TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14636/2022 R.G., avente ad oggetto
“opposizione avverso decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Tournier, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Angela De Napoli,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 10.12.2022 ha chiesto, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio alloggio notificato il 18.11.2022, accogliersi le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare l'illegittimità e
l'inefficacia del decreto di rilascio alloggio ex art. 20 della L. Reg. Puglia n. 10 del
07/04/2014 datato 03/11/2022, notificato il 18/11/2022, dell'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante dell' , a costituire titolo esecutivo di rilascio Controparte_1 in danno della ricorrente, per i motivi dedotti al paragrafo - I - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa del nulla del suddetto decreto;
b) sempre in via preliminare, ma subordinatamente rispetto alla declaratoria che precede, previo
Pag. 1 a 9 accertamento della fondatezza dell'eccezione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 20
Legge n. 10/2014 in combinato disposto agli artt. 11, comma 12, e 18 Controparte_2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972, per violazione dell'art. 117
Cost., per i motivi dedotti al paragrafo - II - della parte in diritto del presente atto, rimettere la sollevata eccezione all'esame della Corte Costituzionale, sospendendo
l'efficacia esecutiva del decreto impugnato ed il presente giudizio;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuto legittimo subentro della IG.ra nella Parte_1 locazione dell'alloggio di cui è causa o, comunque, dichiarare il pieno diritto della ricorrente a detto subentro, per le ragioni illustrate nel paragrafo - III - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa nel nulla del decreto impugnato;
d) subordinatamente rispetto alla declaratoria di merito che precede, accertare e dichiarare, comunque, il pieno diritto a permanere nel godimento dell'alloggio de quo della IG.ra , sussistendo tutti i requisiti previsti dai Parte_1 commi 2 e 3 dell'art. 20 della Legge Regionale Puglia n. 10 del 07/04/2014 per ottenere
l'assegnazione dell'alloggio occupato o, ad ogni modo, il diritto della ricorrente a detta assegnazione in sanatoria, per le ragioni dedotte nel paragrafo - IV - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa nel nulla del decreto impugnato;
e) in via gradata, accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità ed erroneità del termine di rilascio previsto nel decreto impugnato, per i motivi esposti nel paragrafo - V - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa nel nulla del decreto impugnato”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- a seguito del decesso di , originario assegnatario dell'alloggio ERP Persona_1 avente codice 18984, sito in Giovinazzo alla via Imbriani n. 45/A (ora Piazzetta Mons.
Meloni n. 1), nel contratto di locazione è subentrato il coniuge;
Persona_2
- nell'anno 2017 poiché sola e gravemente malata, ha chiesto Persona_2
l'inserimento nel predetto alloggio della TE e della famiglia di Parte_1 quest'ultima, affinché provvedesse alla sua cura ed assistenza, richiesta autorizzata da con comunicazione del 14.2.2018; CP_1
- dal 2017 all'attualità con la propria famiglia abita nell'alloggio de quo; Parte_1 tra l'altro, con decreto del 16.9.2019 del G.T. del Tribunale di Bari, è stata Parte_1 nominata anche amministratore di sostegno della;
Persona_2
- con comunicazione del 4.8.2020 ha ulteriormente autorizzato il collocamento per CP_1 ampliamento della e della famiglia di quest'ultima; Pt_1
Pag. 2 a 9 - dopo il decesso della , nonostante l'incomprensibile diffida del Persona_2 CP_1
19.8.2020, ha sempre riconosciuto il regolare subentro della e della sua famiglia Pt_1 nel contratto di locazione dell'alloggio oggetto di causa, come risulta dalla richiesta di pagamento dei canoni, sempre accettati da CP_1
- peraltro, il 20.8.2020 la famiglia della è stata allietata dalla nascita di un altro Pt_1 figlio.
