Articolo 65 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 gennaio 1938
Art. 65.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

In conformita' delle deliberazioni di cui al comma precedente, il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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