Sentenza 10 aprile 2012
Massime • 1
Deve essere annullata con rinvio al giudice penale la decisione con la quale il giudice di secondo grado abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile e avverso la quale quest'ultima abbia proposto ricorso per cassazione, stante l'insussistenza dei presupposti per il rinvio al giudice civile, ex art. 622 cod. proc. pen. - che postula il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile, esigendo, comunque, che la sentenza gravata si sia pronunciata nel merito - con la conseguenza che il rinvio al giudice civile priverebbe ingiustificatamente il ricorrente di un grado di merito del processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2012, n. 18364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18364 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 10/04/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 815
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 19804/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE GU IG N. IL 01/02/1939;
2) TO NC N. IL 02/04/1950 C/;
avverso la sentenza n. 343/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del 10/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
udito il P.G. in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'annullamento con ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Manfreda M..
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza di assoluzione in primo grado di TO CO dal reato di diffamazione, proponeva appello De GU IG, p.o. costituito parte civile, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza in data 16-2-2011. Il gravame era infatti ritenuto proposto personalmente dal De GU, dal momento che l'indicazione dell'avv. Manfreda Massimo sarebbe stata fatta ai soli fini di reiterarne la nomina a difensore e di delegarlo al deposito dell'atto.
Ricorre De GU tramite l'avv. Manfreda deducendo i vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. b), c) ed e), in quanto l'appello era stato interposto "per" e non "da" lui, e il difensore aveva sottoscritto "anche" per autentica e non solo per autentica, essendo regolarmente munito di procura speciale ad impugnare conferitagli a margine dell'atto di costituzione di parte civile (che allegava al ricorso).
Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'esame dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado con la quale DU era stato assolto dal reato di diffamazione, evidenzia che esso era stato proposto dal difensore della p.o. costituita parte civile, avv. Manfreda, come risulta chiaramente dall'esordio dell'atto, che lo indica come proposto "per" la persona offesa, e dalla sottoscrizione del difensore "anche" (ma non solo) per autentica della firma del De GU, elementi che concorrono entrambi ad attribuire la paternità dell'atto all'avv. Manfreda, regolarmente munito di procura speciale all'impugnazione, conferitagli nell'atto di costituzione di parte civile. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio di appello, non ricorrendo le condizioni per il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.. Tale norma postula infatti o il già definitivo accertamento della responsabilità penale, o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, esigendo comunque che la sentenza gravata si sia pronunciata nel merito, mentre nella specie il ricorso riguarda la declaratoria di inammissibilità del proposto appello, con la conseguenza che il rinvio al giudice civile priverebbe ingiustificatamente il ricorrente di un grado di merito del processo penale (v., per il caso analogo in cui il giudice di secondo grado, dichiarando la prescrizione del reato, abbia omesso di statuire in ordine agli interessi civili: Cass. 42135/2011, Rv. 251707).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2012