Pertanto, la ricorrente ha censurato il decreto di rilascio alloggio sulla base dei seguenti motivi:
1)- illegittimità e inefficacia del decreto di rilascio ex art. 20 L. Regione Puglia n. 10/2014
a costituire titolo esecutivo in danno della ricorrente, in quanto in detto articolo alcun riferimento è effettuato all'art. 11 D.P.R. n. 1035/1982 e/o all'art. 18 D.P.R. citato;
2)- in subordine, ove mai si possa ritenere che l'art. 20 L. Regione Puglia n. 10/2014 possa far riferimento agli artt. 11, c. 12, o 18 D.P.R. n. 1035/1972, si eccepisce l'illegittimità costituzionale del predetto art. 20 in combinato disposto agli artt. 11 e 18 del citato D.P.R. per violazione dell'art. 117 Cost., per il quale la materia giurisdizionale
è coperta da riserva di legge statale, laddove la costituzione di titolo esecutivo non può quindi essere prevista da una legge regionale;
3)- illegittimità, erroneità ed infondatezza del decreto di rilascio alloggio, avendo la ricorrente – quale discendente della – il pieno diritto a subentrare nel Persona_2 contratto di locazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 L. Regione Puglia n. 10/2014, avendovi per anni costituito il nucleo familiare, giusta determinazione di ampliamento n. 120/2018, ed essendo ciò confermato dal comportamento di la quale ha sempre chiesto alla CP_1 ed accettato da quest'ultima i canoni (dopo la morte della ), e dal Pt_1 Persona_2 comportamento del Comune di Giovinazzo, che ha riconosciuto il pieno diritto della ad abitare ed occupare l'immobile, come risulta dalle bollette Tari 2021 e 2022; Pt_1
4)- in via subordinata, la ricorrente ha diritto a permanere nell'alloggio, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 20, cc. 2 e 3, L. Regione Puglia n. 10/2014;
5)- in via gradata, risulta erroneo il termine di rilascio di 30 giorni comminato con il decreto opposto: ivi si fa espresso riferimento all'art. 26 L. n. 513/1977, che prevede un termine di 90 giorni per il rilascio.
Con decreto depositato il 29.12.2022 è stata fissata l'udienza di comparizione del
31.5.2023, con contestuale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
si è costituita il 20.5.2023, contestando gli avversi assunti ed Controparte_1
Pag. 3 a 9 instando - previa revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto - per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione nonché, nel merito, per il rigetto della stessa, stante l'assenza del diritto in capo alla ricorrente di subentrare nel contratto di locazione dell'alloggio oggetto di causa.
Con ordinanza depositata il 31.5.2023 è stata revocata la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo, per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione, essendo irrilevanti ai fini del decidere sia le richieste di prova orale sia l'informativa avanzate dalla ricorrente.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, in quanto il ricorso sarebbe stato avanzato ai sensi dell'art. 11
D.P.R. n. 1035/1972 in luogo dell'art. 18 del citato D.P.R.: invero, indipendentemente dalla qualificazione offerta dalla ricorrente, il ricorso risulta tempestivo, in quanto depositato entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, nonché procedibile, in quanto dall'esame del ricorso si evince chiaramente che trattasi di opposizione avverso il decreto di rilascio dell'alloggio.
Scendendo all'esame dei motivi di censura, va osservato quanto segue.
I motivi di opposizione nn. 1 e 2, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano infondati: la natura di titolo esecutivo del decreto di rilascio emesso dal legale rappresentante dell'ente gestore deriva direttamente dalla legge statale, ossia dagli artt. 18 D.P.R. 1035/1972 sull'occupazione senza titolo (applicabile al caso de quo), che richiama l'art. 11 del citato D.P.R., ragion per cui non sussiste l'ipotesi di illegittimità costituzionale denunciata dalla ricorrente.
Il motivo di opposizione n. 3 risulta infondato.
