Sentenza 25 giugno 2001
Massime • 1
In tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2001, n. 8664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8664 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ECS ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SPA, in persona dell'Amm.re Unico, Dott. MAZZANTINI IVO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio PAPARAZZO, difeso dall'avvocato COLZI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMFER SPA, in persona dell'Amm.re Unico Sig. IC , MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, difeso dall'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 256/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 12/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato COLZI Roberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO Renato, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del giudice di pace di Firenze del 15 maggio/12 giugno 1996, la Comfer s.p.a. era condannata a pagare alla E.C.S. Elettronic Control System s.p.a. la somma di lire 3.906.735, oltre interessi, per interventi tecnici eseguiti da quest'ultima per conto della prima, come da fattura n.5280 del 22/12/1994; era rigettata, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla Comfer per il pagamento della somma di lire 2.080.103 corrisposta per un precedente intervento.
Il tribunale di Firenze, con sentenza del 12/2/1998, su appello della Comfer, ha rigettato la domanda della E.C.S. ed ha accolto la riconvenzionale, condannando l'appellata E.C.S. a pagare alla prima lire 2.080.103, con interessi dal 30/11/1994 al saldo, oltre a lire 7.309.790 (pagate dalla Comfer in esecuzione della sentenza di primo grado), e spese dei due gradi del giudizio.
Il giudice di appello ha accolto il gravame della Comfer, in quanto ha ritenuto, sulla base degli interrogatori dei legali rappresentanti delle parti in causa e delle assunte testimonianze, che l'appellata E.C.S., che eseguì tre interventi, rispettivamente il 27 ottobre, il 13 ed il 15/12/1994, non riparò "il mal funzionamento di un impianto a controllo numerico tagliafora angolari Ficep", per la riparazione del quale aveva ricevuto incarico dalla Comfer.
Quel giudice ha valorizzato, in particolare, la testimonianza di NC AG, titolare di altra ditta, che nel gennaio 1995 effettuò il totale rifacimento del quadro elettrico, consentendo così alla macchina di riprendere a funzionare regolarmente. (È il caso di precisare che, a quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, oggetto della domanda di pagamento da parte della E.C.S. è il corrispettivo per il secondo intervento, mentre oggetto della riconvenzionale della Comfer è la restituzione dell'importo pagato per il primo intervento).
In definitiva, secondo il tribunale, gli interventi della E.C.S., tutti finalizzati a far funzionare la macchina, risultarono inidonei a conseguire lo scopo, cioè a rimediare al guasto, ragion per cui la stessa, non avendo adempiuto la sua obbligazione, non ha diritto al richiesto pagamento.
Ricorre la E.C.S. Elettronic Control System s.p.a., in persona dell'amministratore unico Dott. Ivo Mazzantini, deducendo quattro motivi di gravame;
resiste con controricorso la COMFER s.p.a., in persona dell'amministratore unico Mauro Vinicio.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia la ricorrente, con il primo motivo, omessa e insufficiente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli art:t:.115, comma 1, e 116 c.p.c., in relazione alla errata ed incompleta valutazione delle prove compiuta dal tribunale, che non soltanto ha omesso completamente l'esame delle prove documentali acquisite al processo (verbali di intervento tecnico, lettere- circolari, ecc ...), ma ha anche dato alle testimonianze dei testi Piccoli, indicato dalla E.C.S., e Scontrino, indicato dalla Comfer, una interpretazione ed un significato che sono risultati in contrasto con la prodotta documentazione, dalla quale si ricava, invece, inequivocabilmente l'esatto adempimento dell'obbligazione da parte della E.C.S.
Con il secondo e terzo motivo, quest'ultima denuncia, inoltre, violazione e falsa applicazione di legge, per violazione dell'art.2697 c.c., , in materia di onere della prova, con riferimento alla mancata prova. da parte della Comfer, dell'inadempimento della E.C.S. (per mancata esecuzione della prestazione cui quest'ultima si era obbligata o per idoneità della prestazione stessa a conseguire lo scopo al quale era preordinata), che, al contrario, è risultato escluso per tabulas dai verbali redatti in occasione degli interventi effettuati su richiesta della Comfer.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione di legge per travisamento dei fatti di causa, e contraddittorietà della motivazione;
in particolare, per violazione del contratto di prestazione del servizio di assistenza tecnica stipulato tra le parti, avendo il tribunale ritenuto che l'intervento tecnico effettuato da altro soggetto(la ET) avesse riparato il guasto che i precedenti interventi della E.C.S. non avevano riparato, laddove, essendo gli interventi richiesti a quest'ultima soltanto di assistenza tecnica (controllo numerico), mentre quello effettuato dalla ET è consistito nella sostituzione dell'intero quadro elettrico, era più che logico che dopo tale sostituzione gli inconvenienti prima lamentati non si verificassero più; ma ciò, evidentemente, non perché, come erroneamente ritenuto dal tribunale, gli interventi eseguiti dalla E.C.S. non fossero idonei allo scopo.
