Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA DEL 19 aprile 2001 Rep. N. 56786;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 636/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/01/01 - R.G.N. 858/2000; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 settembre 1999 al Tribunale di Torino, RB UI, premesso di essere affetto da ipoacusia conseguita a causa dell'attività lavorativa espletata presso la Fiat e la Teksid e rilevato che la domanda amministrativa presentata il 18 settembre 1996 non aveva sortito esito positivo, chiedeva la condanna dell'INAIL alla corresponsione di una rendita commisurata all'accertata riduzione della capacità lavorativa. L'INAIL si costituiva ed eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. Il Tribunale con sentenza del 29 maggio 2000 respingeva il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza depositata il 13 gennaio 2001. In motivazione la Corte di merito osservava che già dal 1984, in occasione del primo esame audiometrico, era stata accertata a carico dell'appellante una ipoacusia bilaterale, e che tale diagnosi era stata successivamente confermata dall'esame audiometrico compiuto il 13.1.1987, sicché almeno da questa seconda data il RB aveva avuto consapevolezza della eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile, per cui la domanda amministrativa e quella giudiziale risultavano presentate ben oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965. Per la cassazione di tale sentenza il RB ha proposto ricorso con un motivo illustrato con memoria. L'INAIL, resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e dell'art. 2697 cod.civ., il ricorrente sostiene che a suo favore deve operare la presunzione di conoscenza della eziologia professionale della malattia solo dal momento della presentazione della domanda amministrativa, salvo prova contraria a carico dell'INAIL, in quanto non era stato messo al corrente dal medico dell'azienda dei risultati dell'esame audiometrico del 1987. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato che il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1998, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano obbiettiva certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (Cass. N. 9388 del 2001, Cass. N. 9563 del 2001, Cass. N. 10951 del 2000,Cass. 14835 del 2000). Ha altresì precisato la Corte che, al fine di stabilire l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla rendita per malattia professionale, la consapevolezza da parte dell'assicurato della origine professionale della malattia e della sua indennizzabilità deve essere desunta da elementi obbiettivi, che siano in grado di far ritenere la conoscibilità dei predetti elementi, essendo irrilevante al riguardo il soggettivo convincimento dell'assicurato, che resta nella sfera interiore di quest'ultimo e non è pertanto suscettibile di alcuna verifica (Cass. N. 4219 del 2002). Ha inoltre stabilito che l'accertamento del giudice del merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass. N. 2631 del 1999). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, risulta essersi correttamente attenuto la Corte di Appello di Torino, avendo quel giudice ritenuto, con accertamento in fatto congruamente motivato e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, che l'assicurato almeno dal 31.1.1987, data in cui fu effettuato il secondo esame audiometrico con constatazione della ipoacusia bilaterale ed innalzamento della soglia recettiva bilaterale sulle frequenze elevate, era nelle obbiettive condizioni di rendersi conto dell'esistenza della ipoacusia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della soglia indennizzabile, essendo in possesso dei risultati dell'esame. A nulla rileva, ai fini della decorrenza della prescrizione, che il medico curante, cui sottopose i risultati dell'analisi, non abbia adeguatamente informato il ricorrente sulla natura e l'entità della tecnopatia, poiché ciò che rileva non è il soggettivo convincimento dell'interessato, bensì la obbiettiva conoscibilità ad una certa data della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto. Ne consegue che sia la domanda amministrativa che quella giudiziale sono state presentate (rispettivamente il 18.9.1996 ed il 23.9.1999) quando il diritto alla rendita si era ormai prescritto.
Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, in quanto fondate sulla soggettiva non consapevolezza dell'insorgenza del diritto già alla data del 31.1.1987, per le ragioni sopra esposte non sono meritevoli di accoglimento.
Il ricorso va dunque respinto. Avuto riguardo alla natura della causa non si deve far luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp.att.c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004