Invero, dagli atti di causa emerge che:
- in data 24.5.2017 la IG.ra assegnataria dell'alloggio di ERP Persona_2 ubicato in Giovinazzo alla Via Imbriani n. 45 Pal. A (ora Piazzetta Mons. n. 1 CP_3 int. 3) presentava all' istanza di ampliamento del suo nucleo Controparte_1 familiare ai sensi dell'art. 13 L.R. Puglia 10/2014 (doc. 1 fasc. resistente), al fine di ottenere l'inserimento nel proprio nucleo familiare della TE IG.ra Parte_1 unitamente al marito ed alle loro figlie, a scopo assistenziale;
- con determinazione dirigenziale n. 120/2018 (doc. 2 fasc. resistente), l' CP_1
Pag. 4 a 9 , verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, disponeva CP_1
l'autorizzazione all'ospitalità temporanea del nucleo familiare della IG.ra Parte_1 nell'alloggio assegnato alla nonna IG.ra ; con nota prot. n. 5168 del Persona_2
14.2.2018 (doc. 3 fasc. resistente) l' comunicava alla IG.ra Controparte_1
l'autorizzazione all'ospitalità temporanea nel suo nucleo familiare Persona_2 del nucleo familiare della TE IG.ra e ne dava comunicazione Parte_1 all'Ufficio Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota acquisita all'Ente al prot. n. 15831 del 30.5.2018 (doc. 4 fasc. resistente) la IG.ra dichiarava di voler rinunciare all'ospitalità temporanea del Persona_2 nucleo familiare della TE, per motivi di carattere personale;
con determinazione dirigenziale n. 694/2018 (doc. 5 fasc. resistente), l' disponeva la Controparte_1 revoca della determinazione dirigenziale n. 120/2018, con la quale la IG.ra Persona_2 era stata autorizzata ad ospitare nell'alloggio assegnatole il nucleo familiare della TE per fini assistenziali e con nota prot. n. 24856 del 19.9.2018 (doc. 6 fasc. resistente) ne dava comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota acquisita all'Ente al prot. n. 25109 dell'11.10.2019 (doc. 7 fasc. resistente) la IG.ra presentava all' una nuova istanza di Persona_2 Controparte_1 ampliamento del suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 L.R. Puglia 10/2014, al fine di ottenere nuovamente l'inserimento del nucleo familiare della TE , Parte_1 nominata sua amministratrice di sostegno;
con determinazione dirigenziale n. 2250/2020
(doc. 8 fasc. resistente), l'RC , verificata la sussistenza dei requisiti Controparte_1 previsti dalla legge, disponeva l'autorizzazione all'ospitalità temporanea presso l'alloggio assegnato alla IG.ra del nucleo familiare della TE per un Persona_2 periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile;
con nota prot. n. 16826 del 4.8.2020 (doc. 9 fasc. resistente) l' comunicava alla IG.ra Controparte_1
l'autorizzazione all'ospitalità temporanea nel suo nucleo familiare Persona_2 del nucleo familiare della TE IG.ra per un solo anno e ne dava Parte_1 comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota acquisita all'Ente al prot. n. 17649 del 18.8.2020 (doc. 10 fasc. resistente) il
Comune di Giovinazzo trasmetteva all' il certificato di morte della Controparte_1 IG.ra , deceduta il 13.8.2020; Persona_2
Pag. 5 a 9 - con determinazione dirigenziale n. 2504/2020 (doc. 11 fasc. resistente), l' CP_1
disponeva la revoca della determinazione dirigenziale n. 2250/2020, con la
[...] quale la IG.ra era stata autorizzata ad ospitare nell'alloggio di ERP il nucleo Persona_2 familiare della IG.ra , in seguito al decesso della nonna e con nota prot. n. Parte_1
18311 dell'1.9.2020 (doc. 12 fasc. resistente) ne dava comunicazione all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota prot. n. 17748 del 19.8.2020 (doc. 13 fasc. resistente) l' Controparte_1 invitava e diffidava la IG.ra alla restituzione dell'alloggio, Parte_1 illegittimamente detenuto, preavvertendola che in mancanza sarebbero state avviate le procedure legali di recupero dell'alloggio in suo danno;
- a seguito di denuncia anonima acquisita all'Ente con prot. n. 31492 del 9.9.2021 (doc.
14 fasc. resistente) con la quale veniva dichiarata l'occupazione abusiva dell'alloggio di
ERP a suo tempo assegnato alla defunta IG.ra , l' con Persona_2 Controparte_1 nota pec prot. n. 37123 del 19.10.2021 (doc. 15 fasc. resistente) richiedeva al Comando di P.M. del Comune di Giovinazzo di accertare e fornire le generalità degli occupanti;
con nota pec prot. n. 3139 del 28.10.2021 (doc. 16 fasc. resistente) il suddetto Comando di P.M. trasmetteva l'esito dell'accertamento effettuato presso il suddetto alloggio il giorno 20.10.2021, nel corso del quale veniva constatata l'occupazione senza titolo del nucleo familiare della IG.ra ; nel corso del sopralluogo la IG.ra Parte_1 Parte_1 dichiarava di abitare nell'alloggio da circa quattro anni, ove si era trasferita per
[...] accudire la nonna, , in quanto sua amministratrice di sostegno;
Persona_2
- in data 18.11.2022 l' notificava alla IG.ra il decreto Controparte_1 Parte_1 di rilascio alloggio rep. n. 197/2022, emesso ai sensi dell'art. 20 della L.R. Puglia n.
