Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 00574/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTĘ SUPREMA DI A A IONE Oggetto SEZ Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 4167/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.1586 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Rep. Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Ud. 27/09/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DE CA UG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 64 PIETRALATA presso lo studio DELLE CAVE DI RUGGIERO DONATO, che la rappresenta e dell'avvocato difende unitamente all'avvocato NUNZIATA EZIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- - intimato avverso la sentenza n. 219/98 del Tribunale di 2001 COSENZA, depositata il 17/02/98 R.G.N. 426/96; 3630 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 febbraio 1998 il Tribunale di Cosenza, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 4 febbraio 1997, rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice agricola De CA NI per ottenere dall'NP l'indennità di maternità. Affermava il Tribunale che, in caso di contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il giudice non è in alcun modo condizionato alla iscrizione dell'interessato negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli perché allo stesso spetta la relativa prova;
quando poi si assuma un rapporto tra consanguinei la subordinazione deve essere dimostrata in modo rigoroso, potendo essere riconducibile ad altri tipi di rapporto. Nella specie i testi si erano limitati ad affermare che l'appellata lavorava tutto l'anno nel fondo della madre, ma non hanno specificato a che titolo, con quali orari e con quali mansioni. Erano poi emerse contraddizioni sulla misura della retribuzione, avendo i testi riferito che essa ammontava a 50.000 lire al giorno, mentre la madre aveva dichiarato di avere corrisposto lire 40.000 mensili e che nei restanti periodi dell'anno l'aveva retribuita in natura. Avverso detta sentenza la De CA propone ricorso affidato a due motivi. L'NP è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. perché l'NP nel corso del giudizio di primo grado si era limitato ad una generica contestazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro, incentrando la propria difesa sui verbali ispettivi, che non erano stati confermati in giudizio. 1 Sarebbe stata offerta la prova della natura subordinata del rapporto tra parenti, e comunque in appello era stato mutato il tema di indagine di cui al primo grado. Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione, perché la prova sull'esistenza del rapporto era stata offerta attraverso la documentazione attestante il versamento dei contributi e le giornate di lavoro svolte. Era stato anche omessa la valutazione della comprovata onerosità del rapporto, mentre l'NP non aveva offerto prove sul suo carattere gratuito. W Il ricorso non merita accoglimento. Le Sezioni unite della Cassazione con sentenza del 26 ottobre 2000 n. 1133, resa per dirimere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che < Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale,colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice di merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ( anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso solo 2 della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.>> Avverso la sentenza, che si è sostanzialmente attenuta a questi principi, non sono state proposte valide censure, giacché il Tribunale si è fondato esclusivamente sulle prove testimoniali esperite, dalle quali risultava che l'interessata aveva lavorato sul fondo della madre e dalle quali erano emerse contraddizioni vistose sulla misura della retribuzione, avendo i testi riferito la somma di 50.000 lire giornaliere, mentre la madre, presunta datrice di lavoro, aveva riferito di una paga di lire 40.000 mensili p E' altresì condivisibile il rilievo del Tribunale per cui nel caso di lavoro tra TI consanguinei la subordinazione deve essere rigorosamente dimostrata perché l'attività svolta può essere riconducibile ad altri tipi di rapporto. Si tratta di valutazioni in fatto che non possono essere sindacate in questa sede. Va poi riconfermato che l'onere della prova della subordinazione faceva capo alla lavoratrice, per cui, al contrario di quanto si assume in ricorso, non spettava all'NP di dimostrare la gratuità del rapporto. Infine, a fronte della mancata prova sull'esistenza della subordinazione, nessuna rilevanza possono poi assumere le certificazioni degli uffici del lavoro, che, come già rilevato dalla citata sentenza delle Sezioni unite, hanno efficacia di prova fino a querela di falso solo della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o addirittura dall'interessato. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell'NP. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE : Mause la v é Hillie Phillie IL PRESIDENTE : Vinceincenzo Whiles +