Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2002, n. 14765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14765 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
ee 74808 лс. REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D . 26/4/1986 .P.R ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MATERI A TRIB UTARIA 1 47 657/02 LA CORTE SUPREMA DOC Oggetto TRIBUTI AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli Ill.mi-Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 4418/01 Dott. Enrico PAPA Consigliere - Rel. Consigliere Cron. 34413 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO - Consigliere Ud. 15/05/02 Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74808 sul ricorso proposto da: Ministro pro MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 2130
contro
LI IN;
intimato avversO la sentenza n. 468/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso LI GI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione delle pagamento delle imposte diret- te, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presen- tata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che non spettasse la detrazio- in aggiunta alla sospensione, rideterminava ne, l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. 2 Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente in entrambi i gradi di merito. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero, denun- ciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Diritto e motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - autentica di cui in virtù della interpretazione all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 3 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). E N O I Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- Z 5 A I A . 6 R R 8 N T 9 - scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- S 1 A I / T B 4 G / U . E 6 L B R 2 L I solidato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. . A R R A . . T P D B . A D Nulla è dovuto per spese, non avendo svolto alcun E . T . T L . E N D K E E S attività processuale la parte vittoriosa. S T E . T A S N I M
P.Q.M.
A La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Bruno Saccucci)логис (dr. Antonio Merone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 OTT. 2002Oggi IL CANCELLIERE C Osvaldo CA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo CA F 1