10/2014 (cfr. allegato al ricorso).
Tanto premesso, alla luce della normativa di settore, non risulta fondata la domanda di diritto al subentro nel contratto da parte dell'odierna ricorrente.
Invero, l'art. 13 della L.R. Puglia n. 10/2014, che disciplina il subentro nella domanda e nell'assegnazione, al comma 1 recita testualmente: “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato”; a sua volta l'art. 3 comma 3 recita testualmente “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.
Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati: a) conviventi more
Pag. 6 a 9 uxorio; b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione”.
Ne deriva che il diritto al subentro non opera in modo automatico, ma è subordinato al verificarsi delle condizioni espressamente previste dalla legge. Risulta, quindi, evidente che nel caso di specie sussista un'oggettiva impossibilità di procedere al subentro nell'alloggio ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 10/2014 poiché (con la sua Parte_1 famiglia) non faceva parte stabilmente del nucleo familiare dell'assegnataria
, essendo stata autorizzata a coabitare nell'alloggio con la nonna solo Persona_2 temporaneamente, per la durata di un anno.
La disciplina di tale ultima forma di ampliamento è prevista dal comma 4 dell'art. 13
L.R. n. 10/2014, il quale sancisce: “è altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive eIGenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale”.
E' di palmare evidenza, quindi, come l'ospitalità a titolo precario non ingeneri nessun diritto al subentro, effetto che è, invece, ricondotto dalla normativa di settore (art. 13 cc.
2 e 3 L. R. n. 10/2014) solo all'ampliamento stabile del nucleo familiare.
D'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il diritto al subentro nel contratto di locazione non può ritenersi fondato in virtù della richiesta dei pagamenti dei canoni o delle imposte da parte degli entri pubblici ( e Comune di Giovinazzo), posto CP_1 che il procedimento di assegnazione ha carattere pubblicistico ed è inconfigurabile l'acquisto del diritto per facta concludentia.
In definitiva, in difetto di un previo provvedimento positivo di ampliamento stabile del nucleo familiare in favore dell'odierna ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto di questa al subentro, onde ella è da considerarsi occupante sine titulo dell'alloggio.
Il motivo di opposizione n. 4 è infondato.
Con riguardo al profilo del diritto a permanere nel godimento dell'alloggio in deroga ai sensi dell'art. 20 L. Regione Puglia n. 10/2014 ss.mm.ii., va osservato che il relativo
Pag. 7 a 9 provvedimento amministrativo di riconoscimento di tale diritto costituisce un atto a valle di istruttoria amministrativa da svolgersi da parte del Comune (che tra l'altro non è parte in causa) e non dell'ente gestore odierno resistente, fermo restando, in ogni caso, che il
Giudice ordinario non può ordinare alla P.A. l'emissione di un provvedimento che presuppone l'espletamento di istruttoria amministrativa, le cui determinazioni e/o omissioni vanno delibate, ove contestate, in seno al giudizio amministrativo;
pertanto, la domanda sul punto deve ritenersi collegata a posizioni di interesse legittimo, in relazione a poteri discrezionali dell'amministrazione, e come tali, attribuiti alla giurisdizione del
Giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n. 621/2021). In virtù di tanto, irrilevante è
l'ulteriore questione di costituzionalità posta dalla ricorrente a partire dalle note depositate il 3.6.2025, secondo cui - analogamente a quanto disposto dalla Consulta con la sentenza n. 145/2023 in riferimento alla L.R. delle Marche n. 36/2005 - il diritto al subentro sussisterebbe in virtù della coabitazione di 2 anni con l'originaria assegnataria, unitamente allo stato di bisogno del richiedente.
Il motivo di opposizione n. 5 è infondato.
Infatti, l'art. 18 D.P.R. n. 1035/1972 prevede che il termine per il rilascio (contenuto nel decreto di rilascio dell'alloggio) non possa essere superiore a trenta giorni, laddove il termine ex art. 26 L. n. 513/1977 richiamato dalla ricorrente concerne la previa diffida/intimazione e non, dunque, il decreto di rilascio.
Alla luce di tanto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. [tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate (sulla debenza della voce di compenso per la fase di trattazione/istruttoria anche in assenza dell'effettivo espletamento della fase istruttoria cfr. Cass. n. 8561/2023); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale].
