Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10617
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Sentenza 19 luglio 2002

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Il beneficio, previsto dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984 a favore dei marittimi già iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, del prolungamento della maggiorazione convenzionale dei periodi di copertura assicurativa, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, non può essere riconosciuto a favore di un lavoratore che, per essere passato alle dipendenze di un'amministrazione statale, ed aver richiesto la ricongiunzione delle posizioni assicurative, non ha maturato alcuna prestazione pensionistica nei confronti dell'AGO, e quindi dell'Inps, ma esclusivamente nei confronti del regime assicurativo, sostitutivo ed esonerativo di quello generale, spettante al personale statale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10617
    Data del deposito : 19 luglio 2002

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