrica (estorsione in danno di LO IA).
Anche in tal caso, il giudice del gravame non ha fornito una compiuta e logica risposta ai rilievi difensivi, con cui era stato evidenziato da un lato che non esisteva la prova del carattere meramente fittizio del rapporto di guardiania intercorrente tra MA SO e la ditta LO, e dall'altro che non risultava in alcun modo dimostrato che la retribuzione mensile apparentemente corrisposta per tale attività lavorativa costituisse, in realtà, oggetto di pizzo. Nella sentenza impugnata, in particolare, vengono richiamate alcune conversazioni intercettate, che starebbero a comprovare che il MA era costantemente assente dal lavoro;
che, a fronte di tale comportamento, un collaboratore del LO si era limitato ad avanzare delle garbate lagnanze a De AI IC, il quale era un semplice lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa ditta;
che il De AI si era a sua volta rivolto al CO Di AU TT, soggetto totalmente estraneo alla ditta LO;
che il De AU, a fronte delle lamentele espostegli, si era limitato ad invitare il MA a "farsi vedere", quando era presente in cantiere, dall'ingegnere responsabile dei lavori;
che lo stesso De AU era il soggetto che disponeva effettivamente della prestazione lavorativa del MA, inviando sul cantiere altri soggetti in sua sostituzione quando il predetto gli serviva per attività collegate alle esigenze del sodalizio da lui capeggiato. Orbene, pur apparendo singolare il fatto che le lamentele del datore di lavoro circa le assenze del MA siano state rivolte all'altro dipendente De AI IC e da quest'ultimo trasmesse a De AU TT, del tutto estraneo all'impresa, non si vede come da tale anomalo comportamento possa ragionevolmente inferirsi la natura meramente fittizia del rapporto lavorativo in questione, ne', tanto meno, che questo sia stato imposto con minaccia o violenza, al fine del pagamento di un "pizzo", sotto l'apparente forma di retribuzione. Non legittimano una simile conclusione, sotto il profilo logico, nemmeno le ulteriori conversazioni richiamate nell'impugnata sentenza, come quella con la quale il De AI informava il De AU che aveva visto entrare nel cantiere tre appartenenti all'opposto clan MA, o come quella successiva, con la quale il Di AU chiedeva al CO informazioni sui motivi di tale visita e, in particolare, se si trattasse di "cosa che interessa pure a noi". La stessa affermazione resa dal LO ai Carabinieri, secondo cui il predetto non conosceva il MA, può far sorgere dubbi sulla effettiva prestazione dell'attività lavorativa da parte di quest'ultimo, ma non vale assolutamente a comprovare che lo stesso LO sia stato vittima di una minaccia, esplicita o implicita, finalizzata all'assunzione del dipendente. Gli atti richiamati in sentenza non forniscono alcuna traccia di comportamenti intimidatori posti in essere in danno della persona offesa;
ne' può costituire un sostegno coerente alla decisione l'argomento addotto dalla Corte di merito, secondo cui tale volontà dovrebbe ritenersi coartata per effetto della conoscenza della provenienza illecita della richiesta, in ragione della generalizzata condizione di assoggettamento indotta nella popolazione locale dalla forza di intimidazione riveniente dalla caratura mafiosa dal gruppo Di AU. È ben evidente, infatti, che la forza del ragionamento seguito dai giudici di merito, facendo leva sul clima di intimidazione ambientale derivante dall'appartenenza degli imputati ad un sodalizio mafioso, non può non risentire degli effetti del disposto annullamento del capo della sentenza di appello inerente al reato associativo di cui al capo B) della rubrica, che impedisce, allo stato, di ritenere l'effettiva sussistenza dell'ipotizzato sodalizio mafioso.
Anche in relazione al reato in esame, pertanto, la sentenza deve essere impugnata con rinvio, per nuovo esame.
- Le censure mosse dalla difesa del MA in relazione ai reati rubricati ai capi B4) e B5) sono infondate, avendo la Corte di Appello dato atto, con motivazione non manifestamente illogica, delle ragioni per cui ha ritenuto che i termini "ciavarri" e "vitelli" usati dagli interlocutori nelle conversazioni richiamate in sentenza avevano valore criptico e si riferivano ad armi.
In relazione ai predetti reati, tuttavia, va disposto l'annullamento dei capi della sentenza impugnata con cui è stata affermata la sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sulla premessa della natura mafiosa del gruppo criminoso di appartenenza.
9) Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Di AI IC è infondato, risultando immune da censure di ordine logico e giuridico la decisione della Corte di Appello di rigetto della richiesta della difesa di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine dell'acquisizione delle trascrizioni effettuate nel processo ordinario in corso dinanzi alla Corte di Assise di IA a carico degli imputati che non hanno scelto il rito abbreviato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, infatti, ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
e il requisito della necessità richiesto ai fini dell'accoglimento della relativa istanza deve ancor più essere presente e puntualmente prospettato nel caso in cui il giudizio d'appello riguardi una sentenza resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato (Cass. Sez. 6, 12-2-2007 n. 5782). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato adeguato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto necessaria l'acquisizione delle trascrizioni peritali, rilevando da un lato che, avendo l'imputato fatto richiesta di abbreviato "secco", con ciò accettando di essere giudicato allo stato degli atti, nei suoi confronti assumono pieno valore le trascrizioni eseguite dalla Polizia Giudiziaria, e dall'altro che la richiesta di rinnovazione è stata formulata in termini del tutto generici, non avendo la difesa nemmeno specificato da quali vizi e imprecisioni risultano affette le trascrizioni della P.G. concernenti la posizione del Di AI. - Risultano invece fondate le ulteriori censure formulate dal ricorrente in relazione alla ritenuta responsabilità del De AI per i reati aggravati sub B1) e B26), valendo anche nei confronti del predetto prevenuto le ragioni - di natura oggettiva, in quanto involgenti la sussistenza stessa degli elementi integrativi delle ipotizzate fattispecie criminose - che hanno determinato l'annullamento con rinvio della pronuncia di condanna emessa per tali capi nei confronti del coimputato MA SO.
10) Il rigetto dei ricorsi proposti da MA GE e OV IO e la declaratoria di inammissibilità di quello proposto da TA NO comportano la condanna dei suddetti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, e quella del solo TA al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di:
- De AI IC;
- MA SO, in ordine al reato di cui al capo A), nonché in ordine ai reati di cui ai capi A22) e A24), limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991;
- MA CI, in ordine al reato di cui al capo A), nonché in ordine ai reati di cui ai capi A1) e A2), limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991;
- Di AU SA in ordine al reato di cui al capo B), nonché in ordine ai reati di cui ai capi B10), B11), B12), B13), B15) e B27), limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991;
- MA SO, in ordine ai capi B), B1), B2) e B26);
rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari;
rigetta nel resto i ricorsi di MA SO, MA CI, Di AU SA e MA SO;
dichiara inammissibile il ricorso di TA NO, che condanna alla somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi di MA GE e OV IO, che condanna, in solido tra loro e con TA EV, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009