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
Pag. 8 a 9 forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14636/2022 R.G., avente ad oggetto
“opposizione avverso decreto di rilascio alloggio”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Tournier, Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Angela De Napoli,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 10.12.2022 ha chiesto, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del decreto di rilascio alloggio notificato il 18.11.2022, accogliersi le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare l'illegittimità e
l'inefficacia del decreto di rilascio alloggio ex art. 20 della L. Reg. Puglia n. 10 del
07/04/2014 datato 03/11/2022, notificato il 18/11/2022, dell'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante dell' , a costituire titolo esecutivo di rilascio Controparte_1 in danno della ricorrente, per i motivi dedotti al paragrafo - I - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa del nulla del suddetto decreto;
b) sempre in via preliminare, ma subordinatamente rispetto alla declaratoria che precede, previo
Pag. 1 a 9 accertamento della fondatezza dell'eccezione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 20
Legge n. 10/2014 in combinato disposto agli artt. 11, comma 12, e 18 Controparte_2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972, per violazione dell'art. 117
Cost., per i motivi dedotti al paragrafo - II - della parte in diritto del presente atto, rimettere la sollevata eccezione all'esame della Corte Costituzionale, sospendendo
l'efficacia esecutiva del decreto impugnato ed il presente giudizio;
c) nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuto legittimo subentro della IG.ra nella Parte_1 locazione dell'alloggio di cui è causa o, comunque, dichiarare il pieno diritto della ricorrente a detto subentro, per le ragioni illustrate nel paragrafo - III - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa nel nulla del decreto impugnato;
d) subordinatamente rispetto alla declaratoria di merito che precede, accertare e dichiarare, comunque, il pieno diritto a permanere nel godimento dell'alloggio de quo della IG.ra , sussistendo tutti i requisiti previsti dai Parte_1 commi 2 e 3 dell'art. 20 della Legge Regionale Puglia n. 10 del 07/04/2014 per ottenere
l'assegnazione dell'alloggio occupato o, ad ogni modo, il diritto della ricorrente a detta assegnazione in sanatoria, per le ragioni dedotte nel paragrafo - IV - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa nel nulla del decreto impugnato;
e) in via gradata, accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità ed erroneità del termine di rilascio previsto nel decreto impugnato, per i motivi esposti nel paragrafo - V - della parte in diritto del presente atto, con conseguente revoca e messa nel nulla del decreto impugnato”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
- a seguito del decesso di , originario assegnatario dell'alloggio ERP Persona_1 avente codice 18984, sito in Giovinazzo alla via Imbriani n. 45/A (ora Piazzetta Mons.
Meloni n. 1), nel contratto di locazione è subentrato il coniuge;
Persona_2
- nell'anno 2017 poiché sola e gravemente malata, ha chiesto Persona_2
l'inserimento nel predetto alloggio della TE e della famiglia di Parte_1 quest'ultima, affinché provvedesse alla sua cura ed assistenza, richiesta autorizzata da con comunicazione del 14.2.2018; CP_1
- dal 2017 all'attualità con la propria famiglia abita nell'alloggio de quo; Parte_1 tra l'altro, con decreto del 16.9.2019 del G.T. del Tribunale di Bari, è stata Parte_1 nominata anche amministratore di sostegno della;
Persona_2
- con comunicazione del 4.8.2020 ha ulteriormente autorizzato il collocamento per CP_1 ampliamento della e della famiglia di quest'ultima; Pt_1
Pag. 2 a 9 - dopo il decesso della , nonostante l'incomprensibile diffida del Persona_2 CP_1
19.8.2020, ha sempre riconosciuto il regolare subentro della e della sua famiglia Pt_1 nel contratto di locazione dell'alloggio oggetto di causa, come risulta dalla richiesta di pagamento dei canoni, sempre accettati da CP_1
- peraltro, il 20.8.2020 la famiglia della è stata allietata dalla nascita di un altro Pt_1 figlio.
