Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2012, n. 18364
CASS
Sentenza 10 aprile 2012

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Deve essere annullata con rinvio al giudice penale la decisione con la quale il giudice di secondo grado abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile e avverso la quale quest'ultima abbia proposto ricorso per cassazione, stante l'insussistenza dei presupposti per il rinvio al giudice civile, ex art. 622 cod. proc. pen. - che postula il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile, esigendo, comunque, che la sentenza gravata si sia pronunciata nel merito - con la conseguenza che il rinvio al giudice civile priverebbe ingiustificatamente il ricorrente di un grado di merito del processo penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2012, n. 18364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18364
    Data del deposito : 10 aprile 2012

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