Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6257
CASS
Sentenza 2 maggio 2002

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In tema di ricusazione (manifestazione processuale, come l'astensione, dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale) quando la condizione di sospetta parzialità, anche a livello potenziale, viene a mancare per qualsiasi causa ( nella specie, perché la decisione è stata adottata da un collegio nella cui composizione non figurava più il magistrato ricusato), l'esigenza dell'imparzialità è assicurata, e l'istanza di ricusazione perde effetto. Ne consegue che il ricusante non ha interesse a dolersi della nullità della sentenza così pronunciata, ed il relativo motivo di censura è inammissibile.

La condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6257
Data del deposito : 2 maggio 2002

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