Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17656 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 7 6 5 6/ 02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE UP EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 15964/00 - Consigliere 16924/00 Dott. Raffaele FOGLIA Cron. 41507 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud. 30/09/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: ITALIA SPA, in persona del legale TELECOM rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO REALMONTE, PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COLOMBO STEFANIA;
intimato e sul 2° ricorso n° 16924/00 proposto da:2002 in ROMA presso LA 3801 COLOMBO STEFANIA, domiciliato -1- DELLACORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA :rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO CRUGNOLA, ALDO BOTTINI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO REALMONTE, PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza 11. 7433/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/07/99 - R.G.N. 1048/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato FIORILLIO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ET RI UI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- R.G. 15964 e 16924/2000 Svolgimento del processo La EL IA spa ricorre, esponendo due motivi di gravame, per la cassazione del- la sentenza, di parziale riforma di quella di primo grado, del Tribunale di Milano, il quale, accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 19 dicembre 1995 intercorso con TE OM, aveva sancito l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e dichiarato che alla OM spettano le retribuzioni con decorrenza dalla costituzione in mora, ovvero dalla data dell'offerta della sua prestazione lavorativa: 2 gennaio 1997 e non la reintegra ex art. 18 St. lav. e le conseguenti retribuzioni. D'altra parte, oltre a controdedurre, la OM illustra, con ricorso incidentale, due profili di censura. La sentenza impugnata ha escluso che l'assunzione della OM fosse intervenuta in applicazione dell'art. 23 della 1. n. 56/97, che consente alla contrattazione collettiva nazionale o locale di individuare ipotesi di contratto di lavoro a termine in aggiunta a quelle previste dall'art. 1 della 1. n. 230/62 e 79/83, non ritenendo verificata l'ipotesi dell'art. 5 del ccnl SIP, concernente "incrementi d'attività in dipendenza d'eventi ecce- zionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia pos- sibile soddisfare con il normale organico", per "servizi di informazione telefonica", sicché il contratto andava convertito di diritto in contratto a tempo indeterminato, con l'effetto, trattandosi d'inadempimento contrattuale soggetto alla regola dell'art. 1223, cod. civ., dell'inapplicabilità dell'art. 18 St. lav., e, sul piano retributivo, di rendere esi- gibile lo stipendio solo dal momento dell'offerta della prestazione, da individuare nel 2 gennaio '97 e non, come richiesto con l'appello incidentale della dipendente, a titolo risarcitorio, fin dalla sua estromissione. Motivi della decisione I due ricorsi per cassazione, essendo proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335, cod. proc. civ.). ilu Con il primo motivo del ricorso principale la spa EL IA denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della 1. 56/87 perché esso “non indica alcun criterio specifico, né di massima, al quale la previsione contrattuale dei rapporti di lavoro a tempo determinato debba essere subordinata", essendo, anzi, una norma “in bianco" che affida, insindacabilmente, al "contratto collettivo... di far assurgere al rango di nuova ipotesi di stipulazione di contratto a termine qualunque condizione di fat- to." (in grassetto nel ricorso), stante anche l'evoluzione socio contrattuale interessata a fornire ulteriori opportunità di lavoro sia pure a carattere temporaneo". In questo contesto la difesa ricorrente, richiamato il contenuto del ccnl SIP del 1992, secondo il cui art. 5 una delle ipotesi legittimanti l'assunzione a termine riguarda “in- crementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive parti- colari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale orga- nico", negoziabili anche in sede locale, sostiene che la sentenza impugnata avrebbe e- scluso che "nella contrattazione di livello decentrato mancherebbe l'individuazione delle ipotesi in relazione alle quali sarebbe stata possibile l'apposizione del termine" (ricorso pg. 5 e ss.), perché la possibilità “di far ricorso, gradualmente, ad assunzioni di unità con contratto a tempo determinato" (previste dall'accordo) era espressamente consentita alla contrattazione decentrata, nel rispetto esclusivo di un limite percentua- le, essendo "il concetto di gradualità” incompatibile con i concetti di "particolarità" e "temporaneità", altrimenti valorizzati dal Tribunale, posto che "in buona sostanza, l'accordo regionale, derogando alla previsione del ccnl prevede una legittima ipotesi di assunzione a termine ex l. 56/97.”. D'altra parte la EL sostiene, con il secondo profilo di ricorso, se ben se ne com- prende la criptica esposizione, che ove l'accordo regionale che ha dato luogo all'assunzione della OM dovesse essere considerato come attuativo dell'art. 5 della contrattazione collettiva nazionale, tuttavia il Tribunale aveva omesso di valutare che le parti sociali avevano ritenuto legittima l'assunzione a termine fondata esclusi- vamente in base ai limiti percentuali valutati in relazione alle ragioni produttive azien- dali. منگلا4 I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, anche perché il secondo investe problematiche che non pare che esse, alla luce della sentenza e della giustifica- zione del mezzo d'impugnazione, abbiano mai formato oggetto di analisi e di confronto nelle fasi di merito, rimanendo vago ed indefinito, in questa vicenda, il contenuto del- l'accordo regionale. La legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'art. 23, comma 1, come ha cura di riportare la Te- lecom, prevede che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro (ol- tre, ovviamente, che nell'ipotesi di cui all'art. 1, legge 18 aprile 1962, n. 230, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79), "è consentita nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale". Il medesimo comma aggiunge che gli stessi contratti collettivi sono abilitati a stabilire il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di la- voro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. Ciò premesso, l'art. 5 del contratto collettivo SIP del 30 giugno 1992, stipulato con le organizzazioni sindacali a livello nazionale ai sensi dell'art. 23, 1. n. 56/'87, individua tre ipotesi di assunzioni a termine, tra cui quella, di cui si fa questione nel presente giudizio, legata ad "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esi- genze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare il normale organico".con Riferisce ancora il ricorso, contestando l'interpretazione offerta dal Tribunale, basata sulla mancata individuazione delle ipotesi d'ammissibilità del contratto a termine, che "L'ultimo alinea dello stesso art. 5 prevede che 'La modalità di attuazione, nonché la facoltà di individuazione della quota percentuale massima dei lavoratori straordinari che potranno essere assunti in applicazione della citata disposizione legislativa, saran- no oggetto di negoziazione fra le parti stipulanti a livelli regionale" ", evidenziando che su questa disciplina si era innestato, appunto, un accordo sindacale regionale "con cui 5 le parti collettive davano un nuovo assetto contrattuale alla materia", "individuando una ulteriore "legittima ipotesi" di assunzione a termine. Ciò premesso costituisce, ormai giurisprudenza consolidata di questa Sezione lavoro, che il Collegio condivide, non essendovi motivo per discostarsene, quella secondo cui "in materia di contratti di lavoro a termine, in presenza di una contrattazione collettiva nazionale che, a norma dell'art. 23, primo comma, della legge n. 56 del 1987, introduca alcune ipotesi di assunzione a termine, tra cui quella legata ad "incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico", e rimetta alla negoziazione decentrata a livello regionale la determinazione delle modalità di attua- zione dell'accordo e della quota percentuale massima dei lavoratori assunti a termine in applicazione della citata disposizione di legge, e di un accordo assunto dalle orga- nizzazioni sindacali a livello regionale con cui si concordi una percentuale di assun- zioni a termine in riferimento ad una delle ipotesi delineate a livello nazionale e a de- terminate articolazioni produttive, deve ritenersi rispettosa dei criteri di interpretazione dei contratti (e in particolare del criterio della decisività del dato letterale, ove per la sua inequivocità esso esprima con sicurezza la comune volontà delle parti) l'interpreta- zione del giudice di merito secondo cui la contrattazione nazionale aveva limitato la competenza degli accordi locali alla disciplina delle questioni di attuazione delle previ- sioni relative ai contratti a termine, sicche', con l'accordo regionale, era stato fissato un limite percentuale, senza introdurre una nuova ipotesi di contratto a termine" (v. Cass., 17 ottobre 2001, n. 12697; 23 luglio 2001, n. 9988; 15 novembre 2000, n. 14769). Per parte sua la OM, oltre a confutare le tesi del ricorso principale, con il ricorso incidentale (primo motivo) censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 18, St. lav. e degli artt. 1 e 2 della 1. n. 230/62 (art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.), trattandosi nella specie di un vero e proprio licenziamento immotivato ed illegittimo, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 17/87) e da questa Corte (sentenza n. 12665/97), atteso che l'operatività della reintegra "si fonda sull'efficacia espansiva di detta norma” e, con il secondo motivo, denuncia la سلام violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1460, 1207, 1217, 1218 e 1219, cod.civ., e 6 ultimo comma, r.d. 1825/24, contestando "la capziosità della distinzione e la irragionevole penalizzazione delle ragioni del dipendente" operata dal Tribunale, es- sendo ascrivibile all'inadempimento EL l'obbligo di integrale risarcimento del danno, nelle sue due componenti della perdita subita e del mancato guadagno a partire dalla estromissione della OM. Il motivo è infondato. Anche sotto questo profilo la Corte, richiama la propria fermissima giurisprudenza, convalidata dalle Sezioni unite (5 marzo 1991, n. 2334), secondo cui nei casi d'illegit- tima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, il dipendente, che interrompa le prestazioni alla scadenza del termine previsto, non ha diritto alla retribuzione finché non provveda ad offrire la sua attività lavorativa, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro;
in base allo stesso principio si deve escludere anche il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni per- dute per il periodo successivo alla scadenza, posto che l'interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non consegue ad un'iniziativa del datore di lavoro, non trattandosi di licenziamento, ma di scadenza del termine (Cass., 27 febbraio 1998, n. 2192; 21 di- cembre 1998, n. 12752; 14769/2000, cit;
26 maggio 2001, n. 7186). Il rigetto di entrambi i ricorsi determina la compensazione delle spese processuali di questo giudizio di cassazione fra le parti.
P.Q.M.
DA NT SPESA, TASSA ART. 10 La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese fra le parti. * 4:8716-9-73 N. 533 Così deciso in Roma il 30 settembre 2002 Il Consigliere Il Presidente chine m 'a. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 DIC. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 7