Pertanto, la ricorrente ha censurato il decreto di rilascio alloggio sulla base dei seguenti motivi:
1)- illegittimità e inefficacia del decreto di rilascio ex art. 20 L. Regione Puglia n. 10/2014
a costituire titolo esecutivo in danno della ricorrente, in quanto in detto articolo alcun riferimento è effettuato all'art. 11 D.P.R. n. 1035/1982 e/o all'art. 18 D.P.R. citato;
2)- in subordine, ove mai si possa ritenere che l'art. 20 L. Regione Puglia n. 10/2014 possa far riferimento agli artt. 11, c. 12, o 18 D.P.R. n. 1035/1972, si eccepisce l'illegittimità costituzionale del predetto art. 20 in combinato disposto agli artt. 11 e 18 del citato D.P.R. per violazione dell'art. 117 Cost., per il quale la materia giurisdizionale
è coperta da riserva di legge statale, laddove la costituzione di titolo esecutivo non può quindi essere prevista da una legge regionale;
3)- illegittimità, erroneità ed infondatezza del decreto di rilascio alloggio, avendo la ricorrente – quale discendente della – il pieno diritto a subentrare nel Persona_2 contratto di locazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 L. Regione Puglia n. 10/2014, avendovi per anni costituito il nucleo familiare, giusta determinazione di ampliamento n. 120/2018, ed essendo ciò confermato dal comportamento di la quale ha sempre chiesto alla CP_1 ed accettato da quest'ultima i canoni (dopo la morte della ), e dal Pt_1 Persona_2 comportamento del Comune di Giovinazzo, che ha riconosciuto il pieno diritto della ad abitare ed occupare l'immobile, come risulta dalle bollette Tari 2021 e 2022; Pt_1
4)- in via subordinata, la ricorrente ha diritto a permanere nell'alloggio, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 20, cc. 2 e 3, L. Regione Puglia n. 10/2014;
5)- in via gradata, risulta erroneo il termine di rilascio di 30 giorni comminato con il decreto opposto: ivi si fa espresso riferimento all'art. 26 L. n. 513/1977, che prevede un termine di 90 giorni per il rilascio.
Con decreto depositato il 29.12.2022 è stata fissata l'udienza di comparizione del
31.5.2023, con contestuale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
si è costituita il 20.5.2023, contestando gli avversi assunti ed Controparte_1
Pag. 3 a 9 instando - previa revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto - per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione nonché, nel merito, per il rigetto della stessa, stante l'assenza del diritto in capo alla ricorrente di subentrare nel contratto di locazione dell'alloggio oggetto di causa.
Con ordinanza depositata il 31.5.2023 è stata revocata la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo, per l'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione, essendo irrilevanti ai fini del decidere sia le richieste di prova orale sia l'informativa avanzate dalla ricorrente.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente, in quanto il ricorso sarebbe stato avanzato ai sensi dell'art. 11
D.P.R. n. 1035/1972 in luogo dell'art. 18 del citato D.P.R.: invero, indipendentemente dalla qualificazione offerta dalla ricorrente, il ricorso risulta tempestivo, in quanto depositato entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, nonché procedibile, in quanto dall'esame del ricorso si evince chiaramente che trattasi di opposizione avverso il decreto di rilascio dell'alloggio.
Scendendo all'esame dei motivi di censura, va osservato quanto segue.
I motivi di opposizione nn. 1 e 2, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano infondati: la natura di titolo esecutivo del decreto di rilascio emesso dal legale rappresentante dell'ente gestore deriva direttamente dalla legge statale, ossia dagli artt. 18 D.P.R. 1035/1972 sull'occupazione senza titolo (applicabile al caso de quo), che richiama l'art. 11 del citato D.P.R., ragion per cui non sussiste l'ipotesi di illegittimità costituzionale denunciata dalla ricorrente.
Il motivo di opposizione n. 3 risulta infondato.
