Sentenza 8 novembre 2004
Massime • 1
È configurabile il reato di falso per occultamento di atto pubblico nella condotta del primario ospedaliero il quale sottragga dagli atti dell'ente ospedaliero, occultandola quindi nella propria abitazione, una cartella clinica relativa al ricovero di un paziente, sia pure al dichiarato (e realizzato) scopo di sostituirla con un'altra contenente una più precisa ed accurata descrizione dell'intervento chirurgico subito, durante il ricovero, dal medesimo paziente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2004, n. 48086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48086 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1648
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 009416/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA DA N. IL 15/06/1938;
avverso SENTENZA del 13/02/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 29.10.2002, il Tribunale di Varese, per la parte che qui interessa, dichiarava LA DA colpevole dei reati di soppressione di atto pubblico (capo C) e falso materiale in atto pubblico (capo D) - così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 479 cod.pen. e, per l'effetto, lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione ex art. 81 cod.pen., alla complessiva pena (sospesa) di mesi 10 di reclusione.
Riteneva il Tribunale, infatti, raggiunta la prova che il LA, Primario nell'Ospedale di Angera, avesse, nel novembre 1995, sottratto ed occultato presso la propria abitazione la cartella clinica relativa al ricovero ed all'intervento chirurgico - eseguito in data 26.9.1995 - di tale Vershorre Magdalena, nonché avesse creato, in sostituzione di quella, una seconda cartella facendovi inserire appostazioni diverse rispetto a quelle del testo originario stilato dall'aiuto Dr. IA Sergio.
Era risultato, in particolare, che il LA, avendo riscontrato sulla cartella formata dal Dr. IA integrazioni ritenute risolversi in una infedele descrizione dell'intervento chirurgico, era a sua volta intervenuto sull'atto apportandovi cancellazioni e correzioni nella quarta pagina, per poi prelevarlo e trasferirlo nella propria abitazione (laddove poi era stata rinvenuto); nella nuova cartella, reperita presso la struttura ospedaliera, era stato più estesamente descritto l'intervento chirurgico ed era stata eliminata l'originaria annotazione di diario clinico per il giorno 18.9.1995. A mezzo del difensore, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Con un primo motivo, il ricorrente deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui all'art. 490 cod.pen., sotto un triplice profilo e, cioè: a) la cartella occultata, quale effetto delle alterazioni IA, non costituirebbe "atto vero" ed avrebbe dunque perduto la propria originaria funzione probatoria;
b) il contenuto originario e veridico della cartella occultata sarebbe stato riprodotto nella seconda cartella;
c) l'elemento soggettivo del reato sarebbe stato impropriamente fatto coincidere con l'interesse dell'imputato a stornare da sè medesimo le responsabilità del mal riuscito intervento chirurgico (la paziente aveva subito una imponente emorragia che aveva comportato l'asportazione della milza); d) sarebbe stato ignorato il tema del "potere dispositivo" del primario sulla cartella clinica fino al momento in cui non viene archiviata. Con un secondo motivo, viene dedotto analogo vizio della sentenza quanto al giudizio di colpevolezza per il falso materiale, sul rilievo che la "seconda cartella" non avrebbe riportato modifiche sostanziali della "prima", questa componendosi di tre pagine fedelmente ritrascritte e di una quarta pagina corretta nella parte già alterata dall'intervento IA e, quanto al dolo, sarebbero stati ignorati i "doveri" del Primario, l'esercizio dei quali, in concreto, legittimerebbe l'applicazione dell'art. 51 cod.pen. ovvero del comma 3 dell'art. 47 stesso codice. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce: a) la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per la insufficiente descrizione del fatto, facendosi nei capi di imputazione riferimento "all'ipotesi sub A)" già ritenuta insufficiente dallo stesso Tribunale e non emendata;
b) la separazione della posizione IA da quella dell'imputato, originata da vizi processuali, avrebbe pregiudicato il diritto di difesa;
c) concreto pregiudizio di tal diritto per violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., con riferimento alla riqualificazione del falso ideologico in quello materiale.
Il ricorso non può trovare accoglimento per l'infondatezza di tutti i motivi (in parte non minima meramente ripetitivi delle censure proposte con l'appello).
