Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 26863
CASS
Sentenza 6 giugno 2012

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Massime1

Quando il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato ai fini della pur disposta conferma delle statuizioni civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 26863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26863
Data del deposito : 6 giugno 2012

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