Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
In tema di tutela dei rapporti di lavoro, integra il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (omessa presentazione all'INPS della denuncia del rapporto di lavoro) il licenziamento fittizio dei dipendenti che altrettanto fittiziamente si costituiscano soci di una società cooperativa non operante quale realtà autonoma, ma nella quale i rapporti tra i soci della cooperativa e il precedente datore di lavoro rimangano di fatto inalterati in situazione di dipendenza, al fine di operare i minori versamenti previsti per i soci di società.
Commentario • 1
- 1. Monitoraggio Corte EDU giugno 2012Andrea Giliberto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 7 Cedu 7. Articolo 8 Cedu 8. Articolo 9 Cedu 9. Articolo 10 Cedu 10. Articolo 13 Cedu * * * 1. Introduzione a) Tra le sentenze in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2005, n. 22883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22883 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 19/05/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1066
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 4568/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS ZI, nato a [...] l'[...], da D'OS PP, nato a [...] il [...], e da LL RM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 9 maggio 2002 dalla corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
udita nella pubblica udienza del 19 maggio 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie da eliminare e rigetto nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 febbraio 2001, il giudice del tribunale di Bolzano dichiarò SS ZI, D'OS PP e LL RM colpevoli del reato di cui all'art. 37 legge 24 novembre 1981, n. 689, per avere, come legali rappresentanti della ditta B&T snc ed al fine di non versare i contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, omesso denunce e registrazioni obbligatorie da cui erano derivati omessi versamenti superiori a lire 5 milioni per i periodi da maggio 98 a dicembre 98, e li condannò ciascuno alla pena di 30 giorni di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di lire 2.250.000, oltre pene accessorie. In sostanza ritenne il giudice che i tre imputati, soci di una ditta di trasporti, avevano licenziato i propri dipendenti e li avevano fatti costituire in cooperativa: ciò però con una operazione del tutto fittizia e diretta esclusivamente a pagare circa un terzo dei contributi dovuti, dal momento che i rapporti e le attività di lavoro erano continuate come prima e che la costituzione della cooperativa doveva ritenersi meramente apparente ed inesistente in realtà.
La corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 9 maggio 2002 confermò la sentenza di primo grado. Gli imputati propongono ricorso per Cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 37 legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 2 cod. pen. Lamentano che la corte d'appello non si è nemmeno accorta della intervenuta modifica del citato art. 37 con la quale sono state abrogate le sanzioni accessorie, che invece la sentenza impugnata ha confermato.
b) mancanza e manifesta illogicità della sentenza per mancato esame dei motivi di impugnazione. Lamentano che la corte d'appello ha sostanzialmente ignorato i motivi di appello e la sentenza di primo grado per giungere ad una seconda sentenza di primo grado. Infatti, tra i motivi di appello, avevano sottolineato che il giudice di primo grado aveva rilevato che, tenuto conto degli importi in realtà versati dalla cooperativa, i mancati versamenti erano stati superiori all'importo di lire 5 milioni per i soli mesi di maggio, giugno e dicembre 1998, senza però limitare nel dispositivo la condanna ai soli predetti mesi. La corte d'appello ha del tutto omesso di considerare la censura.
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 37 legge 24 novembre 1981, n. 689; mancanza dello elemento soggettivo del reato. Lamentano
che mancava il dolo specifico consistente nella cosciente e specifica volontà di porre in essere una condotta finalizzata all'omissione dei versamenti. In realtà i contributi erano stati regolarmente versati dalla cooperativa Islandros. Manca ogni motivazione sulla sussistenza del dolo specifico non essendo essi datori di lavoro dei soci della cooperativa e sul come il dolo possa essere stato ravvisato nell'occasionale superamento della soglia dei 5 milioni. d) errore su norma extrapenale;
mancanza dello elemento soggettivo. Osservano che non si trattava di dipendenti assunti in nero, dal momento che la cooperativa Islandros era validamente costituita ed operava secondo diritto, presentando regolarmente le denunce all'Inps e pagando i relativi importi. È evidente che la loro società non poteva pagare a sua volta i contributi per soggetti che non erano neppure propri dipendenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato. La corte d'appello di Trento non ha considerato che il testo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, era all'epoca già stato sostituito dall'art. 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e che il nuovo testo non prevede più l'irrogazione di sanzioni accessorie. Quelle inflitte illegalmente dalla sentenza di primo grado e confermate dalla corte d'appello vanno pertanto eliminate. È fondato anche il secondo motivo. Il giudice di primo grado aveva esattamente rilevato che, nel valutare se gli omessi versamenti avessero o meno superato nei singoli mesi l'importo di cinque milioni di lire, bisognava ovviamente tener conto anche dei versamenti in realtà effettuati dalla cooperativa ed aveva accertato che, conteggiati tali versamenti, l'importo di cinque milioni risultava superato nei soli mesi di maggio, giugno e dicembre 1998. Con l'atto di appello gli imputati avevano eccepito che poi illogicamente, nel dispositivo, il giudice di primo grado non aveva limitato la condanna ai soli predetti mesi. La corte d'appello ha del tutto omesso di prendere in considerazione questo motivo di impugnazione e di decidere sullo stesso, ma si è limitata ad affermare apoditticamente che "nessun dubbio (valido) sussiste poi sul superamento del tetto dei 5 milioni di lire".
