Sentenza 2 maggio 2002
Massime • 2
In tema di ricusazione (manifestazione processuale, come l'astensione, dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale) quando la condizione di sospetta parzialità, anche a livello potenziale, viene a mancare per qualsiasi causa ( nella specie, perché la decisione è stata adottata da un collegio nella cui composizione non figurava più il magistrato ricusato), l'esigenza dell'imparzialità è assicurata, e l'istanza di ricusazione perde effetto. Ne consegue che il ricusante non ha interesse a dolersi della nullità della sentenza così pronunciata, ed il relativo motivo di censura è inammissibile.
La condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6257 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE S062 57/02 M REPUBBLICA ITALIANA % IN NOME DEL POPUL CASSAZIONE Oggetto Diffamazione a SEZIONE TERZA CIVILE mezzo stampa;
risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5889/01 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 18031 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere .1381Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere UCORTE SUPREMA DICASSAZIONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 3.10 1 2 MAG, 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ON IL, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 88, presso il proprio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio, unitamente all'avvocato FRANCESCO S PETTINARI, copjaRichiesta copja studio giusta delega in atti;
dal Sig. лоdirit y EMAG. 2 MAG. 2002 per
- ricorrente -
IL CANCELLIERE
contro
LE IA, elettivamente domiciliato in ROMA FORO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato ENRICO Richiesta copia studio condal Sig.EL e IO CO, che lo difendono, per diritti € 2.10 52 MAG 2002 procura speciale del Dott. Notaio Carlo Federico il IL CANCELLIERE 2001 Tuccari in Roma 19/3/2001, REP. N.56464; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2177 UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta pia/studio dal Sig. Posial studio per diritti € 3, 0 il 2 Mon2002 CORTE SUBC avverso la sentenza n. 2323/00 della Corte d'Appello di Richiesta copie stutio AGIdal Sig. 16/6/2000, ROMA, prima sezione civile emessa il per diritti 3.10. - 3 MAG. 2002 depositata il 03/07/00; RG.1539/1998, IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA UN CASSAZIONE udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Richiesta copia studio dal1 So. ORD. Give. Francesco DI NANNI;
per dirittiFr_d3" Mac 3062MAG udito l'Avvocato IL ON;
(per delega Avv. IO IL CANCELLIERE udito l'Avvocato PAOLO VITALI CORTE SUPOSAD UFFICIO COPIE CO); Richiesta copia studio udito il inP.M. persona del Sostituto Procuratore dal Sig. DIAMANT Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per diritti 310 3 6. 2002 il per il rigetto del ricorso. IL CANCELLICHE ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giorno 30 giugno 1983 il quotidiano "Il Tem- po" ha pubblicò un articolo con il quale si dava noti- zia dell'avvenuta emissione di un mandato di cattura а carico dell'avvocato Wilfredo Vitalone. L'articolo era così intitolato: "Mandato di cattura per calunnia con- tro l'avv. Wilfredo Vitalone. convenne in giudizio L'avvocato Wilfredo Vitalone davanti al tribunale di Roma l'editore del quotidiano ed il suo direttore responsabile, NI TT, chie- dendone la condanna al risarcimento dei danni patrimo- niali e non patrimoniali che aveva sofferto dalla pub- GO 1372 blicazione dell'articolo. 2 Il tribunale condannò NI TT al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio. La decisione fu impugnata dal TT relativamente alla condanna generica e la Corte di appello di Roma confermò la decisione del tribunale.
2. L'avvocato Wilfredo Vitalone, con atto di cita- zione del 24 giugno 1995, ha nuovamente convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma NI TT, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 200 milioni a titolo di danni patrimoniali e di lire 500 milioni a titolo di danni non patrimoniali o morali, oltre la rivalutazione e gli interessi legali.
3. Il tribunale ha condannato NI TT al paga- mento della somma di lire 20 milioni, ai valori attua- 11, a titolo di risarcimento del danno non patrimonia- le, liquidato equitativamente, ed ha rigettato la do- manda di risarcimento del danno patrimoniale. La decisione è stata impugnata dal Vitalone, il quale ha denunciato: che quasi tutte le affermazioni giornalistiche erano false;
che, come si ricavava dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, egli aveva subito una consistente diminuzione dei suoi redditi, determinata dalla notizia data alla stampa. 3 Nel corso del giudizio di appello l'avvocato Vita- lone dapprima ha proposto la ricusazione di un compo- nente del collegio la quale è stata dichiarata inam- missibile ed infondata dalla Corte di appello -, poi ha chiesto la riassunzione del giudizio, fatto salvo l'esito del ricorso per cassazione con il quale aveva impugnato l'ordinanza della Corte di appello sulla ri- cusazione. con sentenza del 3 4. La Corte di appello di Roma, luglio 2000, ha rigettato l'appello. La Corte di appello ha considerato: che la prosecu- zione dell'impugnazione dell'ordinanza di rigetto della ricusazione non aveva influenza sul procedimento, anche perché la composizione del collegio frattanto era muta- ta;
che l'appellante non aveva fornito la prova della perdita dei redditi professionali;
che la quantifica- zione del danno morale compiuta dal tribunale doveva confermata, in quanto l'appellante non aveva essere fornite specifiche prove di avere subito un danno mora- le specifico.