Esaminando i motivi secondo un criterio di logica priorità, infatti, deve dirsi anzitutto infondato il motivo sub 3) in ognuno dei rilievi ivi formulati. Quanto al primo rilievo, invero, va riaffermata la ininfluenza della declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio in relazione al capo A), stante che i fatti giudicati risultino compiutamente descritti nei relativi capi c) e d), venendo illustrata la condotta, l'oggetto della stessa, il tempo di commissione del fatto;
l'ulteriore indicazione di "veste e finalità meglio descritte al capo a)", non ha minimamente prodotto l'ipotesi di mancata o insufficiente indicazione del fatto che costituisce requisito formale essenziale per la validità del decreto che dispone il giudizio.
Quanto al rilievo sub b), poi, è evidente, da un lato, che il vizio processuale, secondo lo stesso ricorrente, avrebbe riguardato il solo IA (nei cui confronti il rinvio a giudizio è derivato dall'annullamento dell'ordine di imputazione coatta da parte del Gup); e, dall'altro, che alcun pregiudizio può fondatamente opporre in questa sede il ricorrente, posto che la sorte del procedimento relativo al IA non ha comunque immutato il fatto storico per il quale il LA è stato rinviato a giudizio e giudicato (e, cioè, per ipotesi di responsabilità concorsuale, peraltro non comprensiva del falso per soppressione e ridottesi, in sentenza di condanna, al solo falso materiale sulla "prima" cartella).
Quanto al rilievo sub c), infine, occorre ribadire che la sentenza di primo grado, nel sussumere la condotta al capo D) nella ipotesi di cui all'art. 476 cod.pen., non ha operato una trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali tale da dare luogo ad incertezza sull'oggetto dell'imputazione e, conseguentemente, da provocare un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
l'imputazione, infatti, seppure formalmente enunciante la violazione dell'art. 479 cod.pen., puntualizzava il fatto nei termini della formazione ex novo, e mediante descrizione contra verum delle modalità dell'intervento chirurgico, della "seconda" cartella, così compiendosi atti di falsificazione, evidentemente materiale, della prima.
Infondato è, parimenti, il primo motivo di gravame. Quanto ai rilievi sub a) e b) in punto di colpevolezza per il reato di cui all'art. 490 cod.pen., rilievi qui trattabili unitariamente, va osservato che - pacifica sia la natura di atto pubblico della cartella sanitaria (Cass. Sez. Un. 27.3.1992 n. 7958, Delogu ed altro), sia l'oggettiva soppressione sub specie di occultamento, dell'atto, trasferito al nosocomio in luogo ignoto e, pertanto, indisponibile all'ente ospedaliero (Cass. Sez. 5^, 11.2.2000 n. 3404, Famulare) - la condotta, dell'imputato ha riguardato un atto originale "vero", per incensurabile ricostruzione in fatto dei giudici di merito, "nelle prime tre pagine e nelle prime righe della quarta pagina (annotazione 18.9.95)".
Tale cartella, pertanto, è stata correttamente considerata atto vero, perché rivestito, per questa sua parte prevalente e giuridicamente rilevante, della valenza probatoria che qualifica la pubblica fede documentale, sicché resta esclusa l'integrale falsità dell'atto pubblico che lo rende, a sua volta, sopprimibile ovvero assoggettabile ad interventi postumi;
ne' rileva l'avvenuta ricostruzione dell'atto mediante formazione della "seconda" cartella, posto che, in ogni caso, la possibilità ricostruttiva ovvero l'effettiva ricostruzione o sostituzione dell'atto originale soppresso è irrilevante a fronte di reato già perfetto (Cass. Sez. 5^, 25.1.1982 n. 3716, Aloisi;
Cass. Sez. 5^, 24.1.1980 n. 4728, Marzi); ricostruzione, peraltro, alla quale farebbe in ogni caso difetto il requisito della completezza, per risultarne descritto più ampiamente l'intervento chirurgico.
