Sentenza 16 ottobre 2015
Massime • 1
La concessione del perdono giudiziale, pur presupponendo un accertamento della colpevolezza dell'imputato, si sostanzia nella rinuncia da parte dello Stato alla condanna che avrebbe meritato per il reato commesso e ne determina il proscioglimento, cosicchè non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva.
Commentari • 3
- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Giustizia amministrata in nome del popolo: oscuramento dati è eccezione (Cass. 4145/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 marzo 2021
- 3. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2015 |
Testo completo
Seed N. 3231 1. RG 25176/14 ( 2655 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : 10-16/10/15 Presidente Dott. Maurizio Fumo Consigliere Dott. Pezzullo Rosa Consigliere Dott. Antonio Settembre Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : LO Nico, nato a [...], il [...] ; avverso la sentenza del 18.12.2013 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Birritteri che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO haCon la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino confermato la condanna, tra gli altri, anche dell'odierno ricorrente, condanna emessa dal Tribunale di Asti per il reato di cui agli artt. 56, 110, 112 nn. 1 e 4, 624 e 625 nn. 2 e 5, cp. Avverso la predetta sentenza ricorre personalmente l'imputato la sua impugnativa ad un solo motivo di LO, affidando ricorso. Il ricorso proposto dall'imputato deduce la erronea applicazione della legge penale rispetto alla contestata mancata esclusione della recidiva contestata. Più in particolare, si duole il ricorrente della contestazione della recidiva, benché l'altra condanna presa in considerazione dalla Corte territoriale fosse stata oggetto di perdono giudiziale. 1 * CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Occorre ricordare che il perdono giudiziale, pur comportando un accertamento di responsabilità dell'imputato, non può valere effettivamente come sentenza di condanna agli effetti della recidiva ( Cass., Sez. 6, n. 41231 del 28/09/2012 dep. 22/10/2012, Augliera ). Ed invero, il perdono giudiziale, pur : presupponendo un accertamento di colpevolezza effettivo dell'imputato, si concreta non già nella rinunzia da parte dello stato alla esecuzione della pena, ma alla condanna che lo stesso imputato avrebbe meritato per aver commesso il reato. In sostanza il perdono giudiziale si risolve in una pronunzia irrevocabile di proscioglimento in luogo della condanna, che consegue all'affermazione di colpevolezza, avente carattere definitivamente pienamente liberatorio. Il perdono giudiziale, infatti (sia e stato concesso nella fase istruttoria o al dibattimento) produce l'unico effetto di non poter essere concesSO una seconda volta, mentre nessun effetto produce ad altri fini;
il provvedimento relativo non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva;
non può essere iscritto nel casellario;
non consente l'ulteriore applicazione delle misure di sicurezza già disposte, e la condanna alle spese del giudizio (nonostante il presupposto della colpevolezza del prosciolto); esclude che possa decidersi sulla azione civile proposta mediante costituzione di parte civile ( Cass., Sez. 2, n. 2633 del 07/12/1976 dep. 02/06/1977, CAPUANO, Rv. 136058) Ciò posto, Osserva tuttavia il Collegio come, nonostante il corretto rinvio in diritto al principio sopra richiamato, il ricorrente fondi la sua impugnativa su una circostanza erronea, e cioè che vi fosse una sola ulteriore condanna a suo carico, oggetto di perdono giudiziale, mentre la diversa realtà processuale testimonia ( cfr. il casellario giudiziario in atti ), come poi correttamente rilevato anche dal giudice di appello, che a carico dell'imputato vi era anche un'altra condanna, oltre a quella sopra indicata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16.10.2015 Il Presidente تنك Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Roberts Humbol Depositato in Cancelleria il addi 21 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela se