Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
Il beneficio, previsto dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984 a favore dei marittimi già iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, del prolungamento della maggiorazione convenzionale dei periodi di copertura assicurativa, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, non può essere riconosciuto a favore di un lavoratore che, per essere passato alle dipendenze di un'amministrazione statale, ed aver richiesto la ricongiunzione delle posizioni assicurative, non ha maturato alcuna prestazione pensionistica nei confronti dell'AGO, e quindi dell'Inps, ma esclusivamente nei confronti del regime assicurativo, sostitutivo ed esonerativo di quello generale, spettante al personale statale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10617 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESI 72, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BENEDETTO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO TENAGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 251/99 del Tribunale di CHIETI, depositata il 10/12/99 - R.G.N. 266/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 24.9.97 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore depositava ricorso in appello, nei confronti di SA AB, avverso la sentenza n. 846/96 emessa dal pretore di Chieti il 15.5.96. L'appellante esponeva che l'11.5.95 il SA, ex dipendente del Ministero della P.I. Provveditorato di Chieti, aveva convenuto in giudizio l'Istituto per sentir rideterminare con i benefici previsti dagli artt. 24 e 25 della legge 413/84, il periodo di lavoro come marittimo, periodo già ricongiunto, presso il Ministero della P.I. ex l. 29 del 1979 ai fini del computo della pensione statale. Lamentava l'appellante l'erroneità della sentenza 842/96, di accoglimento della domanda, di cui invocava la totale riforma, sul rilievo, anzitutto della carenza di legittimazione dell'Istituto convenuto, avendo l'INPS, incaricato del trasferimento dei contributi, sin dal 18.4.85 azzerato la pregressa posizione assicurativa, sicché il ricorso andava proposto al Provveditorato, depositario della contribuzione del ricorrente.
Deduceva poi, nel merito, l'applicabilità del beneficio invocato ai soli assicurati nell'A.G.O. e quindi l'inapplicabilità dello stesso, ai casi, come quello di specie, in cui l'interessato dopo i periodi di imbarco, fosse transitato in altro regime pensionistico, regolato da altre norme, godendo di stabilità di posto e della possibilità di pervenire comunque alla massima anzianità contributiva. Invocava, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza. Si costituiva il SA, depositando comparsa di risposta, nella quale contestava quanto sostenuto dall'appellante facendo rilevare, come l'art. 1 della legge 413/84 non consente assolutamente di ritenere limitata l'operatività della stessa legge ai soli assicurati dell'a.g.o., operatività da escludersi nei soli casi di cui all'art. 6 della stessa legge, tra cui non ricadeva l'ipotesi di specie.
Faceva rilevare, altresì, che la ratio della norma non consentiva disparità di trattamento tra ex lavoratori marittimi transitati in altro regime previdenziale e quelli che rimangono ancorati alla concessione di prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Chiedeva pertanto il rigetto dell'atto di appello.
Con la sentenza emessa il 4 novembre 1999 e depositata il successivo 10 dicembre, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'appello dell'Istituto con condanna del medesimo alla rifusione delle spese relative al secondo grado del giudizio. Avverso questa decisione ricorre per cassazione l'INPS con un unico motivo di impugnazione. Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 6, 24, 25, 26 e 57 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
L'Istituto ricorrente denuncia in particolare la violazione - da parte del Tribunale di Chieti - dell'art. 25 della legge n. 413/84, la cui lettera - a suo dire - è chiarissima;
l'espressione "assicurazione generale obbligatoria" contenuta nell'inciso "ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", non può essere interpretata nel senso ritenuto dalla sentenza censurata. Il controricorrente, uscito dal sistema INPS allorché, abbandonata l'attività di marittimo, ha deciso di continuare a lavorare come dipendente statale, venendo così obbligatoriamente iscritto nel regime assicurativo proprio dei dipendenti statali, che ha carattere esclusivo del regime AGO e che quindi si contrappone a quest'ultimo assumendo una sua autonoma collocazione nella costellazione dei regimi assicurativi pubblici.
Il SA, chiedendo la ricongiunzione ex art. 2 della legge no 29/79, provocava, inevitabilmente l'estinzione della posizione assicurativa AGO unitamente alla contribuzione marittima costituita presso l'INPS e la contestuale accensione di una nuova posizione assicurativa nel regime statale.
