Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 13713
CASS
Sentenza 16 gennaio 2013

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Qualora il giudice di merito nell'affermare la responsabilità dell'imputato abbia omesso di pronunciarsi sull'azione civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile così come individuato dall'art. 622 cod. proc. pen., giacchè una soluzione diversa comporterebbe la neutralizzazione degli effetti della proposizione dell'azione civile nel giudizio penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2013, n. 13713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13713
    Data del deposito : 16 gennaio 2013

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