Ora, se per ipotesi con questa affermazione la corte d'appello abbia inteso sostenere che la decisione del giudice di primo grado di calcolare i versamenti effettuati dalla cooperativa e quindi di ritenere superato il limite nei soli mesi di maggio, giugno e dicembre era errata perché di detti versamenti non avrebbe dovuto tenersi conto e quindi il limite si sarebbe dovuto ritenere superato per tutto il periodo contestato, si tratterebbe di una statuizione non solo immotivata, ma comunque erronea. Esattamente, infatti, il giudice monocratico ha ritenuto che, nel calcolare l'importo mensile degli omessi versamenti all'INPS dovesse tenersi conto degli importi effettivamente versati dalla cooperativa. Ed invero se questa, come è stato accertato dal giudice del merito, era stata creata solo fittiziamente proprio allo scopo di evadere in parte i contributi previdenziali mentre era in realtà inesistente ed il reale rapporto tra i lavoratori fittiziamente costituitisi in cooperativa e la società B&T continuava ad essere un normale rapporto tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro, come era sempre stato in precedenza, è allora necessario anche qualificare i contributi previdenziali versati dalla inesistente cooperativa Islandros come contributi in realtà versati dal datore di lavoro B&T, e quindi calcolarli al fine di determinare l'importo mensile effettivamente non versato dal datore di lavoro.
Ne deriva che, essendo stato accertato in fatto dal giudice di primo grado (accertamento non contestato o ritenuto erroneo dalla corte d'appello) che in realtà l'importo di 5 milioni di lire era stato superato nei soli mesi di maggio, giugno e dicembre 1998, per gli altri mesi indicati nel capo di imputazione gli imputati avrebbero dovuti essere assolti per insussistenza del fatto.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio anche in ordine ai reati relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1998 perché il fatto non sussiste. Questa Corte può procedere direttamente alla eliminazione della relativa pena di giorni sette di reclusione (sui dieci inflitti dal giudice di primo grado per la continuazione), convertiti nella corrispondente pena pecuniaria della multa di E. 266,00.
In altri termini, convertita la pena di 30 giorni di reclusione inflitta dai giudici del merito in complessivi E. 1.140,00 di multa (30-38,00), ed eliminati 7 giorni di reclusione pari ad E. 266,00 (7- 38,00), ne deriva che la pena residuale inflitta è quella di 23 giorni di reclusione convertiti in E. 874,00 di multa (23-38,00). Sono invece infondati il terzo ed il quarto motivo. I giudici del merito, infatti, hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione delle ragioni per le quali hanno ritenuto sia la responsabilità degli imputati, ed in particolare il permanere del loro obbligo di versare i contributi per i lavoratori solo fittiziamente costituitisi in cooperativa ma che in realtà continuavano ad essere dipendenti della loro società, sia la sussistenza del dolo specifico, essendo stata la cooperativa fittiziamente costituita proprio allo scopo di evadere in gran parte in contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
Gli argomenti addotti con i motivi in questione (versamento dei contributi da parte della cooperativa Islandros, non si trattava di dipendenti assunti in nero, la cooperativa era stata legalmente costituita) sono inconferenti perché i giudici del merito, per tutta la serie di motivi indicati nelle sentenze, hanno accertato in punto di fatto che solo fittiziamente i lavoratori dipendenti dalla B&T erano stati licenziati ed avevano costituito la cooperativa, e ciò proprio perché in tal modo i contributi previdenziali dovuti per ogni lavoratore falsamente qualificato come socio della cooperativa erano di gran lunga inferiori (dal che si desume anche la sussistenza del dolo specifico), mentre in realtà la cooperativa come entità autonoma non aveva alcun motivo di esistere ed era difatti completamente inesistente, mentre i rapporti tra i c.d. soci della cooperativi e la società B&T erano rimasti identici a quelli precedenti e continuavano quindi a configurarsi nella realtà come rapporti tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro, che quindi era tenuto in proprio a versare i relativi contributi previdenziali previsti per i lavoratori dipendenti e non quelli minori previsti per i soci di una effettiva società cooperativa.
Non può poi ravvisarsi nessun errore di diritto perché è evidente che integra il reato di cui all'art. 37 legge 24 novembre 1981, n. 689, il fatto del datore di lavoro che licenzi fittiziamente i propri dipendenti i quali si costituiscano altrettanto fittiziamente come soci di una società cooperativa solo formalmente istituita ma in realtà del tutto inesistente e non operante come entità autonoma, in quanto i rapporti tra i c.d. nuovi soci della cooperativa e il vecchio datore di lavoro permangano inalterati e quindi debbano continuare a considerarsi come veri e propri rapporti di lavoro dipendente, e ciò proprio al fine di versare i minori contributi previdenziali previsti per i soci di società cooperative anziché i maggiori contributi effettivamente dovuti per i lavoratori dipendenti.
Nel resto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, che elimina, nonché in ordine ai reati relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1998 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di giorni sette di reclusione, convertiti nella multa di E. 266,00.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2005