Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 1
Qualora il giudice di merito nell'affermare la responsabilità dell'imputato abbia omesso di pronunciarsi sull'azione civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile così come individuato dall'art. 622 cod. proc. pen., giacchè una soluzione diversa comporterebbe la neutralizzazione degli effetti della proposizione dell'azione civile nel giudizio penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 13713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13713 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 16/01/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 105
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 38556/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NC N. IL 15/10/1974;
avverso la sentenza n. 240/2010 TRIB.SEZ.DIST. di TAORMINA, del 16/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 marzo 2012 il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, ha condannato CU SC alla pena di Euro 250,00 d'ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 per lavori di ristrutturazione in un fabbricato senza preventivo avviso all'ufficio del Genio Civile di Messina, senza la preventiva autorizzazione di tale ufficio e senza la presentazione dei calcoli di stabilità, condannandolo altresì in forma generica al risarcimento del danno in favore alla costituita parte civile e rimettendo le parti davanti al giudice civile per la sua quantificazione.
2. Contro tale sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputato limitatamente ai capi civili con un unico motivo:
violazione dell'art. 76 c.p.p. e ss. e art. 539 c.p.p. e vizio motivazionale.
Rileva il ricorrente che la pronuncia di condanna generica e rimessione al giudice civile ex art. 539 c.p.p. è divenuta nella impugnata sentenza "condanna al risarcimento del danno, in favore della costituita parte civile, danno in forma generica, rimettendo le parti avanti la competente A.G. civile per la sua quantificazione". Il giudice avrebbe omesso l'accertamento necessario per la pronuncia di condanna generica al risarcimento, che invero richiede l'accertamento di un fatto almeno potenzialmente produttivo, secondo un giudizio di probabilità, di conseguenze dannose: nel caso di specie, invero, nessun fatto potenzialmente produttivo in tal senso è stato riscontrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Per ben comprendere la fattispecie in esame, è opportuna qualche sintetica considerazione sulla struttura sistematica in cui si inserisce.
Pur avendo il vigente codice ridotto il rilievo del tradizionale principio dell'unità della giurisdizione, questo non è stato estromesso dall'ordinamento, rimanendo un tendenziale obiettivo parallelo alla tendenzialita della coincidenza tra verità materiale e verità giuridica. La successiva costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata, quale dilatazione ed elevamento dell'originario principio dell'economia processuale, a sua volta corrobora la permanenza e l'incidenza di tale principio, giacché l'inserimento dell'azione civile nel processo penale non è più soltanto una tradizionale contaminano, ma è ora prospettabile come strumento di semplificazione e concentrazione, che consente il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni non solo in coordinamento con l'accertamento del reato da cui derivano, ma altresì in tempi tendenzialmente più limitati. Si tratta, appunto, di tendenze, di direzioni del sistema la cui concretizzazione è peraltro subordinata da un lato alla scelta del legittimato all'azione a esercitarla nel processo penale ex art. 74 c.p.p. costituendovisi come parte civile (scelta disciplinata, con evidente preferenza legislativa all'unitarietà della cognitio in sede penale, dall'art. 75 c.p.p.) e dall'altro alla concreta configurazione che assume la decisione del giudice penale in ordine all'azione civile. Il giudice, infatti, è obbligato a decidere sulla domanda della parte civile ex art. 538 c.p.p. quando pronuncia sentenza di condanna;
ma la corrispondenza chiesto-pronunciato non è perfetta, poiché la decisione (in esatto parallelo a quanto previsto per il rito civile dall'art. 278 c.p.c.) può circoscriversi alla condanna generica, alla cui contrazione cognitiva è consentito peraltro opporre - se ve ne sono i presupposti - un controbilanciamento anticipatorio quale è la provvisionale.
Per consolidata giurisprudenza, pur se la lettera dell'art. 539 c.p.p., comma 1, potrebbe essere intesa nel senso che contenuto della condanna generica sia l'accertamento dell'an debeatur in modo concreto e completo, escludente solo la liquidazione del danno, ovvero il quantum debeatur ("il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica"), l'interpretazione dell'istituto della condanna generica è tradizionalmente restrittiva. Presupposto della condanna generica, infatti, non è l'accertamento dell'esistenza del danno, bensì una declaratoria juris che non si pone su un piano di effettività, bensì di potenzialità: non accertamento di tale esistenza, ma prognosi. E sufficiente invero che il giudice accerti l'esistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (p.es. Cass. sez. 6, 11 marzo 2005 n. 12199) vale a dire accerti la natura del fatto in sè come dotato di potenziale capacità lesiva e la configurabilità di un nesso causale tra tale fatto e il danno lamentato (cfr. Cass. sez. 5, 5 giugno 2008 n. 36659). Poiché l'accertamento civile ha come presupposto l'adempimento dell'onere probatorio dell'attore, a una siffatta limitazione dell'accertamento corrisponde poi un parallelo affievolimento dell'onere probatorio della parte civile, non essendo pertanto necessario che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza del danno e il nesso causale tra questo e l'azione dell'autore dell'illecito (v. Cass. sez. 6, 26 febbraio 2009 n. 14377 e, ancora, Cass. sez. 6, 11 marzo 2005 n. 12199). E, d'altronde, significativamente e coerentemente analoga è l'interpretazione della condanna generica emessa nel processo civile qualora concerna azione risarcitoria, presupponendo in tal caso la condanna generica al risarcimento dei danni solo l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, accertamento anche in termini di probabilità o di verosimiglianza, così che l'accertamento della concreta sussistenza del danno è rimesso al successivo giudizio, su cui non incide quindi il giudicato formatosi sulla responsabilità (Cass. civ., sez. 2, 13 settembre 2012, n. 15335; Cass. civ., sez. 3, 14 luglio 2006 n. 16123; Cass. civ., sez. 3, 2 maggio 2002 n. 6257).
