Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
Integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione presentata tardivamente, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge.
Commentario • 1
- 1. Rimessione in termini per caso fortuito: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 10796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10796 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 260
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 36545/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND NI, nato il [...];
ZZ AR, nato il [...];
avverso la Sentenza del Tribunale di Modena del 18.10.2007;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Izzo Gioacchino) che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Negro Emilio.
IN FATTO
Sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassuolo del 2.3.2004, il Tribunale di Modena ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da NI ND, imputato di danneggiamento di un "gazebo" e di minaccia verso i membri della famiglia ZZ, ed ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di ZZ AR (nonché di SS ZZ), imputato di ingiurie.
Si tratta di un litigio tra vicini di casa in cui venne danneggiato un "gazebo" e si diede vita ad un alterco tra le parti avverse. Avverso la decisione d'appello ricorre sulla base dei seguenti motivi:
- la difesa di ND dolendosi della dichiarazione di inammissibilità, ritenuta per la tardività dell'impugnazione, patologia non ascrivibile al ricorrente, bensì alla Cancelleria del Giudice di Pace, come indicato anche dalla sentenza impugnata e dalla circostanza che, per ovviare all'errato ragguaglio, venne disposta (pur non necessaria, trattandosi di provvedimento depositato nei termini) la notifica dell'estratto alla parte;
- la difesa di ZZ che ricalcando le doglianze di appello lamenta:
a) la mancata assunzione di prova decisiva, contraddetta dal giudice che non ha ritenuto di portata dirimente le testimonianze dedotte (SS MA, CA ZZ, IA PR, ER GI AL, App.to Vittorio COLOMBINI);
b) carenza e contraddittorietà della motivazione nella valutazione dei deposti testimoniali assunti ed, in particolare, l'assenza di prova circa le ingiurie da arte del ZZ AR, poiché l'unica voce al riguardo - AN RI LD, madre di ND NI - risulta contraddittoria e smentita, quanto alla accertata responsabilità nel danneggiamento da parte di suo figlio, mentre il testimone AL non ebbe ad assistere direttamente ai fatti;
c) erronea applicazione della legge penale, per avere indebitamente escluso l'esimente della provocazione o della reciprocità delle offese, attesa la condotta aggressiva dei ND che invasero la proprietà dei AC con il camion del NI.
È presente l'avv. Emilio NEGRO di Modena il quale chiede la remissione dell'impugnazione a favore delle parti civili e deposita conclusioni e nota spese;
in qualità di difensore degli imputati chiede l'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO
È fondata la doglianza mossa dal ND: integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione presentata tardivamente, l'errata informazione, rilasciata dal personale di cancelleria al difensore, circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge (cfr. Cass., sez. 4, 30 novembre 2005, Treglia, Ced Cass., rv. 233368). La giustificazione a sostegno dell'errore viene adeguatamente fornita dalla stessa decisione che, seppur non dotata al proposito di forza certificatrice, consente, tuttavia di raggiungere la prova del presupposto di legge, la quale non richiede riscontro formale, bensì, per le finalità a cui mira l'istituto, una sufficiente dimostrazione delle ragioni dell'incolpevole inerzia. Sono parzialmente fondate anche le censure del ricorrente ZZ.
Può assumere valenza di prova decisiva l'esame richiesto dalla difesa, il quale portando ad escludere la responsabilità del prevenuto, sicché essa può incidere sostanzialmente sulla decisione.
Da tanto discende l'annullamento con rinvio della decisione, sicché le spese saranno decise al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Modena per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010