5. Per la cassazione della sentenza l'avvocato Wil- fredo Vitalone ha proposto ricorso, articolato in quat- tro motivi. Resiste con controricorso NI TT, che ha de- positato anche memoria. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nullità della sentenza impugnata.
1.1. La censura è contenuta nel primo motivo del ricorso. Con questo il ricorrente si riferisce al capo della sentenza impugnata con il quale la Corte di appello ha dichiarato "non influente" il fatto che contro l'ordi- nanza di rigetto della ricusazione di un componente del Collegio era stato proposto ricorso per cassazione. L'avvocato Vitalone sostiene che l'istanza, con la quale aveva chiesto la riassunzione della causa in pen- denza della decisione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza ricordata, doveva essere rigettata in quan- to proposta condizionatamente (all'esito del ricorso per cassazione) e che, pertanto, alcuna pronuncia pote- va essere adottata in proposito.
1.2. La ricusazione (come l'astensione) sono la ma- nifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale. Quando la condizione di imparzialità, anche a li- a mancare per qualsiasi causa vello potenziale, viene (come in quella, esaminata da Cass. 12 ottobre 2000, n. 13570, in cui il giudice ricusato aveva lasciato l'uf- ficio per trasferimento) l'esigenza dell'imparzialità è risolta e l'istanza di ricusazione perde effetto.
1.3. In questo giudizio la Corte di appello ha dato atto che la decisione era adottata in una composizione nella quale non figurava più il giudice ricusato. Tanto basta rilevare per concludere che il ricor- rente non interesseha a dolersi della nullità della censura contenuta nel motivo è sentenza e, quindi, la inammissibile.
2. Liquidazione dei danni patrimoniali. secondo e terzo motivo è contenuta nel censura La del ricorso. Il ricorrente si duole del fatto che la decisione è contraddittoria ed in contrasto con le norme che rego- lano la liquidazione del edanno emergente del lucro cessante. La Corte di appello ha dichiarato che la "perdita dei redditi professionali" dell'avvocato Vitalone non era provata "in sé e, a maggior ragione, in relazione alla pubblicazione". Secondo il giudice di appello le dichiarazioni dei non davano la dimostrazione redditi dell'interessato della vera entità dei suoi redditi e del nesso di cau- e la pubblicazione salità tra la riduzione dei redditi incriminata e si doveva, quindi, ritenere che i motivi della contrazione del reddito, anche o volere ritenere trovavano la loro fonte provato il calo degli incassi, 6 in causa non accertate.
2.1. L'avvocato Vitalone sostiene essere "indubbio" che il "calo della redditività" derivava in gran parte dalla campagna giornalistica denigratoria intrapresa dal quotidiano "Il Tempo" e dal suo direttore responsa- bile e si trattiene ad elencare fatti dai quali la Cor- te di appello avrebbe potuto ricavare questa sua con- clusione, tra i quali le sentenze, passate in giudica- to, con le quali l'articolo incriminato era stato rite- nuto di contenuto diffamatorio. In questo modo è attribuito alla sentenza impugnata un vizio attinente la motivazione della decisione resa.
2.2. Il vizio logico della motivazione della sen- tenza deve essere ricostruito attraverso la combinazio- ne delle norme contenute negli artt. 161, 132 n. 4, 360 n. 5 cod. proc. civ. e 111, primo comma, della Costitu- se la motivazione zione e può essere individuato solo in essa espressa é carente dal punto di vista formale o sostanziale, ovvero se é incoerente o contraddittoria. Con riferimento alla motivazione carente dal punto di vista sostanziale ovvero incoerente o contradditto- ria l'art. 360 n. 5 citato non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autono- ma solo quello di con- mamente il merito della causa, trollare, sotto il profilo logico formale, le argomen- 7 tazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convin- cimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le ri- sultanze istruttorie quelle da lui ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassa- tivamente previsti dalla legge: Cass. SS. uu. 11 giugno 1998, n. 5802; ss.uu. 27 1997,dicembre n. 13045; 9 aprile 2001, n. 5235, tra le tante. Ciò posto, per quanto interessa in questa sede, la motivazione del giudizio di fatto, contenuta nella sen- ritenuta insufficien- tenza impugnata, potrebbe essere se l'insufficienza si riferisse al contenuto della te, decisione e riguardasse non solo l'ordine logico delle pregiudizialità, ma anche la coerenza interna delle mo- tivazioni implicite, l'assenza di una motivazione su tutte le questioni in fatto, le premesse di ciascuna di queste ed i criteri adottati. Nella giurisprudenza di questa Corte quest'ultima é l'ipotesi di più frequente applicazione ed é ricono- sciuta in relazione ai casi nei quali l'esame (omesso) di una circostanza di fatto avrebbe potuto condurre ad una soluzione giuridica diversa da quella adottata nel- la sentenza impugnata (sent. 18 marzo 1995, n. 3205, 8 solo esemplificativamente).
