Sentenza 11 luglio 2002
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 45 del 2001, che ha modificato la disciplina della protezione dei collaboratori di giustizia, sussiste la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sulla domanda di ammissione a misure alternative alla detenzione di condannato ammesso non a speciale programma, ma solo a misure urgenti di protezione adottate dal Capo della polizia, in quanto l'interessato domicilia di fatto, indipendentemente da una formale elezione di domicilio, presso il servizio centrale di protezione che ha sede a Roma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2002, n. 30740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30740 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 11/07/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 2750
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 015829/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) TRIB SORV. ROMA - CONFLITTO N. IL 00/00/0000
nel ricorso a carico di:
2) TRIB GENOVA N. IL 00/00/0000
3) VA UI N. IL 26/07/1971
avverso ORDINANZA del 10/04/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mario FAVALLI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma. In esito al conflitto negativo di competenza tra il tribunale di sorveglianza di Genova e il tribunale di sorveglianza di Roma in riferimento alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate da VA UI;
OSSERVA
1. Con ordinanza del 4 aprile 2001, il tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava la propria incompetenza, per ragioni di territorio, a provvedere sulle domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da VA UI, familiare di un collaboratore di giustizia e sottoposto a programma speciale di protezione a far data dall'11 novembre 2000, sul rilievo che la competenza a provvedere sulle istanze di benefici penitenziari appartiene al tribunale di sorveglianza di Roma sia per i c.d. collaboratori di giustizia che per i loro familiari ammessi a fruire del particolare regime di protezione.
Il tribunale di sorveglianza di Roma non condivideva però la decisione, facendo rilevare che il OV non era titolare di speciale programma di protezione, ma soltanto di "misure urgenti di protezione" da parte del Capo della polizia adottate sotto il vigore della l. n. 82/91 (art. 11 comma 1), che di per sè non potevano radicare la competenza esclusiva e derogatoria del tribunale romano, la cui operatività era subordinata alla condizione dell'avvenuto perfezionamento dell'iter dell'adozione del programma. Faceva osservare il tribunale di sorveglianza di Roma che la nuova legge di riforma n. 45 del 2001 aveva diversificato la gamma degli interventi attribuiti alla Commissione Centrale in materia di protezione dei collaboratori di giustizia, specificando nell'art. 16 - nonies comma 8 che la competenza a provvedere sulle domande presentate da una persona sottoposta a speciali misure di protezione appartiene al foro del luogo del domicilio eletto, che coincide con il luogo sede della stessa Commissione, e cioè Roma.
Nel caso in esame il OV non era beneficiario di misure di protezione decise dalla Commissione centrale ne' aveva mai eletto domicilio presso la sede di questa ne' ai sensi del vecchio art. 12 comma 3 ne' ai sensi del nuovo art. 12 comma 3-bis, sicché la cognizione della vicenda esecutiva de qua spettava al tribunale di sorveglianza di Genova, ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. Pertanto, sussistendo un conflitto negativo di competenza, i giudici romani, con ordinanza del 10 aprile 2002, ne rimettevano la risoluzione alla Corte di cassazione.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Nel caso in esame competente a decidere sulle istanze proposte dal OV è il tribunale di sorveglianza di Roma.
Ed invero, pur non figurando il OV ammesso ad un programma speciale di protezione ma solo a misure urgenti di protezione adottate dal Capo della polizia ai sensi dell'art. 11 della legge n.82/91, lo stesso risultava, alla data di presentazione della domanda di concessione di benefici penitenziari, domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma, determinando in questo modo in via esclusiva la competenza a provvedere del tribunale di sorveglianza di Roma, così come disposto dal comma 3 dell'art. 13 - ter l. n. 82/91. Il fatto che il OV non risultasse titolare di uno speciale programma di protezione, ma fosse soltanto soggetto a misure di protezione adottate dal Capo della Polizia ai sensi dell'art. 11 l. n. 82/91, come ha esattamente fatto rilevato il tribunale di sorveglianza di Roma, non vale certamente a radicare la competenza del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, in forza del disposto degli artt. 677 c.p.p. e 236 comma 2 disp. att. c.p.p., atteso che, indipendentemente da una formale elezione di domicilio, l'interessato domicilia di fatto presso il Servizio Centrale di Protezione, che ha sede a Roma. Tale interpretazione appare coerente anche con la ratio della nuova regolamentazione attuata dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45, che ha profondamente innovato il sistema delle misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i loro familiari, distinguendole in ordinarie e speciali (il programma di protezione continua ad essere considerato una mera modalità applicativa delle misure speciali: cfr. art. 9 comma 2 l. n. 82/91), attribuendo alla Commissione Centrale la funzione di arbitro unico di tutte le deliberazioni in materia.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto dichiara
la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2002