Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
Quando il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato ai fini della pur disposta conferma delle statuizioni civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 26863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26863 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 06/06/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1592
Dott. AMOROSO Gianni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 49087/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA DO, n. a Andria il 21/09/1972;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 25/05/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, Avv. Bachetti, per la parte civile, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 08/06/2011 la Corte d'Appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bari dell'11/5/2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti di VA DO per i reati di cui alla L. n. 516 del 1982, art.4, comma 1, e art. 316 ter c.p. per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civilistiche di risarcimento dei danni in favore del Ministero delle Finanze. L'imputato era stato accusato di avere utilizzato, in qualità di legale rappresentante dell'oleificio Sant'Andrea negli anni dal 1992 al 1995, fatture per operazioni relative a forniture nei propri confronti di partite di olio in realtà non effettuate. Osservava il Tribunale che, a fronte della maturata prescrizione, non emergevano con evidenza motivi di proscioglimento nel merito dato che era emerso che le apparenti ditte fornitrici dell'imputato non erano in grado di commercializzare olio per gli importi indicati;
in particolare l'accertata fittizietà di acquisiti di olio da parte delle ditte apparentemente fornitrici della società dell'imputato comportava che fosse fittizia anche la successiva cessione di tale prodotto all'Oleificio Sant'Andrea.
2. Ha proposto ricorso il Difensore dell'imputato; con un primo motivo deduce violazione degli artt. 129 e 530 c.p.p. nonché difetto di motivazione per non avere la Corte pronunciato assoluzione nel merito in presenza di evidenti elementi in tal senso. Il ragionamento di tipo induttivo effettuato dalla Corte circa la impossibilità di ritenere verificatisi acquisti di olio già in precedenza accertati come non effettuati a propria volta dalle ditte fornitrici della Sant'Andrea non teneva conto infatti del fatto che non si era compiuta alcuna verifica sull'eventuale approvvigionamento del prodotto presso altri fornitori ne' su eventuali destinazioni successive del prodotto oleario assunto come fittiziamente compravenduto. Ciò, a maggior ragione, tenuto conto dell'orientamento delle Sezioni Unite che imporrebbe al giudice, a fronte di una causa estintiva del reato ed in presenza di parte civile, di valutare approfonditamente il materiale probatorio, prevalendo il proscioglimento nel merito anche nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della motivazione. Deduce altresì che l'evidenza della prova dell'innocenza sussisterebbe in ogni caso in relazione all'annualità del 1995, stante l'assoluta mancanza di prove in ordine alla presentazione, per quell'anno, della dichiarazione dei redditi.
2.1. Con un secondo motivo, ricollegato in parte al primo, e relativo alla inosservanza o erronea applicazione della L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f), censura la declaratoria di estinzione in particolare con riferimento all'anno di imposta 1995 posto che, richiedendo, la nuova fattispecie del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, l'elemento essenziale dell'indicazione degli elementi passivi fittizi in dichiarazione, nella specie la prova della dichiarazione sarebbe invece del tutto mancata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo il ricorrente si lamenta della intervenuta declaratoria di prescrizione quando invece, secondo lo stesso, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione nel merito a fronte di elementi probanti in tal senso. Il motivo è infondato, salvo quanto si preciserà più oltre con riguardo all'anno 1995. Va premesso che le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, hanno affermato che il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, come nella specie, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili;
se, infatti, all'esito di una tale valutazione, il suddetto compendio risultasse insufficiente a dimostrare la responsabilità nel merito dell'imputato, il giudice d'appello sarebbe comunque tenuto a pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito, pur a fronte della sussistenza di una causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente la prova dell'avvenuta utilizzazione, da parte del VA, di fatture per operazioni inesistenti, così pervenendo, in applicazione del principio appena menzionato, a dichiarare l'improcedibilità dei reati ascritti al medesimo. La natura fittizia di tutte le operazioni di fornitura di olio effettuate in favore della società Sant'Andrea amministrata dall'imputato è stata infatti, con ragionamento logico, dedotta, in adesione a quanto già argomentato dal giudice di primo grado, dalla accertata, dalla Guardia di finanza, impossibilità delle apparenti società fornitrici, analiticamente indicate nelle imputazioni, di commercializzare, all'epoca dei fatti, olio per gli importi indicati nelle fatture esaminate. A fronte di ciò, il ricorrente, senza seriamente porre in discussione l'assodata incapacità di commercializzazione di cui si è detto, ha riproposto la censura già contenuta in appello secondo cui un tale ragionamento deduttivo non potrebbe comunque condurre ad escludere la possibilità che le società fornitrici dell'olio, pur essendo false le operazioni di acquisto dell'olio da loro stesse apparentemente effettuate, abbiano comunque acquistato altrove l'olio per poi rivenderlo a loro volta all'Oleificio Sant'Andrea, possibilità di cui, dunque, i giudici non avrebbero dato adeguato conto. Tale censura introduce, tuttavia, rilievi in fatto insuscettibili di essere considerati in questa sede:va ricordato in proposito che anche dopo la modifica dell'art.606 c.p.p., lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Sul punto, dunque, appare esaustiva e logico quanto osservato dalla Corte territoriale secondo cui l'accertamento dell'organo di polizia tributaria ha riguardato l'oggetto del trasferimento, ovvero le partite di olio, rivelatosi inesistente, nonostante le contabilizzazioni delle varie operazioni di vendita, con conseguente infondatezza dell'assunto difensivo.