Invero, dagli atti di causa emerge che:
- in data 24.5.2017 la IG.ra assegnataria dell'alloggio di ERP Persona_2 ubicato in Giovinazzo alla Via Imbriani n. 45 Pal. A (ora Piazzetta Mons. n. 1 CP_3 int. 3) presentava all' istanza di ampliamento del suo nucleo Controparte_1 familiare ai sensi dell'art. 13 L.R. Puglia 10/2014 (doc. 1 fasc. resistente), al fine di ottenere l'inserimento nel proprio nucleo familiare della TE IG.ra Parte_1 unitamente al marito ed alle loro figlie, a scopo assistenziale;
- con determinazione dirigenziale n. 120/2018 (doc. 2 fasc. resistente), l' CP_1
Pag. 4 a 9 , verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, disponeva CP_1
l'autorizzazione all'ospitalità temporanea del nucleo familiare della IG.ra Parte_1 nell'alloggio assegnato alla nonna IG.ra ; con nota prot. n. 5168 del Persona_2
14.2.2018 (doc. 3 fasc. resistente) l' comunicava alla IG.ra Controparte_1
l'autorizzazione all'ospitalità temporanea nel suo nucleo familiare Persona_2 del nucleo familiare della TE IG.ra e ne dava comunicazione Parte_1 all'Ufficio Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota acquisita all'Ente al prot. n. 15831 del 30.5.2018 (doc. 4 fasc. resistente) la IG.ra dichiarava di voler rinunciare all'ospitalità temporanea del Persona_2 nucleo familiare della TE, per motivi di carattere personale;
con determinazione dirigenziale n. 694/2018 (doc. 5 fasc. resistente), l' disponeva la Controparte_1 revoca della determinazione dirigenziale n. 120/2018, con la quale la IG.ra Persona_2 era stata autorizzata ad ospitare nell'alloggio assegnatole il nucleo familiare della TE per fini assistenziali e con nota prot. n. 24856 del 19.9.2018 (doc. 6 fasc. resistente) ne dava comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota acquisita all'Ente al prot. n. 25109 dell'11.10.2019 (doc. 7 fasc. resistente) la IG.ra presentava all' una nuova istanza di Persona_2 Controparte_1 ampliamento del suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 L.R. Puglia 10/2014, al fine di ottenere nuovamente l'inserimento del nucleo familiare della TE , Parte_1 nominata sua amministratrice di sostegno;
con determinazione dirigenziale n. 2250/2020
(doc. 8 fasc. resistente), l'RC , verificata la sussistenza dei requisiti Controparte_1 previsti dalla legge, disponeva l'autorizzazione all'ospitalità temporanea presso l'alloggio assegnato alla IG.ra del nucleo familiare della TE per un Persona_2 periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile;
con nota prot. n. 16826 del 4.8.2020 (doc. 9 fasc. resistente) l' comunicava alla IG.ra Controparte_1
l'autorizzazione all'ospitalità temporanea nel suo nucleo familiare Persona_2 del nucleo familiare della TE IG.ra per un solo anno e ne dava Parte_1 comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota acquisita all'Ente al prot. n. 17649 del 18.8.2020 (doc. 10 fasc. resistente) il
Comune di Giovinazzo trasmetteva all' il certificato di morte della Controparte_1 IG.ra , deceduta il 13.8.2020; Persona_2
Pag. 5 a 9 - con determinazione dirigenziale n. 2504/2020 (doc. 11 fasc. resistente), l' CP_1
disponeva la revoca della determinazione dirigenziale n. 2250/2020, con la
[...] quale la IG.ra era stata autorizzata ad ospitare nell'alloggio di ERP il nucleo Persona_2 familiare della IG.ra , in seguito al decesso della nonna e con nota prot. n. Parte_1
18311 dell'1.9.2020 (doc. 12 fasc. resistente) ne dava comunicazione all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Giovinazzo, per i relativi adempimenti di competenza;
- con nota prot. n. 17748 del 19.8.2020 (doc. 13 fasc. resistente) l' Controparte_1 invitava e diffidava la IG.ra alla restituzione dell'alloggio, Parte_1 illegittimamente detenuto, preavvertendola che in mancanza sarebbero state avviate le procedure legali di recupero dell'alloggio in suo danno;
- a seguito di denuncia anonima acquisita all'Ente con prot. n. 31492 del 9.9.2021 (doc.
14 fasc. resistente) con la quale veniva dichiarata l'occupazione abusiva dell'alloggio di
ERP a suo tempo assegnato alla defunta IG.ra , l' con Persona_2 Controparte_1 nota pec prot. n. 37123 del 19.10.2021 (doc. 15 fasc. resistente) richiedeva al Comando di P.M. del Comune di Giovinazzo di accertare e fornire le generalità degli occupanti;
con nota pec prot. n. 3139 del 28.10.2021 (doc. 16 fasc. resistente) il suddetto Comando di P.M. trasmetteva l'esito dell'accertamento effettuato presso il suddetto alloggio il giorno 20.10.2021, nel corso del quale veniva constatata l'occupazione senza titolo del nucleo familiare della IG.ra ; nel corso del sopralluogo la IG.ra Parte_1 Parte_1 dichiarava di abitare nell'alloggio da circa quattro anni, ove si era trasferita per
[...] accudire la nonna, , in quanto sua amministratrice di sostegno;
Persona_2
- in data 18.11.2022 l' notificava alla IG.ra il decreto Controparte_1 Parte_1 di rilascio alloggio rep. n. 197/2022, emesso ai sensi dell'art. 20 della L.R. Puglia n.
