Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di soppressione di atto pubblico la condotta di colui che provveda alla sua distruzione prima che il pubblico ufficiale provveda a sottoscriverlo garantendone in tal modo la provenienza e la genuinità. (Fattispecie in cui l'agente aveva provveduto a strappare i fogli su cui le parti di un procedimento civile avevano provveduto alla verbalizzazione e che non erano ancora stati sottoscritti dal cancelliere).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 2815 del 30https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2815 Anno 2013 Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: GRASSO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: 1) GERINI MARCO N. IL 12/10/1966 * C/ avverso la sentenza n. 40350/2011 TRIB.SEZ.DIST. di JESI, del 17/10/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRA O; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 0514.1., etd e.P.,Cz t— 119m nr ecL. Uditi difens vto ziao 444 JAA-LL_ Data Udienza: 30/11/2012 FATrO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi, con sentenza del 17/10/2011, all'esito di richiesta delle parti ai sensi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2011, n. 40350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40350 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 28/09/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2219
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1001/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE;
nei confronti di:
1) CA ZO N. IL 29/07/1941 C/;
2) PARTE CIVILE;
avverso la sentenza n. 1264/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 24/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
udito il P.G. in persona del Dott. Izzo G. che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. Manna V..
FATTO E DIRITTO
ST NC, giudice di pace di Corato, è stato tratto a giudizio quale responsabile del reato di soppressione di atto vero, avanti il Tribunale di Lecce, per avere - ritenendo che ogni scritto dovesse essere apposto su moduli prestampati - strappato fogli recanti annotazioni manoscritte dalle parti di un procedimento civile che si svolgeva davanti al predetto.
Con sentenza 9.1.09 il ST è stato assolto e la decisione, appellata dal Procuratore generale, è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce in data 24.6.10. Ha proposto ricorso il Procuratore generale replicando la tesi avanzata in appello: è errata la convinzione che, mancando la firma del cancelliere, non possa configurarsi il reato di cui all'art. 490 c.p., essendo prassi consolidata (e ribadita dalla presente vicenda)
che le parti si assumano il compito della verbalizzazione dell'udienza civile, sostituendosi alla funzione rogante del pubblico ufficiale. La redazione di un riepilogo dei fatti occorsi nello svolgimento dell'udienza tiene infatti luogo di un verbale e diviene oggetto materiale del reato qui invocato.
Con memoria 1.9.11 l'imputato ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Il presupposto del reato di cui all'art. 490 c.p., in relazione all'art. 476 c.p., è l'esistenza di un atto pubblico, indebitamente distrutto o, comunque, soppresso dal soggetto attivo. Tale non è la scrittura predisposta dal pubblico ufficiale, ma da lui non sottoscritta, perché è la sottoscrizione che ne garantisce la provenienza dal pubblico ufficiale e la genuinità (v. Cass. sez. 5, 22 novembre 1966, Sisto, rv 103057). Attiene infatti all'essenziale nozione di atto pubblico ai fini del diritto penale la derivazione diretta dal pubblico ufficiale:
soltanto l'atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni può assurgere a rilievo pubblicistico, giacché ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, nel contesto di un procedimento della pubblica amministrazione (cfr., ex multis, Cass., sez. 5, 5 dicembre 2008, Paolino, rv 242770). Nel caso di specie, il documento distrutto non recava la sottoscrizione del cancelliere o di altro pubblico ufficiale rogante, sicché giuridicamente corretta è la lettura resa dalla decisione impugnata, di inconfigurabilità del reato di cui all'art. 490 c.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2011