4. È invece fondato, come già anticipato, il primo motivo, cui si collega il secondo, laddove, con riferimento all'anno 1995 è stata censurata l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito. Va premesso anzitutto che in seguito all'introduzione della ipotesi illecita di dichiarazione fraudolenta ad opera del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 ed all'"abolitio criminis" disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, lett. d), in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sè, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte;
tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, lett. f), convertito in L. 7 agosto 1982, n.516 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale (Sez. U., n. 27 del 25/10/2000, dep. 07/11/2000, Di Mauro, Rv. 217031; successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 45577 del 27/11/2011, P.M. in proc. Allegrini, Rv. 220778;
Sez. 4, n. 41418 del 09/07/2002, Mazzoni, Rv. 222998; Sez. 2, n. 24287 del 25/02/2003, D'Andria e altro, Rv. 225093). Ne consegue che, nella specie, le condotte tenute dal VA in tanto hanno potuto assumere rilievo penale in quanto i dati delle fatture afferenti operazioni inesistenti per gli anni in contestazione (ovvero 1992, 1993, 1994 e 1995) siano stati dallo stesso indicati nelle dichiarazioni dei redditi. Ciò posto, con l'atto di appello il ricorrente aveva specificamente lamentato che, con riguardo all'anno 1995, e alla fattura di lire 7.700.000 a tale anno relativa, mancava la prova della avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'imputato con conseguente insussistenza del fatto. Tale censura, tuttavia, è rimasta, a leggere la gravata sentenza, senza risposta (si vedano le pagg. 6 - 10) pur dovendo il giudice, come già chiarito sopra, anche a fronte della nel frattempo maturata causa di estinzione del reato, valutare, in adesione al principio posto da questa Corte con la pronuncia delle Sez. U. Tettamanti, se il compendio probatorio risultasse sufficiente o meno a dimostrare la responsabilità nel merito dell'imputato, e, in caso di risposta negativa, pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito.
5. Escluso che la sentenza possa essere annullata con rinvio ai fini della responsabilità penale posto che ciò contrasterebbe con l'obbligo di immediato proscioglimento stabilito proprio dal citato art. 129 c.p.p., la gravata sentenza va pertanto annullata ai fini civilistici;
detto annullamento, in adesione ad indirizzo di questa Corte condiviso dal Collegio, deve avvenire, tuttavia, con rinvio al giudice penale, in quanto l'annullamento con rinvio al giudice civile, ex art. 622 c.p.p., postula, come già chiarito da indirizzo cui questo Collegio aderisce (Sez. 3, n. 13653 del 27/02/2008, Colombo e altri, Rv. 239865), il definitivo accertamento della responsabilità penale, non sussistente nella specie, in ragione dell'intervenuta declaratoria di prescrizione, o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento (cfr. Sez. 5, n. 42135 del 15/07/2011, Rocchegglani, Rv. 251707; Sez. 5, n. 14522 del 24/03/2009, Petrilli, Rv. 243343).
Il giudice di rinvio, da individuarsi, conseguentemente, in altra sezione della Corte d'appello di Bari, dovrà quindi, ferma restando, come detto, agli effetti penali, la declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato, prendere in esame la sussistenza o meno, agli atti, della prova in ordine alla indicazione, da parte dell'imputato, della fattura di lire 7.700.000 per l'anno 1995 nella relativa dichiarazione dei redditi, e, in caso di mancanza della stessa, valutare l'incidenza, sul piano delle statuizioni civilistiche, della insussistenza dell'illecito contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'anno di imposta 1995 e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012