10/2014 (cfr. allegato al ricorso).
Tanto premesso, alla luce della normativa di settore, non risulta fondata la domanda di diritto al subentro nel contratto da parte dell'odierna ricorrente.
Invero, l'art. 13 della L.R. Puglia n. 10/2014, che disciplina il subentro nella domanda e nell'assegnazione, al comma 1 recita testualmente: “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato”; a sua volta l'art. 3 comma 3 recita testualmente “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.
Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati: a) conviventi more
Pag. 6 a 9 uxorio; b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione”.
Ne deriva che il diritto al subentro non opera in modo automatico, ma è subordinato al verificarsi delle condizioni espressamente previste dalla legge. Risulta, quindi, evidente che nel caso di specie sussista un'oggettiva impossibilità di procedere al subentro nell'alloggio ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 10/2014 poiché (con la sua Parte_1 famiglia) non faceva parte stabilmente del nucleo familiare dell'assegnataria
, essendo stata autorizzata a coabitare nell'alloggio con la nonna solo Persona_2 temporaneamente, per la durata di un anno.
La disciplina di tale ultima forma di ampliamento è prevista dal comma 4 dell'art. 13
L.R. n. 10/2014, il quale sancisce: “è altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive eIGenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale”.
E' di palmare evidenza, quindi, come l'ospitalità a titolo precario non ingeneri nessun diritto al subentro, effetto che è, invece, ricondotto dalla normativa di settore (art. 13 cc.
2 e 3 L. R. n. 10/2014) solo all'ampliamento stabile del nucleo familiare.
D'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il diritto al subentro nel contratto di locazione non può ritenersi fondato in virtù della richiesta dei pagamenti dei canoni o delle imposte da parte degli entri pubblici ( e Comune di Giovinazzo), posto CP_1 che il procedimento di assegnazione ha carattere pubblicistico ed è inconfigurabile l'acquisto del diritto per facta concludentia.
In definitiva, in difetto di un previo provvedimento positivo di ampliamento stabile del nucleo familiare in favore dell'odierna ricorrente, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto di questa al subentro, onde ella è da considerarsi occupante sine titulo dell'alloggio.
Il motivo di opposizione n. 4 è infondato.
Con riguardo al profilo del diritto a permanere nel godimento dell'alloggio in deroga ai sensi dell'art. 20 L. Regione Puglia n. 10/2014 ss.mm.ii., va osservato che il relativo
Pag. 7 a 9 provvedimento amministrativo di riconoscimento di tale diritto costituisce un atto a valle di istruttoria amministrativa da svolgersi da parte del Comune (che tra l'altro non è parte in causa) e non dell'ente gestore odierno resistente, fermo restando, in ogni caso, che il
Giudice ordinario non può ordinare alla P.A. l'emissione di un provvedimento che presuppone l'espletamento di istruttoria amministrativa, le cui determinazioni e/o omissioni vanno delibate, ove contestate, in seno al giudizio amministrativo;
pertanto, la domanda sul punto deve ritenersi collegata a posizioni di interesse legittimo, in relazione a poteri discrezionali dell'amministrazione, e come tali, attribuiti alla giurisdizione del
Giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n. 621/2021). In virtù di tanto, irrilevante è
l'ulteriore questione di costituzionalità posta dalla ricorrente a partire dalle note depositate il 3.6.2025, secondo cui - analogamente a quanto disposto dalla Consulta con la sentenza n. 145/2023 in riferimento alla L.R. delle Marche n. 36/2005 - il diritto al subentro sussisterebbe in virtù della coabitazione di 2 anni con l'originaria assegnataria, unitamente allo stato di bisogno del richiedente.
Il motivo di opposizione n. 5 è infondato.
Infatti, l'art. 18 D.P.R. n. 1035/1972 prevede che il termine per il rilascio (contenuto nel decreto di rilascio dell'alloggio) non possa essere superiore a trenta giorni, laddove il termine ex art. 26 L. n. 513/1977 richiamato dalla ricorrente concerne la previa diffida/intimazione e non, dunque, il decreto di rilascio.
Alla luce di tanto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. [tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate (sulla debenza della voce di compenso per la fase di trattazione/istruttoria anche in assenza dell'effettivo espletamento della fase istruttoria cfr. Cass. n. 8561/2023); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale].
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
Pag. 8 a 9 forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9