2.3. La Corte di appello di Roma ha esaminato le dichiarazioni dei redditi prodotte dall'interessato e le ha ritenuto non idonee alla dimostrazione del nesso di causalità tra la diminuzione dei redditi dell'inte- ressato e la pubblicazione dell'articolo incriminato. La valutazione sul punto, essendo puntuale e preci- non può essere ripetuta in questa sede di legitti- sa, mità. Il riferimento, inoltre, al giudicato formatosi indicato quanto nello sulla diffamatoria natura di stesso articolo non aggiunge argomenti in favore della tesi del ricorrente. La Corte di appello, correttamente, ha dichiarato che il richiamo al reato poteva incidere sul giudizio di responsabilità, ma non implicava un rapporto neces- sario di causalità tra illecito e danno.
2.4. Il principio è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, ripetutamente, ha dichiarato che la condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio ovvero di quello che pro- segue per la determinazione del "quantum", presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dan- noso, in base ad un accertamento anche di probabilità o e che la prova dell'esistenza in di verosimiglianza sua reale entità e del concreto del danno, della rap- porto di causalità è riservata alla fase successiva di e di liquidazione, sicché la pronuncia determinazione sulla responsabilità si configura come una mera "decla- ratoria iuris" da cui esula qualunque accertamento in concreta sussistenza del ordine alla misura ed alla con conseguenza che il giudicato formatosi la danno, sulla responsabilità non incide sul giudizio di liqui- n. 5817; 6 novembre dazione: Cass. 19 aprile 2001, 2000, n. 14454, tra le più recenti.
2.4. Né vale obbiettare che alla valutazione nega- tiva sull'esistenza del danno poteva essere posto rime- dio con una liquidazione secondo equità. L'art. 1124 cod. civ. consente la valutazione equi- solo nel in cui questo non può tativa del danno caso essere provato nel suo preciso ammontare e non in quel- lo in cui il danno sia stato escluso. valutazione equitativa Infatti, il problema della del danno sorge nel momento finale del giudizio: occor- re, cioè, che siano state già risolte in maniera favo- revole al richiedente le questioni relative al giudizio di responsabilità ed all'identificazione delle poste risarcitorie riconosciute al danneggiato, fatta ecce- zione dei casi in cui che lo consente la natura del danno (ad esempio il danno non patrimoniale) ○ la pre- 10 ponderanza statistica del suo verificarsi. Ciò non ricorre nella fattispecie esaminata.
3. Liquidazione del danno non patrimoniale. La censura di questo punto della decisione è conte- nuta nell'ultimo motivo. La Corte di appello, verificato che l'avvocato Vi- talone non aveva fornito la prova di un danno morale specifico, ha confermato la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale compiuta dal tribunale, la quale era corretta in base ai seguenti fattori: diffusione del quotidiano che aveva riportato la notizia incrimi- avvenuta pubblicazio- nata;
notorietà dell'interessato; ne della notizia da parte della quasi totalità dei quo- tidiani dello stesso giorno 30 giugno 1983. Il ricorrente svolge una serie di considerazioni solo essere conformi al- che si reggono sul difatto l'interesse di chi le ha proposte. come è stato Esse, pertanto, non sono ammissibili, già dichiarato.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- Le spese di questo giudizio sono poste a carico del to. ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 11 quida in. EURO 152,15 (± 294.610) te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- oltre onorari liquidati in Euro 3615,20 (lire 7 milioni). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. My fap Il Pre sidente Depositata in Cancelleria Oggi, 2 MAG 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Dott.ssa Maria Aiello 109T12911 45BT 41,32 TOT. 17043 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date LUG. 2002 Serie 4 versate €.€170,43 (euro CENTOSETIANTA 143 P. 11 Dirigente Area Servizi (Doissa Maria Grazia CI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr M RACCICHINI) 2 D'ayer 12