4. Se quindi l'accertamento della condanna generica è sui generis, esso comunque deve sussistere, giacché se non fosse effettuato, trasmettendo il giudice penale la completa cognizione della fondatezza dell'azione civile al giudice civile, verrebbe a nullificarsi il diritto che il legislatore ha attribuito al danneggiato di agire nel processo penale. Spetta invero al danneggiato scegliere di costituirsi parte civile o di adire direttamente il giudice civile;
il giudice penale non può elidere tale scelta limitandosi alla condanna penale senza compiere alcun accertamento relativo all'azione civile (sul ruolo della parte civile entro il processo penale cfr. da ultimo S.U. 20 dicembre 2012-8 febbraio 2013 n. 6509 che tra l'altro ribadiscono il dovere del giudice penale, a seguito di impugnazione della sola parte civile di sentenza di proscioglimento, di effettuare incidentalmente l'accertamento penale ai fini degli effetti civili restitutori e risarcitori). Il minimum che integra allora una legittima corrispondenza chiesto-pronunciato è la prognosi della fondatezza, in sede civile, della pretesa del danneggiato sotto il profilo dell'an debeatur. il giudice penale non deve accertare l'esistenza del danno, bensì le caratteristiche del fatto illecito commesso dal condannato nel senso di compatibilità o meno con la produzione del danno addotto dalla parte civile, solo nell'ipotesi positiva potendo emettere condanna generica.
La cognizione, dunque, si configura come una valutazione sommaria, di fumus boni juris relativamente all'esistenza del danno (e non a caso, infatti, l'istituto della condanna generica era stato ricondotto in passato da certa dottrina alla cognizione cautelare;
attualmente, è ben più netta la percezione della cognizione sommaria, come svincolata da qualunque correlazione urgenziate). Essa comporta, pertanto, la specifica considerazione delle potenziali conseguenze del fatto accertato ai fini della condanna penale in rapporto alle tipologie di danno che nel caso in esame costituiscono in termini di an il petitum dell'azione civile inserita nel circuito del processo penale.
5. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha effettuato alcuna cognizione in tal senso, erroneamente intendendo come automatica conseguenza della condanna penale l'obbligo risarcitorio civile ("all'affermazione della penale responsabilità del CU consegue l'obbligo per lo stesso di risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile, danni che, in assenza di validi elementi di valutazione, si liquidano in forma generica"). A parte l'errore tecnico di definire liquidazione in forma generica quel che liquidazione non è neppure a livello sommario, il giudice di merito è incorso pertanto in violazione di legge, effettuando omessa pronuncia rispetto all'azione della parte civile e, correlativamente, alla difesa contro detta azione instaurata dall'imputato, il quale in tal caso ha ovviamente interesse all'accertamento negativo (cfr. per ipotesi di estinzione di reato in grado successivo a quello di condanna, nel senso della persistenza dell'obbligo del giudice penale di valutare i capi civili della sentenza senza rimettere in toto al giudice civile, Cass. sez. 5, 15 luglio 2001 n. 42135 e Cass. sez. 6, 25 novembre 2009-26 gennaio 2010 n. 3284). Se poi è vero che in linea generale è applicabile l'art. 622 c.p.p. nel senso di rinvio al giudice civile a seguito di annullamento della sentenza penale qualora sia già definitivo l'accertamento della responsabilità penale - oppure sia stata accolta l'impugnazione mossa dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento - (da ultimo, Cass. sez. 3, 6 giugno 2012 n. 26863 e Cass. sez. 5, 10 aprile 2012 n. 18364), ciò peraltro non può valere per la specifica ipotesi dell'omessa pronuncia sull'azione civile, qui ricorrente, che comporta invece il rinvio al giudice penale, giacché, diversamente opinando, si perverrebbe al paradossale risultato che il suddetto vizio della sentenza darebbe luogo alla neutralizzazione degli effetti della proposizione dell'azione civile entro il giudizio penale. In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla condanna generica in favore della parte civile, con rinvio al Tribunale penale di Messina per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al risarcimento del danno e rinvia al Tribunale di Messina per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013