Quanto al rilievo sub c), poi, risulta dal testo dell'impugnata sentenza come il dolo del reato per occultamento - notoriamente richiesto come generico (v., fra le tante: Cass. Sez. 5^, 27.1.1993 n. 2658, Panu;
Cass. Sez. 5^, 12.4.1983 n. 4420, Zanini) - sia stato ritenuto sulla base della stessa ammissione dell'imputato di avere consapevolmente asportato dal nosocomio, e quindi celato in casa propria, la "prima" cartella sanitaria, dopo averla sostituita con la "seconda".
Pertanto, non creduto, incensurabilmente in fatto, che fosse nelle intenzioni dell'agente il trattenere momentaneamente presso di sè la cartella per "mostrarla al proprio legale", lo stesso fatto di sostituzione è stato correttamente apprezzato, svelata in realtà la vera intenzione, come dimostrativo della consapevolezza che, in conseguenza della illecita condotta, l'atto occultato non sarebbe stato più in grado di adempiere alla propria funzione di prova, così logicamente rifiutato l'assunto che l'imputato avrebbe agito con la convinzione che la cartella, ormai sostituita, avesse perduto ogni valenza probatoria;
lo specifico interesse dell'agente, viceversa, risulta in sentenza enunciato con riferimento al fine di personale vantaggio perseguito, cioè ad un elemento irrilevante e non richiesto, sotto il profilo soggettivo, nel reato di occultamento di atti pubblici.
Neppure ha pregio la censura sub d): ed invero, il potere dispositivo del primario sulla cartella clinica, quale fissato nell'art. 7 DPR 128/1969, è testualmente funzionale - per quel che qui interessa all'assolvimento dell'obbligo della "conservazione dell'atto fino alla consegna dell'archivio centrale", sicché è evidente da un lato che la cartella fino a tale consegna non possa che restare conservata presso l'ente ospedaliero e, dall'altro e parallelamente, che detto potere non possa mai risolversi in un nascondimento dell'atto (peraltro asportato quando ancora la paziente era ricoverata) sì da renderlo indisponibile al medesimo.
Infondato, infine, è anche il secondo motivo di gravame. Il primo rilievo critico, infatti, non considera che la sostituzione della cartella originaria con altra, fatta depositare presso la struttura ospedaliera e destinata a fungere da originale "in vece" di quella già assoggettata a cancellazioni ed addizioni, ha sicuramente integrato un fatto di falso documentale, facendosi apparire per tal via formato un unico atto rappresentativo di una diversa realtà. Quanto al secondo rilievo, poi, anzitutto deve rilevarsi che l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'intento di ristabilire la verità effettuale - circostanza che la sentenza non riconosce in alcun modo ed anzi sostanzialmente rifiutata nel darsi atto di una condotta ispirata alla necessità di stornare da sè medesimo profili di responsabilità conseguenti all'infelice esito dell'intervento chirurgico - non rileva ai fini della configurabilità del falso in atto pubblico, salva l'ipotesi, estranea al caso in esame, della correzione di errori materiali (Cass. Sez. 5^, 20.1.1987 n. 3632, Cristini;
Cass. Sez. 5^, 6.2.1986 n. 4818, Perfetto;
Cass. Sez. 5^, 21.4.1983 n. 9423, Pozzan). Il carattere di definitività della cartella clinica per ogni annotazione dei fatti clinici rilevanti contestualmente al loro verificarsi (Cass. sez. 5^, 26.11.1997 n. 1098, P.M. in proc. Noce ed altro;
Cass. Sez. 5^, 8.12.1990 n. 6394, Giorgetti), non tollerava, pertanto, una volta compilata e sottoscritta (come nella fattispecie), modifiche, aggiunte, aletrazioni, cancellazioni, indipendente dall'effettiva intenzione dell'agente. È evidente, pertanto, l'infondatezza dell'assunto che sia stato trascurato il tema dell'adempimento di un dovere, stante la esaustiva descrizione di una condotta postasi decisamente fuori della sfera di operatività dell'art. 51 cod.pen. per travalicamento, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo dei limiti del dovere scriminante;
e, parimenti, in presenza di condotta motivata da ragioni personali, non è fondatamente riproponibile in questa sede l'applicabilità del comma 3 dell'art. 47 cod.pen. se non dandosi della condotta medesima una diversa lettura, non autorizzata dal testo della sentenza impugnata e preclusa nella presente sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2004