Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2002, n. 30740
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Sentenza 11 luglio 2002

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 45 del 2001, che ha modificato la disciplina della protezione dei collaboratori di giustizia, sussiste la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sulla domanda di ammissione a misure alternative alla detenzione di condannato ammesso non a speciale programma, ma solo a misure urgenti di protezione adottate dal Capo della polizia, in quanto l'interessato domicilia di fatto, indipendentemente da una formale elezione di domicilio, presso il servizio centrale di protezione che ha sede a Roma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2002, n. 30740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30740
    Data del deposito : 11 luglio 2002

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