In definitiva, la ricorrente ha adempiuto la sua obbligazione di assistenza tecnica all'impianto, che consisteva nell'esecuzione di quei lavori che all'occorrenza si rendevano necessari e che, nella fattispecie, furono correttamente eseguiti, come è stato provato in causa;
ma il tribunale non ha ben valutato le risultanze processuali ed ha negato, pertanto, sul falso presupposto dell'inadempimento della E.C.S., il diritto di questa a percepire quanto dovutole dalla Comfer.
Per tutti gli esposti motivi, la ricorrente chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
Si osserva, innanzitutto, con riguardo al primo motivo, che con esso la ricorrente critica la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello, pretendendo, in buona sostanza, di sostituirne un'altra favorevole al proprio assunto, che, come si è ricordato in narrativa, è quello per cui all'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico, consistente in interventi di assistenza tecnica richiesti dalla Comfer per il cattivo funzionamento della macchina, non ha fatto seguito l'adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte della committente.
Ma, la censura così come formulata è chiaramente inammissibile, posto che gli accertamenti dei fatti di causa e le conseguenti valutazioni delle risultanze processuali, demandatì gli uni e le altre al giudice di merito, non possono essere ripetuti e rinnovati in sede di legittimità nei casi in cui, come nella presente fattispecie, si è dato debito conto, da parte di quel giudice, dei precisi elementi di giudizio - soprattutto interrogatori formali e testimonianze - che, esaminati ed interpretati nel contesto di tutte le emergenze processuali, non esclusa evidentemente la documentazione acquisita al processo, hanno portato lo stesso giudice a concludere che tutti gli interventi effettuati dalla E.C.S. - in esecuzione di un'obbligazione di assistenza tecnica assunta nei confronti della Comfer - per porre rimedio al cattivo funzionamento della macchina non hanno avuto esito positivo, tanto che la stessa ha continuato a presentare, a quanto pare, gli stessi inconvenienti prima lamentati. Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge denunciate dalla ricorrente ne' i dedotti vizi di motivazione, avendo il tribunale dato adeguata e logica motivazione del raggiunto convincimento - basato, si ripete, su corretta valutazione delle risultanze processuali - circa l'inadempimento della E.C.S., i cui interventi non sono valsi, in definitiva, a far funzionare l'impianto della Comfer.
Da quanto appena detto discende che non vi è stata neppure violazione dell'art.2697 c.c., denunciata dalla ricorrente con in secondo e terzo motivo, una volta che - si ribadisce - la statuizione del tribunale di Firenze, di negare il diritto della E.C.S. al corrispettivo per le causali di cui si discute si pone come conseguenza e corollario dell'effettuata disamina e della compiuta valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, da cui il giudice ha desunto che la prestazione fornita dalla predetta E.C.S. non ha portato a quel risultato in vista del quale era stata richiesta, di tal che, integrando ciò inadempimento di obbligazione, non può dalla stessa pretendersene il pagamento del corrispettivo. È appena il caso di osservare, in ordine al rilievo della ricorrente, circa la prova del credito nei rapporti tra imprenditori, che l'esibizione di fatture relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso credito, che, viceversa, deriva soltanto dall'esatto adempimento delle prestazioni medesime, che, come si è detto, nel caso in esame è stato escluso dal giudice di merito, sulla base delle risultanze di causa. Al terzo motivo di gravame si collega, in un certo senso, anche il quarto ed ultimo, con il quale si denuncia travisamento dei fatti di causa, contraddittorietà di motivazione e "violazione del contratto di prestazione del servizio di assistenza tecnica stipulato tra le parti".
Ora, sul punto il tribunale ha chiaramente esposto il suo convincimento che può riassumersi nelle seguenti proposizioni: la E.C.S. ha chiesto il pagamento del corrispettivo per il secondo dei tre interventi richiesti dalla Comfer, che fu effettuato il 13 dicembre 1994 e che non servia riparare il guasto;
nello stesso mese di dicembre, il 15, fu effettuato altro intervento (per il quale non fu pagato alcun corrispettivo, mentre per quello dell'ottobre 1994 è stata chiesta la restituzione dalla Comfer in via riconvenzionale), anch'esso rivelatosi inidoneo ad eliminare il guasto. Ciò assodato, ha ritenuto, il giudice di appello, coerentemente con i fatti accertati, che alla ricorrente non spettasse il pagamento per l'intervento del 13 dicembre 1994, in quanto non risolutivo del lamentato inconveniente;
e tale decisione non merita la censura mossa con il quarto motivo.
Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in lire 314.600, oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2001