Ne consegue - secondo l'Istituto ricorrente - che i benefici di cui agli artt. 24 e 25 della legge 413/84 non possono essere rivendicati dal SA sia per la chiara volontà di legge di limitarli alle prestazioni a carico dell'AGO, sia perché si è estinta la stessa posizione assicurativa a.g.o. che dovrebbe essere incrementata.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6546) ha già affermato che le maggiorazioni previste dagli art. 25 e 26 legge n. 413 del 1984, a favore dei lavoratori marittimi già iscritti alla soppressa cassa nazionale della previdenza marinara che abbiano svolto periodi di effettiva navigazione anteriormente al 1^ gennaio 1980, si applicano esclusivamente alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche ai marittimi che abbiano instaurato un rapporto di lavoro con una p.a. che comporti l'iscrizione ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa di essa.
Peraltro in precedenza già Cass., sez. lav., 27 gennaio 1993, n. 1023, aveva ritenuto che il beneficio della maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva, previsto, relativamente al periodo soggetto al regime di doppia contribuzione (alla "gestione speciale" della soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara ed all'assicurazione generale obbligatoria), dalla l. 26 luglio 1984, n. 413 in favore dei marittimi poi passati - con decorrenza dall'1
gennaio 1980, per effetto della l. 29 febbraio 1980, n. 33 - al sistema della contribuzione unica presso la sola assicurazione generale obbligatoria, non trova applicazione nei riguardi di quei lavoratori per i quali siffatto passaggio sia avvenuto, non in applicazione delle disposizioni della testè citata legge relativa al riordino della previdenza marinara, con la contestuale prosecuzione della posizione assicurativa presso l'Inps - quale ente gestore della detta assicurazione generale - ma per conseguimento della qualifica di dirigente, con correlativa iscrizione obbligatoria presso l'Inpdai.
Più in generale può dirsi che nel sistema della previdenza marinara all'unica contribuzione assicurativa disciplinata dal d.p.r. n. 2109 del 1962 era subentrato, dal 1^ settembre 1967 al 31 dicembre 1979,
per effetto della legge 27 luglio 1967 n. 658, un periodo di doppia contribuzione (all'a.g.o. e alla Cassa Marittima) al fine di assicurare un trattamento integrativo di quello pensionistico ordinario. Tale regime di doppia contribuzione era stato abolito dal 1^ gennaio 1980 (legge 29 febbraio 1980 n. 33) con la previsione di un'unica contribuzione nel regime a.g.o. dell'I.N.P.S., e la legge 26 luglio 1984 n. 413, per compensare gli assicurati dalla perdita degli effetti della contribuzione integrativa, aveva riconosciuto il beneficio, ai marittimi iscritti nella Gestione speciale, dell'accrescimento convenzionale dell'anzianità contributiva relativa al periodo di doppia contribuzione.
La legge n. 413 del 1984 ha regolato, il passaggio dei marittimi dal regime della duplice contribuzione (all'A.G.O. e alla Cassa di previdenza marinara) a quella unica ed esclusiva all'A.G.O. e quindi ha valutato le conseguenze di questo passaggio nel raffronto tra i due regimi, ritenendo attribuibile, all'esito di tale raffronto, una maggiorazione dell'anzianità contributiva.
In proposito Cass., sez. lav., 15 dicembre 2000, n. 15811 ha infatti affermato che la legge n. 413 del 1984 ha disposto la soppressione della cassa di previdenza marinara e il trasferimento all'Inps delle posizioni assicurative presso la stessa costituite e dei relativi obblighi. In questo contesto ai marittimi compete tra l'altro il beneficio di cui all'art. 25, 1^ comma, menzionata l. n. 413 del 1984, consistente nella maggiorazione dei periodi contributivi.
Però il cit. art. 27 l. n. 413/84 espressamente limita il beneficio del prolungamento dell'anzianità contributiva "ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria". Se - come è pacifico che sia - a carico di questo ordinamento previdenziale l'assicurato non ha maturato alcuna prestazione pensionistica perché ha chiesto ed ottenuto il ricongiungimento della sua anzianità contributiva già maturato presso l'a.g.o. a quella successivamente accesa presso l'Amministrazione statale per essere nelle more divenuto dipendente statale, neppure sussiste alcun obbligo dell'INPS di tener conto del beneficio del prolungamento dell'anzianità contributiva ai fini suddetti.
Altra questione - di cui non si dibatte e che è fuori dal thema decidendum - è quella del riconoscimento, o meno, da parte dell'Amministrazione statale del beneficio del prolungamento di cui all'art. 25 al fine del conseguimento delle prestazioni pensionistiche presso quello ordinamento previdenziale. Pertanto il ricorso deve essere accolto e conseguentemente cassata la pronuncia impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso non avendo fondamento, per le ragioni già indicate, la pretesa dell'originario ricorrente nei confronti dell'INPS.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con l. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di SA AB;
nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002