Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
La condizione dell'imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell'imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza. (Fattispecie relativa ad istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione e restituzione in termine per impugnare).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2009, n. 16919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16919 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 54
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 30920/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL OS CLAUDIO n. il 20/12/1960;
avverso ORDINANZA del 1 agosto 2008 del TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza deliberata il 1 agosto 2008 il Tribunale di Roma, rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di EL OS Claudio, diretto ad ottenere una declaratoria di non esecutività della sentenza 8 febbraio 2008 emessa dallo stesso Tribunale nei confronti del predetto imputato, con conseguente sospensione del relativo ordine di esecuzione, fondato sul presupposto in fatto della mancata notifica allo stesso dell'estratto contumaciale.
Il giudice dell'esecuzione evidenziava, infatti, che contrariamente a quanto sostenuto nell'incidente, non era ravvisabile alcun profilo di nullità dell'ordine di esecuzione, in quanto nessuna notifica di estratto della sentenza di condanna era dovuta al EL TO, in quanto la mancata comparizione dell'imputato all'udienza dell'8 febbraio 2008 non era dipesa da impedimento (detenzione), essendone stata disposta la traduzione, ma dalla rinuncia dello stesso a comparire, il quale, ex art. 488 c.p.p. (rectius ex art. 420 quinquies c.p.p. in forza del rinvio a tale disposizione previsto dall'art. 484 c.p.p., comma 2) doveva ritenersi per ciò regolarmente rappresentato dal difensore e non quindi imputato contumace.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del EL OS, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: con il primo motivo d'impugnazione, che il giudice dell'esecuzione, del tutto illogicamente, aveva escluso che il ricorrente, che pure aveva appreso della condanna solo in seguito alla notifica dell'ordine di esecuzione, potesse considerarsi "imputato contumace", sebbene non comparso in udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, in quanto detenuto "per altra causa"; con il secondo motivo di gravame, che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini che l'imputato aveva proposto, contestualmente alla dichiarazione di impugnazione, anche se in via subordinata rispetto alla richiesta di declaratoria di non esecutività, laddove, ex art. 175 c.p.p., comma 4, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto quanto meno disporne la trasmissione al competente giudice di cognizione.
3. L'impugnazione è inammissibile perché basa su motivi non specifici e comunque manifestamente infondati.
Ed invero, quanto al primo motivo di gravame formulato in ricorso, è agevole rilevare come lo stesso si risolva nella mera riproposizione della tesi difensiva, già disattesa dal tribunale con adeguata ancorché sintetica motivazione, secondo cui il EL TO andava considerato imputato contumace, senza formulare alcuna specifica confutazione al percorso argomentativo svolto dal giudice di merito che aveva evidenziato, in fatto, che il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva espressamente rinunciato a comparire, all'udienza dell'8 febbraio 2008 in cui era stata deliberata la sentenza di condanna;
in diritto, che la condizione dell'imputato detenuto per altra causa che dichiara di rinunciare a comparire, non è assimilabile a quella dell'imputato contumace, conformemente, del resto, ad un principio da tempo affermato da questa Corte (in tal senso si veda Sez. 1^, sentenza n. 22504 del 26/4/2002, Rv. 222633, rie. Felici;
Sez. 1^, sentenza n. 24593 del 13/5/2004, Rv. 228435, rie. Pederiva).
Quanto al secondo motivo di gravame, il collegio deve rilevare che difetta in atti la prova che il tribunale fosse stato investito, con l'incidente, anche di una richiesta di remissione in termini, che lo stesso ricorrente, del resto, afferma essere stata formulata contestualmente all'atto di impugnazione della sentenza di condanna, e sulla quale la competenza a pronunciarsi del giudice di esecuzione concorre con quella, principale, riservata al giudice dell'impugnazione, sicché risulta del tutto incongruo il riferimento ad una violazione di un obbligo di pronuncia sul punto ovvero di trasmissione dell'istanza al giudice competente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009